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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2154

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione del 16 dicembre 2019 che apre un contingente tariffario per l’anno 2020 applicabile all’importazione nell’Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32019R2154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre per il 2020 un contingente tariffario esente da dazi per alcune bevande originarie della Norvegia, in attuazione del quadro UE-SEE e dell’accordo con la Norvegia sul protocollo n. 2. Il contingente viene aumentato del 10% rispetto al 2019, in quanto quello precedente era stato esaurito entro il 4 settembre 2019. Le importazioni oltre il volume contingente restano soggette a un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Apertura per il 2020 di un contingente tariffario esente da dazi per talune bevande originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, di talune merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato, classificate in specifici codici NC/TARIC. Riguarda in particolare acque e altre bevande non alcoliche ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2014 e delle norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio con la Norvegia. Sono escluse, di fatto, le quantità eccedenti il contingente, che restano soggette al dazio preferenziale previsto.

Apertura di un contingente tariffario 2020 per talune merci originarie della Norvegia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione disciplina l’apertura, per l’anno 2020, di un contingente tariffario esente da dazi per alcune bevande originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 510/2014 e degli accordi UE-Norvegia richiamati nei considerando, con particolare riferimento al regime speciale applicabile a determinati prodotti agricoli trasformati.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

La Commissione richiama la decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, che fissa il regime di scambi tra Unione e Norvegia per taluni prodotti agricoli e trasformati, prevedendo il dazio pari a zero per specifiche voci NC, tra cui le acque con zuccheri o aromatizzanti e altre bevande non alcoliche. Tuttavia, l’accordo in forma di scambio di lettere con la Norvegia ha sospeso temporaneamente, per un periodo indeterminato, l’applicazione del dazio zero dell’Unione per tali merci, consentendo importazioni esenti da dazi solo entro un contingente tariffario; oltre tale soglia, le importazioni sono soggette a dazio.

Ragioni quantitative e aumento del contingente

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 aveva aperto per il 2019 un contingente pari a 20,936 milioni di litri. Poiché tale contingente è stato esaurito il 4 settembre 2019, l’accordo con la Norvegia impone un aumento del 10% del contingente applicabile dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ne deriva l’apertura per il 2020 di un contingente pari a 23,029 milioni di litri.

Ambito oggettivo e prodotti interessati

Il contingente riguarda merci originarie della Norvegia classificate nei codici NC indicati nell’allegato, in particolare:

  • 2202 10 00: acque, comprese le acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti;
  • ex 2202 91 00: birra non alcolica contenente zucchero;
  • ex 2202 99 11, ex 2202 99 15 e ex 2202 99 19: diverse bevande non alcoliche, incluse bevande a base di soia, frutta a guscio, cereali o semi, contenenti zucchero.

Alle merci si applicano le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Regime tariffario

Entro il volume del contingente, le importazioni sono esenti da dazi. Per le quantità importate oltre il contingente, l’articolo 1, paragrafo 3, prevede un dazio preferenziale pari a 0,047 EUR/litro. Il regolamento specifica quindi un meccanismo duale: agevolazione tariffaria integrale entro il plafond annuale e trattamento preferenziale, ma non esente, per gli eccedenziari.

Gestione del contingente e disciplina applicabile

La gestione del contingente tariffario è affidata alla Commissione, che deve operare secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il rinvio implica l’applicazione delle regole doganali dell’Unione in materia di amministrazione e ripartizione dei contingenti tariffari.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente o comunque a decorrere dal 1° gennaio 2020, così da coprire l’intero anno tariffario. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del contingente tariffario 2020

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è aperto un contingente tariffario esente da dazi per le merci originarie della Norvegia indicate nell’allegato, alle condizioni ivi specificate. Il volume complessivo è pari a 23,029 milioni di litri.

Prodotti e norme di origine

Le merci interessate comprendono acque con aggiunta di zucchero o aromatizzanti e altre bevande non alcoliche classificate nei codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99, come dettagliato nell’allegato. Si applicano le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Dazio sulle quantità eccedenti

Alle quantità importate che superano il volume del contingente fissato nell’allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Gestione del contingente

Il contingente è gestito dalla Commissione secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo le regole di gestione doganale ivi previste.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeagricolturarapporti esterni dell'ue

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