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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1218

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218 della Commissione del 14 luglio 2022 recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dell’Unione sul riconoscimento dello status di indenne da malattia e sull’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie animali elencate. La Commissione modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per recepire nuove richieste e nuove evidenze epidemiologiche presentate da vari Stati membri, con particolare rilievo per Italia, Germania, Danimarca, Croazia e Irlanda. L’effetto principale è l’inserimento o l’estensione di territori nazionali e regionali negli elenchi ufficiali relativi a brucellosi, MTBC, LEB, BVD e BTV.

Modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 aggiornando gli elenchi di Stati membri e zone con status di indenne da malattia o con programmi di eradicazione approvati per talune malattie animali elencate.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto dell’accordo di recesso, anche al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord nei casi indicati negli allegati. Riguarda le autorità competenti e, indirettamente, gli operatori del settore zootecnico e veterinario interessati dalle malattie elencate: brucellosi da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), leucosi bovina enzootica (LEB), diarrea virale bovina (BVD) e febbre catarrale degli ovini (BTV). L’intervento è territoriale e settoriale: modifica solo gli elenchi allegati al regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e produce effetti dalla sua entrata in vigore, senza disciplinare in modo autonomo nuove procedure generali oltre all’aggiornamento degli status riconosciuti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1218: aggiornamento degli status di indenne da malattia e dei programmi di eradicazione

Il regolamento interviene sul sistema dell’Unione in materia di sanità animale, aggiornando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. La finalità è adeguare gli elenchi ufficiali degli Stati membri, delle zone e dei compartimenti che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia oppure l’approvazione di programmi di eradicazione per talune malattie elencate, in base alle nuove informazioni epidemiologiche e alle domande presentate dagli Stati membri.

Quadro normativo di riferimento

L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa quadro in materia di sanità animale, e richiama in particolare:

  • l’articolo 31, paragrafo 3, relativo allo status di indenne da malattia;
  • l’articolo 36, paragrafo 4, relativo ai programmi di eradicazione.

Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce i criteri per il riconoscimento, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia, nonché i requisiti per l’approvazione dei programmi di eradicazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 è il testo di riferimento direttamente modificato, poiché contiene gli elenchi territoriali e i programmi già riconosciuti.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche riguardano cinque blocchi tematici:

  • brucellosi da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini e negli ovini/caprini;
  • infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC);
  • leucosi bovina enzootica (LEB);
  • diarrea virale bovina (BVD);
  • febbre catarrale degli ovini (BTV).

Le disposizioni non introducono una disciplina autonoma e generale, ma aggiornano gli allegati del regolamento 2021/620 con gli elenchi territoriali validi ai fini del riconoscimento sanitario.

Aggiornamento dell’allegato I: brucellosi

L’allegato I è modificato in due parti.

Per la brucellosi nei bovini, la voce relativa all’Italia è sostituita con un elenco aggiornato di regioni e province riconosciute indenni, comprendendo, tra le altre, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, con specifiche provinciali per alcune regioni.

Per la brucellosi negli ovini e nei caprini, il capitolo 2 viene riscritto. Vengono indicati come indenni, tra gli altri, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna e vari altri Stati membri, oltre a specifiche regioni francesi, la Regione Valenciana italiana e altre zone italiane. È confermato anche il riferimento al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, in applicazione del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord.

Aggiornamento dell’allegato II: MTBC

L’allegato II è integralmente aggiornato per l’infezione da MTBC.

Nella parte I sono elencati gli Stati membri e le zone indenni, includendo nuove e ampie porzioni del territorio italiano. In Italia risultano riconosciute, tra l’altro, l’intera Regione Abruzzo, la Basilicata limitatamente a Matera, l’Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, parte del Lazio, la Liguria, la Lombardia, parte delle Marche, il Molise, il Piemonte, parte della Puglia, ampie zone della Sardegna, la Toscana, il Trentino-Alto Adige, l’Umbria, la Valle d’Aosta e il Veneto.

La parte II riguarda invece gli Stati membri o le zone che dispongono di un programma di eradicazione approvato per MTBC. Vi figurano Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Spagna e Irlanda del Nord. Per l’Italia sono elencate specifiche regioni e province, tra cui Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per il Portogallo sono elencate sia la Região Autónoma dos Açores, con l’Isola di São Miguel, sia la Região Autónoma da Madeira e numerosi distritos continentali.

Aggiornamento dell’allegato IV: LEB

L’allegato IV, parte II, viene sostituito per inserire la Croazia tra gli Stati membri con programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica (LEB). Il territorio interessato è l’intero territorio nazionale e la data di approvazione iniziale è il 18 luglio 2022.

Aggiornamento dell’allegato VII: BVD

L’allegato VII è riformulato sia per lo status di indenne da BVD sia per i programmi di eradicazione.

Nella parte I sono indicati come indenni l’Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Svezia e vaste aree della Germania, con dettaglio di Länder, Regierungsbezirke, città e Landkreise. La Danimarca e la Finlandia sono riconosciute sull’intero territorio, mentre per la Germania la lista è articolata e comprende in particolare Baden-Württemberg e parti del Bayern, oltre ad altri Länder tedeschi.

La parte II riguarda gli Stati membri o le zone con programma di eradicazione approvato per la BVD. Per la Germania sono elencate ulteriori zone del Bayern, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen e Schleswig-Holstein, con data di approvazione iniziale del 21 febbraio 2022 per le zone tedesche indicate. L’Irlanda è inserita per l’intero territorio, con data di approvazione iniziale del 18 luglio 2022.

Aggiornamento dell’allegato VIII: BTV

Per la febbre catarrale degli ovini (BTV), l’allegato VIII, parte I, aggiorna la posizione della Germania, che ottiene lo status di indenne da malattia per numerosi Länder, tra cui Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein e Thüringen.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative

Per i professionisti del settore agroalimentare e veterinario, l’atto rileva soprattutto per l’impatto sugli spostamenti di animali, sulla qualificazione sanitaria dei territori e sui regimi di sorveglianza ed eradicazione. L’aggiornamento degli allegati del regolamento 2021/620 costituisce il presupposto formale per applicare, nelle rispettive aree, le misure correlate allo status sanitario riconosciuto o ai programmi di eradicazione approvati.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto regolatorio

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 31, paragrafo 3, e 36, paragrafo 4, e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2020/689 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. I considerando chiariscono che la Commissione deve aggiornare gli elenchi degli Stati membri o delle loro zone per riflettere l’evoluzione della situazione epidemiologica e le domande presentate dagli Stati membri.

Modifica dell’allegato I: brucellosi bovina e ovicaprina

L’allegato I è modificato per aggiornare le zone indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis. Per i bovini, l’Italia vede sostituita la propria voce nel capitolo 1 con l’elenco aggiornato delle regioni/province indenni; per gli ovini e caprini, il capitolo 2 viene riscritto includendo, tra l’altro, l’Italia con ulteriori territori e confermando o riconoscendo status per numerosi Stati membri e, per l’Irlanda del Nord, il richiamo al regime speciale previsto dall’accordo di recesso.

Modifica dell’allegato II: status indenne da MTBC e programmi di eradicazione

La parte I dell’allegato II è sostituita per aggiornare gli Stati membri e le zone indenni dall’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), includendo nuove zone italiane, nonché varie regioni di altri Stati membri. La parte II è anch’essa sostituita e reca gli Stati membri o le zone con programma di eradicazione approvato per MTBC, includendo Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Spagna e Irlanda del Nord, con indicazione delle zone territoriali interessate.

Modifica dell’allegato IV: approvazione del programma di eradicazione per la LEB

L’allegato IV, parte II, viene sostituito per indicare la Croazia come Stato membro con programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica (LEB) sull’intero territorio. La data di approvazione iniziale è fissata al 18 luglio 2022 ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Modifica dell’allegato VII: status indenne e programmi di eradicazione per BVD

L’allegato VII è sostituito integralmente nelle parti I e II. La parte I elenca gli Stati membri e le zone indenni da diarrea virale bovina (BVD), includendo, tra gli altri, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, l’intero territorio danese e finlandese, e numerose zone tedesche; la parte II indica gli Stati membri e le zone con programma di eradicazione approvato per la BVD, con riferimento alla Germania e all’Irlanda e alle rispettive aree territoriali, con date di approvazione iniziale di 21 febbraio 2022 per alcune zone tedesche e 18 luglio 2022 per l’Irlanda.

Modifica dell’allegato VIII: status indenne da BTV

Nell’allegato VIII, parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita e vengono elencati i Länder tedeschi che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per la febbre catarrale degli ovini (BTV), tra cui Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein e Thüringen.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali elencatecommercio agroalimentarecoordinamento amministrativozootecnia

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