Regolamento (UE) 2019/2153
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione del 16 dicembre 2019 relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il sistema tariffario dell’EASA, distinguendo tra diritti dovuti per compiti di certificazione e oneri dovuti per servizi diversi dalla certificazione, nonché per il trattamento dei ricorsi. Definisce le categorie di attività soggette a tariffa, il metodo di calcolo, i termini di pagamento, gli interessi di mora e le conseguenze del mancato pagamento, oltre alle regole su sospensione, revoca, restituzione o trasferimento dei certificati. Contiene inoltre un articolato allegato con importi fissi, tariffe orarie, oneri per la formazione e per i ricorsi, più regole di indicizzazione annuale e disposizioni transitorie rispetto al regolamento (UE) n. 319/2014, che viene abrogato.
Disciplina i diritti, gli oneri e le relative modalità di riscossione applicati dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) per attività di certificazione, servizi e ricorsi.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche che presentano domande, richiedono servizi o propongono ricorsi all’EASA nell’ambito delle competenze attribuite dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati ed esecutivi, con particolare riferimento ai settori della certificazione aeronautica, dell’omologazione, della produzione, della manutenzione, della formazione e della sorveglianza. Riguarda altresì i casi in cui l’EASA svolge attività per conto degli Stati membri o nel contesto di accordi bilaterali con paesi terzi. Si applica negli Stati membri dell’Unione; alcune disposizioni riguardano attività svolte fuori dal territorio degli Stati membri o presso paesi terzi. Sono previste esclusioni/deroghe specifiche per talune attività, categorie di certificati, accordi bilaterali e casi transitori per domande e cicli di fatturazione già in corso all’entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea
Il regolamento aggiorna il quadro tariffario dell’EASA alla luce del regolamento (UE) 2018/1139, con l’obiettivo di assicurare il recupero dei costi senza generare avanzi eccessivi, in un’ottica di trasparenza, equità, non discriminazione e uniformità. Esso sostituisce il regolamento (UE) n. 319/2014, introducendo un sistema articolato di diritti fissi, tariffe orarie, oneri per servizi e oneri per ricorsi.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le regole si applicano ai richiedenti, ai titolari di certificati, alle persone che depositano dichiarazioni e, più in generale, a chi fruisce di compiti di certificazione o di servizi dell’EASA nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Il sistema copre certificazioni, approvazioni, sorveglianza, validazioni, servizi di formazione, trattamento dei ricorsi e alcuni servizi resi nell’ambito di accordi bilaterali con paesi terzi.
Struttura dei corrispettivi: diritti, oneri e tariffe
Il regolamento distingue tra:
- diritti, dovuti per compiti di certificazione;
- oneri, dovuti per servizi diversi dalla certificazione;
- oneri per i ricorsi. L’articolo 3 stabilisce che, salvo diversa previsione, i corrispettivi sono calcolati su base oraria secondo l’allegato, parte II, sono espressi in euro e sono indicizzati annualmente al tasso di inflazione. Sono previste disposizioni specifiche per i compiti svolti nel contesto di accordi bilaterali Unione-paese terzo.
Pagamento, mora e misure in caso di inadempimento
Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della fattura. In caso di ritardo, l’EASA può applicare interessi di mora giornalieri al tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento maggiorato di otto punti percentuali. Se i pagamenti non arrivano o vi è rischio finanziario per il richiedente, l’Agenzia può rigettare o interrompere la domanda, previa consultazione dell’interessato; sono possibili garanzie bancarie o depositi vincolati per evitare l’interruzione.
Compiti di certificazione: regole generali
Per i compiti di certificazione il pagamento è di regola anticipato e può avvenire in un’unica soluzione al momento della domanda o all’inizio del periodo annuale/sorveglianza. Il corrispettivo può essere fisso o variabile; nel secondo caso si applica la tariffa oraria moltiplicata per le ore effettive. L’EASA può riclassificare le domande in categorie diverse, oppure riunire più domande in un’unica pratica, se ciò è giustificato da circostanze tecniche e con il consenso del richiedente.
Sospensione, revoca e restituzione dei certificati
Se i diritti non sono pagati, l’EASA può sospendere o revocare il certificato. Durante la sospensione, l’EASA continua a fatturare il diritto annuale o di sorveglianza; la revoca può seguire se l’inadempimento dura oltre un anno dalla notifica della sospensione. Il certificato può essere ripristinato solo dopo il pagamento del saldo dovuto per il periodo di sospensione. In caso di restituzione del certificato, i diritti sono ricalcolati pro rata temporis o su base oraria; in caso di trasferimento, i diritti dal ciclo successivo gravano sul nuovo titolare.
Spese di viaggio e attività fuori dall’Unione
Quando l’attività è svolta, in tutto o in parte, al di fuori del territorio degli Stati membri, il richiedente deve rimborsare le spese di viaggio secondo formule predeterminate che combinano costi di trasporto, diarie e tempo di viaggio. Per alcuni servizi di formazione o servizi collegati alla formazione, le spese di viaggio sono disciplinate specificamente nell’allegato, parte II bis.
Servizi di formazione
L’allegato prevede un regime autonomo per i servizi di formazione: formazione in aula, formazione online, altre richieste di formazione e servizi resi da prestatori convenzionati. Sono previste esenzioni per autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali, università e soggetti che supportano l’Agenzia, a condizioni determinate. Le spese di viaggio restano in linea di principio dovute anche in presenza di esenzioni, salvo casi particolari di reciprocità o equivalenza degli spostamenti.
Ricorsi amministrativi
Il regolamento introduce un onere per il trattamento dei ricorsi contro decisioni dell’EASA ai sensi dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. L’importo base è di 10 000 EUR, moltiplicato per coefficienti che dipendono dalla natura del ricorrente: per le persone fisiche il coefficiente è 0,10; per le persone giuridiche varia in funzione del fatturato, da 0,25 a 10,00. Il ricorso è ammissibile solo se l’onere è stato pagato entro 60 giorni dalla presentazione; se il ricorso è accolto, l’importo viene rimborsato.
Allegato: principali categorie tariffarie
L’allegato contiene la parte più rilevante del regime economico e distingue tra tariffe fisse e tariffe orarie. Le tabelle riguardano, tra l’altro:
- certificati di omologazione, certificati ristretti e autorizzazioni ETSO;
- certificati di omologazione supplementari;
- modifiche e riparazioni di maggiore o minore entità;
- sostegno alla convalida della certificazione;
- attività MRB;
- operatori di paesi terzi;
- diritti annuali dei titolari di certificati;
- approvazione e sorveglianza di organizzazioni di progettazione, produzione, manutenzione e formazione;
- organizzazioni di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di paesi terzi;
- dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) e relative organizzazioni;
- accettazione di approvazioni equivalenti ai sensi di accordi bilaterali. Sono inoltre previste tariffe per specifiche attività a ore (ad esempio certificati di aeronavigabilità per l’esportazione, AMOC, permessi di volo, riemissioni amministrative e controlli di competenza) e una disciplina speciale per i diritti da ricorso.
Indicizzazione e revisione periodica
Gli importi dell’allegato sono soggetti a indicizzazione annuale sulla base dell’IPCA Eurostat, con riferimento al valore di tre mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione. L’EASA deve trasmettere annualmente alla Commissione e agli organi interni informazioni di base sui costi e sulle entrate, e deve consultare le parti interessate prima di proporre modifiche. Il regolamento prevede una revisione periodica sia dell’allegato sia dell’intero impianto tariffario, in funzione dell’andamento dei costi e dei carichi di lavoro.
Disposizioni transitorie e abrogazione
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 319/2014, ma preserva alcune regole transitorie per i procedimenti e i cicli di fatturazione già in corso al momento dell’entrata in vigore. In sintesi, alcune tariffe annuali o di sorveglianza si applicano solo dal ciclo successivo, mentre per determinati procedimenti in corso continuano ad applicarsi le tariffe del regime precedente fino alla conclusione delle attività. Il nuovo regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 precisa che il regolamento determina le prestazioni per le quali sono dovuti diritti e oneri all’EASA e stabilisce importi e modalità di versamento. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "diritti" (importi per compiti di certificazione), "oneri" (importi per servizi diversi dalla certificazione), "compito di certificazione", "servizio", "richiedente" e "ciclo di fatturazione" di 12 mesi, con diversi dies a quo a seconda della categoria di tariffa.
Determinazione, indicizzazione e pagamento
L’articolo 3 prevede che diritti e oneri siano richiesti e riscossi solo secondo il regolamento; in via residuale sono calcolati sulla tariffa oraria dell’allegato, parte II. Gli importi sono espressi e pagati in euro; sono indicizzati dal 1º gennaio di ogni anno secondo il tasso di inflazione dell’allegato, parte IV. L’articolo 4 impone il pagamento entro 30 giorni dalla notifica della fattura e consente interessi di mora al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali.
Mancato pagamento, garanzie e spese di viaggio
L’articolo 5 consente all’EASA di rigettare o interrompere domande in caso di mancato pagamento, rischio finanziario del richiedente o mancato rispetto degli obblighi in caso di trasferimento del certificato, salvo garanzia bancaria o deposito vincolato; il richiedente deve essere consultato prima della misura. L’articolo 6 disciplina le spese di viaggio, dovute quando l’attività è svolta, in tutto o in parte, fuori dai territori degli Stati membri, con una formula che tiene conto di costi di trasporto, diarie e tempo di viaggio; per taluni servizi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, le spese sono addebitate secondo l’allegato, parte II bis.
Stima finanziaria
L’articolo 7 prevede che, su richiesta, l’EASA fornisca una stima finanziaria; se la stima richiede un’analisi tecnica preliminare per la complessità del progetto, i relativi costi sono addebitati su base oraria mediante accordo contrattuale. Le attività sono sospese fino a quando la stima non sia fornita e accettata; la stima può essere aggiornata se il progetto risulta più semplice o più complesso del previsto.
Regime dei diritti per certificazione
L’articolo 8 stabilisce che lo svolgimento dei compiti di certificazione è subordinato al pagamento anticipato dell’intero importo, salvo diversa decisione dell’EASA previa valutazione del rischio. Il diritto può essere fisso o variabile; il variabile si calcola moltiplicando le ore effettive per la tariffa oraria. L’EASA può riclassificare una domanda o più domande con il consenso del richiedente; in caso di dissenso può rigettare o interrompere la domanda.
Periodi di riscossione e ricalcolo dei diritti
L’articolo 9 disciplina per singole categorie se i diritti siano dovuti per domanda, per periodo di 12 mesi o con combinazioni di entrambe, prevedendo ricalcoli pro rata temporis in caso di ciclo di fatturazione incompleto o di riclassificazione. Le modifiche a un’organizzazione che incidono sull’approvazione comportano ricalcolo dei diritti di sorveglianza dal periodo successivo all’approvazione della modifica.
Rigetto, interruzione e sospensione
L’articolo 10 prevede che, in caso di rigetto, interruzione o sospensione di un compito connesso a una domanda, diritti, spese di viaggio e altri importi siano dovuti integralmente al momento dell’interruzione. Sono poi stabiliti criteri di saldo finale: pro rata per diritti annuali o di sorveglianza, riduzione al 50 % per alcune tariffe fisse, calcolo orario per altre categorie. La sospensione nel primo ciclo di fatturazione non dà diritto a rimborso; se il compito riprende, l’EASA fattura un nuovo diritto.
Sospensione e revoca dei certificati
L’articolo 11 consente la sospensione o revoca del certificato se il pagamento non è pervenuto entro il termine, previa consultazione del titolare. Se il certificato è sospeso per inadempimento tecnico o mancato pagamento del diritto annuale/sorveglianza, l’EASA continua a fatturare tali importi; la revoca è possibile se l’inadempimento persiste per un anno dalla notifica della sospensione. Il ripristino richiede il pagamento anticipato del saldo dovuto per il periodo di sospensione.
Restituzione o trasferimento dei certificati e FSTD
L’articolo 12 disciplina il saldo dovuto in caso di restituzione del certificato, con calcolo pro rata o orario, e stabilisce che, in caso di trasferimento, i diritti delle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare dal ciclo successivo. Per i dispositivi di addestramento al volo simulato, il diritto di sorveglianza può essere ridotto pro rata per periodi di disattivazione su richiesta del richiedente.
Compiti di certificazione eccezionali
L’articolo 13 consente un adeguamento eccezionale del diritto quando l’attività richiede risorse o categorie di personale che l’EASA normalmente non assegnerebbe secondo le procedure ordinarie, al fine di coprire tutti i costi sostenuti.
Regime degli oneri per servizi
L’articolo 14 prevede che gli oneri siano fatturati in base alla tariffa oraria dell’allegato, parte II, e che i servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, siano soggetti alla disciplina speciale dell’allegato, parte II bis. L’articolo 15 dispone che gli oneri siano riscossi prima della prestazione del servizio, salvo diversa decisione; disciplina inoltre i periodi di pagamento per alcune categorie e il ricalcolo in caso di riclassificazione.
Rigetto, interruzione e sospensione nei servizi
L’articolo 16 replica, per gli oneri, la disciplina prevista per i diritti: pagamento integrale al momento dell’interruzione, criteri di saldo finale, assenza di rimborso per sospensioni che decorrono nel primo ciclo di fatturazione e nuova riscossione in caso di ripresa del servizio; il compito interrotto non genera crediti utilizzabili per prestazioni successive.
Ricorsi
L’articolo 17 introduce oneri per il trattamento dei ricorsi ex articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139; il ricorso è ammissibile solo se l’onere è versato entro 60 giorni dalla presentazione. Le persone giuridiche devono allegare un certificato sul fatturato firmato da un funzionario autorizzato. Se il ricorso è accolto, l’EASA rimborsa l’onere versato.
Contabilità, valutazione e revisione
L’articolo 18 impone la separazione contabile tra entrate/spese attribuibili a certificazione e servizi, e quelle finanziate da altre fonti, con conto distinto e contabilità analitica. L’articolo 19 prevede comunicazione annuale alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, valutazione periodica dell’allegato e revisione del regolamento quando necessario, previa consultazione dell’organo consultivo.
Abrogazione e disposizioni transitorie
L’articolo 20 abroga il regolamento (UE) n. 319/2014, salvo l’articolo 21, paragrafo 5. L’articolo 21 stabilisce regole transitorie per i procedimenti in corso e per i cicli di fatturazione già aperti: alcune tariffe annuali o di sorveglianza si applicano dal ciclo successivo, le tariffe orarie si applicano immediatamente ai compiti in corso, e in specifici casi le domande in corso restano calcolate secondo l’allegato II fino al completamento.
Entrata in vigore
L’articolo 22 prevede l’entrata in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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