Regolamento (UE) 2019/2205
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2205 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κριτσά (Kritsa) (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome «Κριτσά» (Kritsa) come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Grecia era stata pubblicata e che non è stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Κριτσά» (Kritsa) per un prodotto della classe oli e grassi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Riguarda esclusivamente la registrazione, nel registro delle DOP e IGP, del nome «Κριτσά» (Kritsa) come indicazione geografica protetta per un prodotto rientrante nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina aspetti produttivi di dettaglio, ma soltanto l’esito della procedura di registrazione avviata dalla Grecia e conclusa senza opposizioni.
Iscrizione di «Κριτσά» (Kritsa) come indicazione geografica protetta
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2205 della Commissione ha lo scopo di registrare nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome «Κριτσά» (Kritsa) come IGP. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Grecia.
Presupposti della registrazione
La Commissione ricorda che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 dello stesso regolamento, non sussistevano impedimenti alla registrazione del nome.
Ambito della protezione
La denominazione «Κριτσά» (Kritsa) è registrata per un prodotto rientrante nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’atto non contiene ulteriori prescrizioni tecniche o disciplinari sul prodotto, ma si limita a formalizzare l’iscrizione della denominazione nel registro europeo.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP «Κριτσά» (Kritsa)
L’articolo 1 stabilisce che il nome «Κριτσά» (Kritsa) è registrato come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Grecia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, il nome doveva essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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