Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/256

Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l’adozione di una programmazione a rotazione pluriennale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce una programmazione a rotazione pluriennale per la raccolta dei dati statistici previsti dal regolamento (UE) 2019/1700 nel periodo 2021-2028. Definisce, tramite allegati, quando rilevare i dati per i domini a periodicità unica e plurima e come raggruppare le tematiche dettagliate connesse. Introduce inoltre i periodi di rilevazione per i temi ad hoc richiesti dagli utenti, assicurando coerenza con la periodicità prevista e contenimento degli oneri per Stati membri e rispondenti.

Programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati statistici sulle persone e sulle famiglie dal 2021 al 2028 ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700.

Ambito di applicazione

Si applica alla rilevazione dei dati statistici dell’Unione prevista dal regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento ai domini e alle tematiche dettagliate elencati nell’allegato IV di tale regolamento. Vincola gli Stati membri nella determinazione dei periodi di raccolta dei dati per i domini a periodicità unica e plurima, nonché per i temi ad hoc richiesti dagli utenti, per il periodo 2021-2028. Non disciplina esclusioni soggettive specifiche, ma opera nell’ambito del sistema comune europeo di statistiche su persone e famiglie; è rilevante ai fini SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati statistici 2021-2028

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/1700, che disciplina il quadro comune delle statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari. La finalità è fissare, per un periodo di otto anni, una programmazione uniforme dei periodi di raccolta dei dati, in modo da rispettare le periodicità previste e da limitare gli oneri per Stati membri e rispondenti.

Contesto e base giuridica

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. Dai considerando emerge che la programmazione a rotazione pluriennale è necessaria per dare attuazione all’allegato IV di tale regolamento, specificando in quali periodi i dati devono essere raccolti. La Commissione richiama inoltre il principio di proporzionalità e dà atto di avere consultato esperti nazionali nella fase di elaborazione.

Oggetto e ambito temporale

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento introduce una programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento al periodo 2021-2028. Ne deriva un calendario comune di rilevazione per i diversi domini statistici previsti dal quadro europeo.

Domini a periodicità unica

Per i domini a periodicità unica elencati nell’allegato IV, punti da 3 a 7, del regolamento (UE) 2019/1700, l’articolo 2, paragrafo 1, rinvia all’allegato I, parte A. In tale parte sono indicati i domini interessati e gli anni di rilevazione: tra questi figurano salute, istruzione e formazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, uso del tempo e consumi. L’allegato segnala inoltre che per alcuni domini la raccolta avviene in anni specifici del periodo 2021-2028.

Domini a periodicità plurima e raggruppamento delle tematiche

Per i domini a periodicità plurima elencati nell’allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1700, l’articolo 2, paragrafo 2, rinvia all’allegato I, parte B. Qui sono disciplinati, in particolare, il dominio delle forze di lavoro e quello di reddito e condizioni di vita, con cadenze diverse per ciascun gruppo tematico: rilevazione trimestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale, sessennale o ottennale a seconda del sottoinsieme di informazioni.

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede anche che le tematiche dettagliate connesse a tali domini siano raggruppate secondo l’allegato II. L’allegato II elenca in modo analitico le singole tematiche e la rispettiva periodicità, ad esempio dati di identificazione, pesi, caratteristiche dell’intervista, demografia, cittadinanza e provenienza migratoria, composizione familiare, mercato del lavoro, istruzione, salute, abitazione, qualità della vita, redditi e patrimonio.

Temi ad hoc richiesti dagli utenti

L’articolo 3 disciplina i temi ad hoc richiesti dagli utenti, prevedendo che il loro periodo di rilevazione segua quanto indicato nella parte B dell’allegato I. Tra i temi ad hoc menzionati figurano, per esempio, le competenze professionali e, nel dominio reddito e condizioni di vita, le soluzioni abitative e le condizioni dei minori all’interno di famiglie separate o ricostituite, oltre ad altri temi da definire successivamente.

Indicazioni specifiche contenute negli allegati

L’allegato I contiene alcune precisazioni operative rilevanti. Per il dominio dei consumi, la rilevazione prevista nel 2025 è rinviata al 2026 in conformità all’allegato IV, punto 8, del regolamento (UE) 2019/1700; per la prima rilevazione gli Stati membri possono discostarsi di massimo un anno dall’anno di rilevazione definito nell’atto delegato. Inoltre, per soddisfare il requisito di precisione del dominio dei consumi, è consentito combinare microdati relativi a un massimo di tre anni consecutivi di osservazione, con ultimo anno di osservazione fissato al 2026.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e orizzonte temporale

L’articolo 1 stabilisce una programmazione a rotazione pluriennale per la rilevazione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700, valida dal 2021 al 2028.

Domini a periodicità unica

L’articolo 2, paragrafo 1, dispone che per i domini a periodicità unica elencati nell’allegato IV, punti da 3 a 7, del regolamento (UE) 2019/1700, i periodi di rilevazione siano quelli indicati nell’allegato I, parte A.

Domini a periodicità plurima e raggruppamento delle tematiche

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che per i domini a periodicità plurima elencati nell’allegato IV, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1700, i periodi di rilevazione siano fissati nell’allegato I, parte B, e che le tematiche dettagliate siano raggruppate secondo l’allegato II.

Temi ad hoc richiesti dagli utenti

L’articolo 3 stabilisce che i periodi di rilevazione dei dati per i temi ad hoc richiesti dagli utenti seguano quanto indicato nella parte B dell’allegato I.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Cadenze specifiche e deroghe operative negli allegati

L’allegato I dettaglia per ciascun dominio gli anni di rilevazione 2021-2028; per il dominio "consumi" la rilevazione prevista nel 2025 è rinviata al 2026, con possibilità per gli Stati membri di discostarsi di massimo un anno per la prima rilevazione. È inoltre previsto che il requisito di precisione del dominio dei consumi possa essere soddisfatto combinando microdati relativi a un massimo di tre anni consecutivi, con ultimo anno di osservazione 2026.

Come è indicizzato

Materiestatistica europearaccolta datipolitica statisticacoordinamento tra stati membri

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.