Regolamento (UE) 2019/2180
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione del 16 dicembre 2019 che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo dettagliato come devono essere predisposte e trasmesse le relazioni sulla qualità che accompagnano i dati statistici inviati dagli Stati membri a Eurostat ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700. Definisce anche i principali concetti statistici rilevanti per tali relazioni e specifica i criteri di qualità, con particolare attenzione a accuratezza, coerenza, comparabilità, tempestività e riservatezza. L’allegato elenca in modo articolato i contenuti minimi e le informazioni metodologiche che devono essere riportate. Il testo disciplina infine le modalità tecniche di trasmissione e la valutazione della conformità ai requisiti di precisione.
Regolamento di esecuzione che definisce modalità, contenuto e criteri tecnici delle relazioni sulla qualità relative ai dati statistici trasmessi dagli Stati membri a Eurostat ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, per i dati e metadati statistici che essi devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) in base al regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda la redazione e trasmissione delle relazioni sulla qualità, inclusa la descrizione dei metodi per valutare la conformità ai requisiti di precisione. È inoltre pertinente per Eurostat nella fase di valutazione della conformità e nella ricezione delle relazioni tramite il punto unico di accesso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180 della Commissione
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1700, specificando in modo analitico il contenuto e le modalità delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali. La finalità è assicurare uniformità metodologica, comparabilità e controllo della qualità dei dati, con riferimento sia ai metadati sia alla valutazione della precisione.
Ambito di applicazione
Il testo riguarda i dati statistici che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700. L’obbligo concerne la predisposizione delle relazioni sulla qualità e la descrizione dei metodi di valutazione della conformità ai requisiti di precisione. Il regolamento opera in modo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha rilevanza anche per le procedure interne di documentazione e trasmissione verso Eurostat.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce definizioni tecniche essenziali per la lettura uniforme delle relazioni: intervista indiretta, non risposta totale e parziale, errore di campionamento, errore non campionario, sostituzione, unità ammissibili e inammissibili, campione netto e campione lordo, nonché imputazione. Tali nozioni servono a standardizzare la descrizione delle fasi di rilevazione, trattamento e valutazione dell’affidabilità statistica.
Contenuto delle relazioni sulla qualità
Le relazioni devono contenere dati e metadati sulla qualità conformi ai criteri e ai concetti statistici indicati nell'allegato. Devono inoltre segnalare espressamente i casi in cui non siano stati rispettati i criteri di qualità adeguati o in cui i concetti statistici non siano stati applicati correttamente. L'allegato richiede una struttura ampia e dettagliata, articolata in sezioni che coprono tutto il ciclo di produzione statistica.
Valutazione della precisione da parte di Eurostat
L'articolo 4 disciplina il modo in cui Eurostat valuta la conformità dei dati ai requisiti di precisione previsti dal regolamento (UE) 2019/1700. In caso di non conformità, la valutazione tiene conto della gravità e frequenza del problema, del suo impatto sugli indicatori chiave e sulla comparabilità, della possibilità di correzione tempestiva e dell’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri, incluse le tecniche di stima e i piani di azione correttivi approvati da Eurostat.
Modalità tecniche di trasmissione
Le relazioni sulla qualità devono essere trasmesse secondo le norme tecniche stabilite da Eurostat, a supporto della gestione della qualità e della documentazione dei processi. La trasmissione avviene tramite il punto unico di accesso, così da consentire il recupero elettronico dei dati.
Allegato: contenuti dettagliati della relazione
L'allegato detta un indice molto dettagliato dei contenuti minimi. La sezione iniziale richiede i contatti per dati e metadati; segue la presentazione statistica, con descrizione dei dati, classificazioni, copertura settoriale, concetti e definizioni, unità statistiche, popolazione di riferimento, popolazioni non coperte, area e copertura temporale.
La parte sul trattamento statistico richiede la descrizione delle fonti dei dati, della base e del disegno di campionamento, della frequenza di rilevazione, dei metodi di raccolta (ad esempio CAPI, CAWI, CATI), della convalida e della compilazione dei dati, includendo correzione, imputazione, ponderazione, aggiustamenti per non risposta e calibrazione.
La sezione sulla gestione della qualità impone di illustrare il sistema di garanzia della qualità e di valutare complessivamente i risultati statistici, evidenziando punti di forza, carenze e possibili compromessi qualitativi. Le sezioni su pertinenza, accuratezza e affidabilità richiedono informazioni su esigenze e soddisfazione degli utenti, completezza, fonti di errore, errore di campionamento e non campionario, errori di copertura, misura, non risposta, trattamento e assunzione del modello, nonché su destagionalizzazione e revisioni dei dati.
Sono inoltre previste informazioni su tempestività e puntualità, comprese le date di diffusione e di trasmissione dei dati; su coerenza e comparabilità, anche geografica, temporale, tra domini, con le statistiche annuali/subannuali e con i conti nazionali; su accessibilità e chiarezza, costi e oneri per i rispondenti, e riservatezza, con riferimento alla tutela del segreto statistico e alle regole di trattamento di microdati e macrodati. La relazione può infine contenere un commento supplementare.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 specifica che il regolamento definisce dettagliatamente le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità, inclusa la descrizione del metodo per valutare la conformità ai requisiti di precisione, per i dati trasmessi dagli Stati membri a Eurostat ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.
Definizioni statistiche chiave
L'articolo 2 introduce le definizioni di intervista indiretta, non risposta totale e parziale, errore di campionamento, errore non campionario, sostituzione, unità ammissibili e inammissibili, campione netto e lordo, e imputazione, al fine di uniformare la compilazione delle relazioni sulla qualità.
Contenuto delle relazioni sulla qualità
L'articolo 3 impone che le relazioni contengano dati e metadati sulla qualità conformemente ai criteri e ai concetti statistici dell'allegato, indicando anche i casi di mancato rispetto dei criteri di qualità o di applicazione non corretta dei concetti statistici.
Valutazione della conformità ai requisiti di precisione
L'articolo 4 affida a Eurostat la valutazione della conformità dei dati trasmessi ai requisiti di precisione previsti dall'allegato II del regolamento (UE) 2019/1700 e indica i fattori da considerare nei casi di non conformità: entità e frequenza, impatto sulla comparabilità degli indicatori chiave, possibilità di correzione tempestiva, mitigazione tramite tecniche di stima, vigilanza degli Stati membri, persistenza della non conformità e presenza/attuazione di un piano di azione correttivo approvato da Eurostat.
Trasmissione tecnica delle relazioni
L'articolo 5 prevede che le relazioni siano trasmesse secondo le norme tecniche stabilite da Eurostat e, per consentire il recupero elettronico dei dati, tramite il punto unico di accesso.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Struttura minima dell'allegato sulla qualità
L'allegato elenca in dettaglio le sezioni che devono comporre la relazione sulla qualità: contatti; presentazione statistica; trattamento statistico; gestione della qualità; pertinenza; accuratezza e affidabilità; tempestività e puntualità; coerenza e comparabilità; accessibilità e chiarezza; costi e oneri; riservatezza; commento finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 dic 2019Regolamento (UE) 2020/256
- Regolamento · 16 dic 2019Regolamento (UE) 2020/257
- Regolamento · 16 dic 2019Regolamento (UE) 2020/258
- Regolamento · 16 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2153
- Regolamento · 16 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2154
- Regolamento · 16 dic 2019Regolamento (UE) 2019/2181
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →