Circolare numero 120 del 26-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione, per il triennio 2001-2003, dello sgravio contributivo del 70% previsto dall’art. 11 della legge n. 388/2000 a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Vengono chiariti i soggetti beneficiari, i lavoratori interessati, le esclusioni per pesca da terra, impianti e acquacoltura, la decorrenza del beneficio, le modalità operative sui modelli DM10/2, la regolarizzazione dei periodi pregressi e le istruzioni contabili con i nuovi codici e conti.
Sgravi contributivi per imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari ex art. 11 l. 388/2000
Sgravi contributivi per le imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari ex art. 11 l. 388/2000
La circolare fornisce le istruzioni applicative per l’agevolazione contributiva prevista dall’art. 11 della legge n. 388/2000, che estende per il triennio 2001-2003, nella misura del 70%, i benefici di cui alla legge n. 30/1998 alle imprese di pesca costiera e alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Vengono chiariti i destinatari, le esclusioni, la misura del beneficio, la decorrenza e le modalità operative di esposizione in denuncia e di contabilizzazione.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
L’intervento si inserisce nelle politiche di tutela dell’occupazione della gente di mare. La circolare ricorda che l’art. 5-bis della legge n. 343/2000 aveva già anticipato, per due mesi a decorrere dal 26 novembre 2000, uno sgravio limitato alle imprese di pesca costiera. L’art. 11 della legge n. 388/2000 stabilisce poi l’estensione del beneficio per gli anni 2001, 2002 e 2003, includendo anche le imprese operanti nelle acque interne e lagunari.
La norma, per la sua applicazione pratica, viene letta in coordinamento con l’art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 30/1998, assunto come parametro di riferimento per il regime di esonero contributivo.
Imprese destinatarie del beneficio
La circolare distingue tre macro-casi:
- imprese di pesca costiera;
- imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari;
- attività escluse, quali pesca da terra, impianti di pesca e acquacoltura.
Pesca costiera
La pesca costiera, secondo il regolamento di esecuzione della legge sulla pesca marittima, si articola in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca ravvicinata è esercitata fino a venti miglia dalla costa con navi di categoria non inferiore alla terza; la pesca locale fino a sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca o da terra. Ai fini dello sgravio, rileva l’effettivo utilizzo della nave nell’attività di pesca costiera.
La circolare precisa che il beneficio spetta alle imprese che esercitano la pesca costiera utilizzando navi da pesca, ma non alle imprese che pescano da terra. Sono inoltre escluse le imprese che operano in impianti di pesca, anche quando impieghino navi omologate di quarta categoria o comunque idonee alla navigazione locale, poiché ciò che conta non è la mera omologazione della nave ma il suo concreto impiego nell’attività agevolata.
Pesca nelle acque interne e lagunari
Per le imprese che operano nelle acque interne e lagunari, il beneficio spetta se il natante è iscritto nel registro delle navi e dei galleggianti tenuto dagli ispettorati di porto e se l’impresa è munita della relativa licenza. Anche in questo caso sono escluse le imprese che gestiscono impianti di pesca o che operano da terra.
La circolare richiama anche un chiarimento dell’Agenzia delle entrate secondo il quale l’estensione alle acque interne e lagunari non mira ad ampliare il campo di applicazione oltre il regime marittimo, ma a evitare disparità di trattamento rispetto alla pesca costiera.
Acquacoltura
L’acquacoltura, pur essendo contemplata tra le attività disciplinate dal regolamento sulla pesca marittima, è considerata attività distinta dalla pesca costiera e quindi non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 11 della legge n. 388/2000.
Lavoratori destinatari dello sgravio
Il beneficio riguarda il personale dipendente assicurato secondo la legge n. 413/1984 e la legge n. 250/1958, ma solo nei limiti del personale imbarcato e dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata.
Per le imprese di pesca costiera lo sgravio si applica al personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione, cioè personale italiano e personale appartenente ai Paesi dell’Unione europea. Per le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, il riferimento è al personale di cui all’art. 133 del codice della navigazione.
Il personale deve risultare imbarcato:
- su navi iscritte nelle matricole delle navi maggiori e nei registri delle navi minori e dei galleggianti nazionali, con riferimento alla pesca costiera;
- su navi iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti tenuto dagli ispettori di porto, con riferimento alla pesca nelle acque interne e lagunari.
La circolare precisa che, ai fini dell’art. 11, il riferimento ai registri indicati sostituisce quello al Registro internazionale contenuto nell’art. 6 della legge n. 30/1998.
Resta escluso il personale adibito alla pesca in impianti e, ovviamente, quello che esercita la pesca da terra.
Misura dell’agevolazione
Lo sgravio è pari al 70% della contribuzione dovuta per i lavoratori agevolati. La percentuale si applica sull’intero contributo, sia sulla quota a carico del datore di lavoro sia sulla quota a carico del lavoratore.
Decorrenza del beneficio
La decorrenza è differenziata in base alla tipologia di impresa:
- imprese che esercitano la pesca costiera: novembre 2000;
- imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari: gennaio 2001.
Modalità operative: codici e esposizione in denuncia
Le posizioni contributive delle imprese beneficiarie devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 8P, che assume il significato di posizione riferita a impresa avente titolo allo sgravio ex art. 11 della legge n. 388/2000 o ex legge n. 343/2000.
Per il conguaglio:
- il personale avente titolo allo sgravio deve essere esposto nei quadri B-C del modello DM10/2 secondo le modalità ordinarie;
- l’importo complessivo dello sgravio, pari al 70% della contribuzione, deve essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro D del DM10/2, con la dicitura "sgravio ex art. 11 L. 388/2000" e il codice R810.
La circolare richiama inoltre la necessità di utilizzare correttamente i codici statistici C000, X000 e N000 secondo le modalità già previste dalle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e restituzioni
Per i recuperi riferiti a periodi già scaduti, il datore di lavoro deve:
- determinare l’ammontare del beneficio spettante;
- riportare l’importo in uno dei righi in bianco del quadro D del DM10/2, con la dicitura "arr. sgravio ex art. 11 L. 388/2000" e il codice R811.
La stessa denuncia può essere utilizzata anche per la restituzione di somme già fruite a titolo di sgravi per il Mezzogiorno, con queste modalità:
- per lo sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, indicazione nei quadri B-C con dicitura "rest. sgravio L. 448/1998" e codice M204;
- per lo sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, indicazione nei quadri B-C con dicitura "rest. sgravio L. 449/1997" e codice M205.
In tali casi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate, retribuzioni e somme a debito del datore di lavoro.
Le regolarizzazioni devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
Compensazione, rimborso e limiti
L’eventuale credito derivante dalle operazioni può essere recuperato mediante compensazione su modello F24, nel limite massimo di € 516.456,90 previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.
La circolare ricorda che i crediti emergenti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati con F24 dalla data di scadenza della denuncia che genera il credito e nei dodici mesi successivi, purché non sia stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa. Resta comunque ferma la facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso totale o parziale oppure di utilizzare la procedura ordinaria di compensazione. La denuncia a credito deve essere presentata direttamente alla sede territorialmente competente entro i termini di legge.
Istruzioni contabili e piano dei conti
Gli sgravi esposti con i codici R810 e R811 devono essere imputati:
- al conto GAW 37/88, se relativi a competenze dell’anno in corso;
- al conto GAW 37/68, se relativi a competenze di anni precedenti.
Le somme da restituire indicate con i codici M204 e M205 devono essere imputate rispettivamente ai conti GAW 24/49 e GAW 24/28.
La circolare segnala inoltre le variazioni al piano dei conti contenute nell’allegato, con l’istituzione dei conti GAW 24/28, GAW 24/49 e GAW 37/68 e la movimentazione del conto GAW 37/88, già istituito, con adeguamento della relativa denominazione.
Punti principali
Ambito normativo e finalità
L’art. 11 della legge n. 388/2000 estende alle imprese di pesca costiera e a quelle operanti nelle acque interne e lagunari, per gli anni 2001-2003, i benefici fiscali e contributivi già previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998, nella misura del 70%. La misura si colloca nell’ambito delle politiche di salvaguardia dell’occupazione della gente di mare e si collega, per la disciplina applicativa, all’art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 30/1998.
Imprese destinatarie e esclusioni
Il beneficio spetta alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, purché l’attività sia effettivamente svolta con navi o natanti riconducibili alle forme di pesca agevolate. Sono escluse le imprese che esercitano la pesca da terra, quelle che gestiscono impianti di pesca e quelle che operano in acquacoltura, poiché tali attività sono considerate distinte dalla pesca costiera e non rientrano nell’ambito dell’art. 11.
Lavoratori interessati
Lo sgravio spetta al personale dipendente assicurato ai sensi della legge n. 413/1984 e della legge n. 250/1958, ma, in concreto, solo per il personale imbarcato che possiede i requisiti richiamati dalla normativa di riferimento. Per la pesca costiera il riferimento è al personale di cui all’art. 119 del codice della navigazione; per la pesca nelle acque interne e lagunari al personale di cui all’art. 133 del codice della navigazione. Il beneficio non compete al personale impiegato in impianti o nella pesca da terra.
Misura e decorrenza
Lo sgravio consiste nel 70% dei contributi dovuti per i lavoratori agevolati e comprende sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore. La decorrenza è differenziata: per le imprese di pesca costiera dal novembre 2000; per le imprese di pesca nelle acque interne e lagunari dal gennaio 2001.
Adempimenti operativi e contabili
Le posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 8P. Lo sgravio corrente va esposto nel DM10/2 con il codice R810, mentre la regolarizzazione di periodi pregressi va indicata con il codice R811. Eventuali restituzioni di sgravi per il Mezzogiorno già fruiti devono essere esposte con i codici M204 e M205. La circolare disciplina inoltre i conti contabili da utilizzare: GAW 37/88 e GAW 37/68 per gli sgravi ex art. 11, GAW 24/49 e GAW 24/28 per le restituzioni relative alle agevolazioni del Mezzogiorno.
Recupero crediti e termini
Il credito risultante può essere recuperato in compensazione tramite modello F24 entro il limite massimo di € 516.456,90, con le regole generali sulla compensazione dei crediti DM10/2. Le regolarizzazioni dei periodi pregressi devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Rimane ferma la possibilità di richiedere il rimborso totale o parziale o di utilizzare la procedura ordinaria di compensazione presso la sede competente.
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