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Circolare

Circolare numero 118 del 25-6-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le prime istruzioni operative per l’applicazione, dal 1° giugno 2002, dell’Accordo tra Comunità europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone, con particolare riguardo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Vengono chiariti l’ambito soggettivo e territoriale, la sostituzione dei previgenti accordi italo-svizzeri, le regole su legislazione applicabile, distacchi, prosecuzione volontaria, pensioni, eventi pregressi, norme ancora vigenti degli accordi bilaterali, trasferimento dei contributi e formulari da utilizzare.

Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone e applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72

Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone e coordinamento di sicurezza sociale

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative conseguenti all’entrata in vigore, dal 1° giugno 2002, dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Il focus è sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che dal medesimo momento avviene mediante i regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72, con conseguente superamento degli accordi bilaterali italo-svizzeri previgenti, salvo le eccezioni espressamente mantenute.

Inquadramento normativo e rapporti con altri accordi

L’Accordo è stato approvato con Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 4 aprile 2002 e firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999. La circolare ricorda che, dalla stessa data del 1° giugno 2002, è entrata in vigore anche la Convenzione riveduta AELS/EFTA, ma chiarisce che non esiste ancora un coordinamento tra Accordo CH-UE, Accordo SEE e Convenzione AELS/EFTA. Ne deriva che i cittadini svizzeri non possono avvalersi delle norme comunitarie nei rapporti tra UE e Islanda/Norvegia/Liechtenstein, né i cittadini di tali Stati possono avvalersene nei rapporti tra Svizzera e Stati UE.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo, il coordinamento deve garantire:

  • parità di trattamento;
  • determinazione della legislazione applicabile;
  • totalizzazione dei periodi utili per l’acquisizione, il mantenimento e il calcolo delle prestazioni;
  • pagamento delle prestazioni alle persone residenti nel territorio delle parti contraenti;
  • assistenza reciproca e cooperazione amministrativa.

Per realizzare tali obiettivi, le parti applicano, con i necessari adattamenti, i regolamenti n. 1408/71, n. 118/97, n. 1290/97, n. 1223/98, n. 1606/98 e n. 307/99, oltre alle decisioni della Commissione amministrativa e ad alcune raccomandazioni elencate nell’Allegato all’Accordo.

È inoltre richiamato un Protocollo sull’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori comunitari con titolo di soggiorno svizzero inferiore a un anno, per il quale la circolare si riserva istruzioni specifiche.

Disposizioni comunitarie entrate in vigore dopo la firma

La circolare evidenzia che non sono ancora applicabili nei rapporti con la Svizzera le disposizioni comunitarie sopravvenute dopo il 21 giugno 1999, finché non vengano formalmente inserite nell’Accordo. In particolare, non risultano per ora applicabili il regolamento n. 1399/99, relativo al calcolo delle prestazioni orfanili, e il regolamento n. 1386/2001, che modifica i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.

Viene richiamata la procedura semplificata prevista dall’articolo 18 dell’Accordo: le modifiche all’Allegato II, dedicato al coordinamento di sicurezza sociale, sono deliberate dal Comitato misto di cui all’articolo 14 e possono entrare in vigore immediatamente dopo la decisione.

Campo di applicazione territoriale e personale

L’Accordo si applica al territorio svizzero e, dall’altro lato, al territorio in cui si applica il Trattato CE, con esclusione dei territori di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Sul piano personale, dal 1° giugno 2002 rientrano nel campo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72:

  • i cittadini svizzeri;
  • i cittadini dei 15 Stati membri UE;
  • gli apolidi e i profughi residenti in Svizzera, se hanno svolto attività lavorativa in Svizzera o in uno o più degli Stati ai quali l’Accordo si applica e sono stati iscritti ai relativi regimi previdenziali;
  • i familiari e i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, dei cittadini dei 16 Stati interessati;
  • i familiari e i superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, di apolidi o profughi residenti in uno di tali Stati;
  • i superstiti di lavoratori non cittadini dei 16 Stati, purché i superstiti stessi siano cittadini di uno dei 16 Stati o apolidi/profughi residenti in uno di essi.

La cittadinanza deve essere perfezionata alla data di presentazione della domanda di prestazione o alla data di svolgimento dell’attività lavorativa, secondo il principio richiamato dalla Corte di giustizia.

Effetti dell’entrata in vigore sull’assetto convenzionale

Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra Svizzera e Stati membri UE in materia di sicurezza sociale sono sospesi, con la conseguenza che per le pensioni aventi decorrenza da tale data si applicano integralmente le norme comunitarie e le relative istruzioni amministrative. Le disposizioni degli accordi italo-svizzeri cessano quindi di operare, salvo le eccezioni conservate dall’Allegato III del regolamento n. 1408/71.

Determinazione della legislazione applicabile e distacchi

La circolare precisa che, dal 1° giugno 2002, gli articoli da 13 a 17 bis del regolamento n. 1408/71 si applicano anche nei rapporti con la Svizzera. In particolare, viene integrato l’Allegato VII con l’ipotesi di esercizio di attività non salariata in Svizzera e attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica l’Accordo.

Pertanto, chi svolge simultaneamente attività autonoma in Svizzera e attività subordinata in Italia è soggetto sia alla legislazione svizzera sia a quella italiana, secondo quanto previsto dall’articolo 14 quater.

Per i distacchi, la circolare distingue tra:

  • proroghe richieste prima del 1° giugno 2002, che si concludono secondo gli accordi bilaterali preesistenti;
  • nuove proroghe e prolungamenti richiesti dopo tale data, concessi secondo l’articolo 17 della normativa comunitaria;
  • durata massima ordinaria di cinque anni complessivi, comprensiva dei periodi già svolti in base alla precedente disciplina;
  • possibilità di superare tale limite in situazioni particolari, con disponibilità dell’Autorità ministeriale italiana;
  • applicazione dei distacchi comunitari solo ai cittadini svizzeri e ai cittadini dei 15 Stati UE firmatari.

Prosecuzione volontaria

Per le domande di prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria italiana presentate dal 1° giugno 2002, il diritto all’autorizzazione deve essere verificato sulla base delle regole comunitarie che consentono il cumulo di periodi compiuti in più Stati membri, purché in Italia risulti almeno un contributo settimanale effettivamente versato.

È esclusa la totalizzazione di periodi contributivi esteri quando il richiedente faccia valere in Italia soltanto periodi figurativi per servizio militare accreditati sulla base di assicurazioni estere.

Liquidazione delle pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002

Per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2002 e fondate su periodi contributivi italiani e svizzeri, il diritto e il calcolo devono avvenire secondo le regole comunitarie e le prassi applicative consolidate. La circolare chiarisce che non è più possibile liquidare pensioni in convenzione italo-svizzera con tale decorrenza.

Sono affrontati inoltre alcuni profili specifici:

  • periodi inferiori a un anno: si applica l’articolo 48 del regolamento n. 1408/71, con minimo contributivo di un anno per la totalizzazione; i periodi italiani inferiori all’anno vanno considerati ai fini della misura di eventuali prestazioni svizzere;
  • integrazione al minimo: per le pensioni con diritto perfezionato tramite cumulo italo-svizzero e liquidate a residenti in Italia, si applicano le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 136 del 14 giugno 1993; non è richiesto il requisito dei dieci anni di contributi previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 724/1994;
  • aggiornamento dell’integrazione: opera il criterio annuale della decisione 105/75;
  • pensioni ai superstiti: per le pensioni agli orfani restano applicabili i criteri anteriori al regolamento n. 1399/99, mentre al coniuge superstite può essere riconosciuta la reversibilità anche se il dante causa era titolare di pensione diretta liquidata in convenzione con periodo italiano inferiore a un anno;
  • inesportabilità del trattamento minimo: il trattamento minimo e le altre prestazioni speciali non contributive dell’Allegato II bis non sono esportabili in Svizzera per i titolari di pensione con decorrenza dal 1° giugno 2002 residenti in Svizzera e cittadini dei 16 Stati firmatari; la regola non si applica ai cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Eventi pregressi e trattazione delle domande pendenti o definite

Per eventi anteriori al 1° giugno 2002 resta possibile far valere diritti a prestazioni secondo il regolamento n. 1408/71, ma la decorrenza non può essere anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo.

Per le domande di pensione ancora pendenti al 1° giugno 2002, la circolare prescrive una doppia liquidazione:

  • per il periodo precedente al giugno 2002 secondo la convenzione bilaterale italo-svizzera;
  • per il periodo dal giugno 2002 in poi secondo la normativa comunitaria.

In ogni caso, se il calcolo convenzionale preesistente è più favorevole, deve essere mantenuto l’importo più alto, in conformità all’articolo 118 del regolamento n. 574/72.

Per le domande già definite alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è ammesso il riesame su richiesta dell’interessato, sia in caso di rigetto sia in caso di pensione già liquidata. Se la domanda di riesame è presentata entro due anni dal 1° giugno 2002, la decorrenza può essere fissata dal 1° giugno 2002; oltre tale termine, decorre dalla data della domanda, salvo decadenza o prescrizione. Anche nel riesame deve essere garantita la prestazione più favorevole.

Norme degli accordi bilaterali ancora vigenti

Restano in vigore, perché espressamente richiamate nell’Allegato III del regolamento n. 1408/71, alcune disposizioni della convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 e dei successivi accordi modificativi. In particolare:

  • la norma sul pagamento di prestazioni in denaro a persone residenti in un paese terzo, che prevede parità di trattamento con i cittadini della parte contraente;
  • la disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, della convenzione italo-svizzera, compresa la totalizzazione multipla quando non sia perfezionato il diritto a pensione nemmeno con i periodi italiani e svizzeri.

La circolare richiama il messaggio n. 4090 dell’11 settembre 1996 per l’individuazione degli Stati terzi interessati e segnala che, secondo la sentenza Gottardo della Corte di giustizia del 15 gennaio 2002, la totalizzazione multipla deve essere estesa anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. In attesa di ulteriori chiarimenti in sede comunitaria, tale criterio può essere applicato d’ufficio alle domande in trattazione e, su richiesta, alle domande già definite, restando esclusi i cittadini di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Trasferimento dei contributi svizzeri e tutela dei lavoratori rientrati in Italia

La circolare ribadisce che le domande di trasferimento dei contributi dall’assicurazione svizzera a quella italiana possono essere accolte soltanto se presentate prima del 1° giugno 2002.

Richiama poi l’articolo 3 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, che introduce una tutela specifica per i cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione. La pensione maturata dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, anche con computo dei periodi svizzeri, viene calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell’anzianità maturata in Svizzera; l’importo così ottenuto è corrisposto fino al raggiungimento dell’età pensionabile svizzera e successivamente ricalcolato in prorata secondo la normativa comunitaria.

Autorità competenti e formulari

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento n. 574/72 sono stati aggiornati con l’indicazione delle autorità, istituzioni e organismi svizzeri competenti per l’attuazione dell’Accordo. In attesa di ulteriori indicazioni, le domande di pensione dei residenti in Italia possono continuare a essere inviate alla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra, quale organismo di collegamento già designato nella precedente convenzione.

Infine, la circolare segnala che la modulistica comunitaria è in fase di revisione, ma fino all’adeguamento dei formulari devono essere utilizzati i moduli comunitari già in uso anche nei rapporti con la Svizzera.

Punti principali

Entrata in vigore e quadro generale

Dal 1° giugno 2002 è in vigore l’Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone. Per i rapporti con la Svizzera si applicano i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, che sostituiscono i precedenti accordi italo-svizzeri in materia di sicurezza sociale.

Ambito di applicazione personale e territoriale

L’Accordo si applica al territorio svizzero e a quello dei 15 Stati membri UE allora considerati, con esclusione di Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Sono inclusi, oltre ai cittadini UE e svizzeri, anche apolidi e profughi residenti in Svizzera o negli Stati interessati, nonché familiari e superstiti secondo le condizioni indicate; il requisito di cittadinanza deve risultare alla data di domanda o di svolgimento dell’attività lavorativa, secondo la giurisprudenza richiamata.

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

L’articolo 8 dell’Accordo garantisce parità di trattamento, determinazione della legislazione applicabile, totalizzazione dei periodi, pagamento delle prestazioni all’estero e cooperazione amministrativa. A tal fine si applicano, con adattamenti, i regolamenti comunitari richiamati e le decisioni della Commissione amministrativa vigenti alla firma dell’Accordo.

Disposizioni comunitarie successive alla firma

Non sono immediatamente applicabili nei rapporti con la Svizzera le modifiche comunitarie entrate in vigore dopo il 21 giugno 1999, fino all’aggiornamento dell’Allegato II tramite la procedura prevista dall’Accordo e dal Comitato misto. La circolare segnala, tra le norme non ancora applicabili, i regolamenti n. 1399/99 e n. 1386/2001.

Legislazione applicabile e distacchi

Dal 1° giugno 2002 si applicano con la Svizzera gli articoli 13-17 bis del regolamento n. 1408/71. È richiamata l’estensione dell’articolo 14 quater ai casi di attività autonoma in Svizzera e attività subordinata in Italia. Per i distacchi, le proroghe richieste prima del 1° giugno 2002 seguono la vecchia disciplina, mentre le nuove richieste o proroghe successive sono regolate dall’articolo 17 comunitario, con limite ordinario di cinque anni complessivi, estensibile in casi particolari su autorizzazione ministeriale.

Prosecuzione volontaria

Per le domande presentate dal 1° giugno 2002, i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana devono essere verificati secondo le regole comunitarie di cumulo dei periodi, purché in Italia risulti almeno un contributo settimanale effettivamente versato. È escluso il cumulo di periodi esteri nei casi di sola contribuzione figurativa per servizio militare accreditata sulla base di assicurazioni estere.

Pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2002

Per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2002 basate su periodi italiani e svizzeri si applica integralmente la normativa comunitaria; non sono più liquidabili pensioni in convenzione italo-svizzera per tali decorrenze. La circolare precisa inoltre regole specifiche su periodi inferiori a un anno, integrazione al minimo per residenti in Italia, pensioni ai superstiti e inesportabilità del trattamento minimo e delle altre prestazioni non contributive verso la Svizzera, limitatamente ai cittadini dei 16 Stati firmatari.

Eventi pregressi e riesame delle pensioni

Per fatti verificatisi prima del 1° giugno 2002 resta possibile acquisire diritti sulla base del regolamento n. 1408/71, ma senza decorrenza anteriore a tale data. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore richiedono doppia liquidazione per il periodo ante e post 1° giugno 2002; per le domande già definite è ammesso il riesame su richiesta, con decorrenza del diritto dal 1° giugno 2002 se la domanda arriva entro due anni, o dalla data della domanda oltre tale termine, garantendo comunque il trattamento più favorevole rispetto alla vecchia convenzione.

Norme bilaterali ancora vigenti

Restano applicabili, perché richiamate nell’Allegato III del regolamento n. 1408/71, alcune disposizioni della convenzione italo-svizzera del 1962 e successivi accordi: il pagamento delle prestazioni in denaro ai residenti in paesi terzi e la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, inclusa la totalizzazione multipla. La circolare richiama la sentenza Gottardo della Corte di giustizia e ne recepisce l’orientamento, estendendo tale criterio ai cittadini degli Stati membri UE, con esclusione di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Trasferimento dei contributi svizzeri

Le domande di trasferimento di contributi dall’assicurazione svizzera a quella italiana possono essere accolte solo se presentate prima del 1° giugno 2002. La circolare richiama inoltre l’articolo 3 del decreto-legge n. 108 del 2002, che prevede una tutela specifica per i cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, con calcolo della pensione sulla retribuzione italiana tenendo conto dell’anzianità maturata in Svizzera fino a un successivo ricalcolo prorata.

Autorità competenti e formulari

Gli allegati del regolamento n. 574/72 sono stati aggiornati con le autorità e istituzioni svizzere competenti. In attesa di ulteriori indicazioni, le domande di pensione dei residenti in Italia possono continuare a essere trasmesse alla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra. La modulistica comunitaria è in revisione, ma nel frattempo devono essere utilizzati i formulari comunitari già in uso anche per i rapporti con la Svizzera.

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