Regolamento (UE) 2022/1225
Regolamento delegato (UE) 2022/1225 della Commissione del 14 luglio 2022 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall'invasione russa dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per il solo 2022, due deroghe eccezionali alla disciplina del settore ortofrutticolo contenuta nel regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, elimina per il 2022 il tetto di un terzo della spesa del programma operativo destinabile alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e aumenta al 70% il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione sui fondi di esercizio. La finalità è consentire alle organizzazioni di produttori di reagire alle gravi turbative di mercato determinate dall’invasione russa dell’Ucraina e dalle tensioni logistiche e finanziarie conseguenti.
Misure eccezionali e temporanee in deroga alla disciplina OCM ortofrutta per il 2022, al fine di attenuare le turbative di mercato causate dall’invasione russa dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, nell’ambito dei programmi operativi approvati e dei relativi fondi di esercizio per il 2022. Le deroghe riguardano, in tutta l’Unione, la disciplina dell’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, e dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La misura è temporanea e limitata all’anno 2022, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Misure eccezionali temporanee per il settore ortofrutticolo
Il regolamento delegato (UE) 2022/1225 interviene in via urgente sul regime dell’OCM agricola per il settore degli ortofrutticoli, al fine di attenuare le turbative del mercato determinate dall’invasione russa dell’Ucraina. La Commissione richiama, nei considerando, il contesto di crisi già appesantito dagli effetti della pandemia da COVID-19 e sottolinea le difficoltà logistiche, finanziarie e di liquidità che incidono sulla pianificazione ed esecuzione dei programmi operativi.
Finalità delle misure
L’obiettivo del regolamento è aumentare la flessibilità delle organizzazioni di produttori riconosciute e delle loro associazioni, consentendo una più ampia riallocazione delle risorse dei programmi operativi e dei fondi di esercizio verso azioni indispensabili per fronteggiare le conseguenze economiche e di mercato della crisi. La Commissione considera necessario un intervento immediato, poiché il rinvio avrebbe potuto aggravare ulteriormente le difficoltà del settore.
Deroga alla soglia sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi
L’articolo 1 dispone che, in deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel 2022 non si applica il limite di un terzo della spesa prevista del programma operativo per le misure di prevenzione e gestione delle crisi. Ne consegue che, per l’anno interessato, le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono concentrare una quota maggiore del programma su tali strumenti di risposta alle crisi.
Aumento del cofinanziamento unionale
Sempre per il 2022, il regolamento deroga all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilendo che l’aiuto finanziario dell’Unione sui fondi di esercizio è limitato al 70% della spesa effettivamente sostenuta. Il testo precisa inoltre che tale aiuto non può superare l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2022. La misura rafforza la capacità di finanziamento delle organizzazioni di produttori nel breve periodo.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Ragioni e finalità della deroga
Il regolamento nasce come misura di urgenza per fronteggiare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli causate dall’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022, in un contesto già reso fragile dalla crisi COVID-19. La Commissione evidenzia difficoltà eccezionali per gli agricoltori e, in particolare, la necessità di consentire una più ampia flessibilità nella gestione dei programmi operativi e dei fondi di esercizio.
Deroga al limite sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi
Per il 2022 non si applica il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le misure di prevenzione e gestione delle crisi previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le organizzazioni di produttori riconosciute e le loro associazioni possono quindi destinare una quota superiore dei programmi operativi a tali misure.
Aumento dell’aiuto finanziario dell’Unione
In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’aiuto finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio nel 2022 non può superare l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2022 ed è comunque limitato al 70% della spesa effettivamente sostenuta, invece del 50% ordinario.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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