Regolamento (UE) 2022/1219
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1219 della Commissione del 14 luglio 2022 che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione di partite di determinati prodotti composti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i modelli di certificato previsti per l’ingresso nell’Unione e il transito attraverso l’Unione di determinati prodotti composti, modificando l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. L’intervento mira soprattutto ad allineare le prescrizioni sui trattamenti termici dei prodotti lattiero-caseari alle norme del regolamento delegato (UE) 2020/692 e a semplificare alcuni requisiti documentali ritenuti superflui. È inoltre previsto un periodo transitorio per evitare perturbazioni degli scambi, durante il quale restano utilizzabili i certificati della vecchia versione a precise condizioni temporali.
Modifica i modelli di certificato dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso nell’Unione e il transito attraverso l’Unione di determinate partite di prodotti composti.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di prodotti composti destinati al consumo umano, sia non a lunga conservazione sia a lunga conservazione, contenenti qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne (esclusi gelatina, collagene e prodotti altamente raffinati) e, per il capitolo 52, ai transiti verso un paese terzo mediante transito immediato o dopo magazzinaggio nell’Unione. Riguarda gli operatori che fanno accompagnare tali partite dai certificati sanitari/ufficiali previsti dai modelli COMP e TRANSIT-COMP dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Prevede un regime transitorio per certificati rilasciati secondo la versione precedente dei modelli, purché rilasciati entro il 15 gennaio 2023, con validità fino al 15 aprile 2023. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1219: modifica dei certificati per i prodotti composti
Il regolamento interviene sul sistema di certificazione armonizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso nell’Unione e il transito nell’Unione di talune partite di prodotti composti. La Commissione richiama, come base giuridica, il quadro in materia di igiene degli alimenti di origine animale, sanità animale e controlli ufficiali, e motiva l’intervento con l’esigenza di aggiornare gli attestati veterinari, semplificare alcuni dati richiesti e garantire continuità agli scambi.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti composti destinati al consumo umano, sia non a lunga conservazione sia a lunga conservazione, quando contengono qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, con esclusione di gelatina, collagene e prodotti altamente raffinati. Il capitolo 50 dell’allegato III disciplina il modello COMP per l’ingresso nell’Unione; il capitolo 52 disciplina il modello TRANSIT-COMP per il transito verso un paese terzo, tramite transito immediato o dopo magazzinaggio nell’Unione.
Modifiche ai modelli certificativi
L’intervento consiste nella sostituzione integrale dei capitoli 50 e 52 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Le modifiche riguardano in particolare la parte relativa ai prodotti lattiero-caseari presenti nei prodotti composti: le prescrizioni sui trattamenti termici vengono allineate ai trattamenti previsti dall’allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692. Inoltre, vengono integrate e chiarite alcune note a piè di pagina richiamate nelle note della parte II dei modelli.
Semplificazioni documentali
La Commissione sopprime due obblighi informativi ritenuti non necessari:
- non è più richiesta l’indicazione delle date di produzione dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti;
- non è più richiesta l’indicazione delle date di produzione dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nei prodotti composti.
Per il solo modello TRANSIT-COMP, viene anche eliminato l’obbligo di indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine dei prodotti lattiero-caseari, poiché l’Unione non costituisce la destinazione finale della merce in transito.
Regime transitorio
Per evitare perturbazioni degli scambi, il regolamento prevede un periodo transitorio fino al 15 aprile 2023. Durante tale periodo continuano a essere ammessi l’ingresso e il transito di partite di prodotti composti accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli precedenti dei capitoli 50 e 52, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 15 gennaio 2023. La misura consente quindi l’utilizzo temporaneo della documentazione previgente per le partite già certificate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati nel quadro della certificazione veterinaria per i prodotti composti.
Disposizioni principali
Modifica dei modelli COMP e TRANSIT-COMP
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato sostituendo il capitolo 50, relativo al modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti a base di carne, e il capitolo 52, relativo al modello di certificato sanitario per il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo.
Allineamento delle attestazioni sui prodotti lattiero-caseari
Le prescrizioni sui trattamenti termici contenute negli attestati di sanità animale relativi ai prodotti lattiero-caseari inseriti nei prodotti composti sono allineate ai trattamenti previsti dall’allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Semplificazione delle informazioni da indicare nel certificato
È soppresso l’obbligo di indicare le date di produzione dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nei prodotti composti, in quanto considerate superflue rispetto alla descrizione di cui alla nota (2) che riguarda tutti i costituenti di origine animale.
Rimozione del numero di riconoscimento dello stabilimento per il transito
Nel capitolo 52 è soppresso anche l’obbligo di indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti in transito, poiché l’Unione non è destinazione finale di tali prodotti.
Periodo transitorio per i certificati preesistenti
Fino al 15 aprile 2023 continuano a essere autorizzati l’ingresso nell’Unione e il transito attraverso l’Unione di partite di prodotti composti accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli previgenti dell’allegato III, capitoli 50 e 52, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 15 gennaio 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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