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Circolare

Circolare numero 119 del 26-6-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per le aziende dell’area DM, il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in favore degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e dei commercianti di carni colpiti dall’emergenza BSE. I contributi sospesi riguardano i periodi dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001 e devono essere restituiti dal 2 gennaio 2003 in 50 rate mensili, uguali e consecutive, senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori. La circolare fornisce inoltre le istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2, per il versamento tramite F24 con causale DSOS e per la contabilizzazione delle somme recuperate.

Recupero dei contributi previdenziali sospesi per l’emergenza BSE per le aziende dell’area DM

Recupero dei contributi sospesi per emergenza BSE nell’area DM

La circolare definisce le modalità di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in favore di soggetti del settore zootecnico e della commercializzazione delle carni colpiti dall’emergenza BSE. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’area DM e fornisce istruzioni operative sia per la denuncia contributiva sia per il versamento rateale delle somme dovute.

Quadro normativo e destinatari

La disciplina trae origine dall’art. 7-ter, comma 2, del D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che aveva disposto la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 15 febbraio 2001, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, per:

  • allevatori di bovini;
  • aziende di macellazione;
  • commercianti all’ingrosso e al dettaglio di carni colpiti dagli eventi connessi all’emergenza BSE.

La successiva normativa richiamata conferma la sospensione e ne stabilisce il recupero:

  • art. 1-ter del D.L. 25 maggio 2001, n. 199, convertito nella legge 25 luglio 2001, n. 305, con sospensione dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001;
  • art. 1, comma 10, del D.L. 19 aprile 2002, n. 68, che prevede il versamento delle somme non pagate a decorrere dal 1° gennaio 2003, con proroga al 2 gennaio 2003 poiché la data cade in giorno festivo.

Periodi contributivi interessati

Sono oggetto di sospensione e quindi di successivo recupero i periodi contributivi compresi tra il 15 febbraio 2001 e il 15 dicembre 2001. Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con modello DM10/2, la sospensione ha interessato i periodi di paga da gennaio 2001 a ottobre 2001.

Modalità di recupero delle somme sospese

Il recupero dei contributi sospesi avviene mediante pagamento dilazionato in cinquanta rate mensili, uguali e consecutive, a partire dal 2 gennaio 2003 e fino al 1° febbraio 2007.

La circolare precisa che:

  • non sono dovuti sanzioni, interessi o altri oneri accessori sul recupero ordinario;
  • in caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite si applicano le sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
  • in tale ipotesi, le somme aggiuntive sono dovute dalla scadenza della singola rata fino alla data del pagamento;
  • eventuali versamenti effettuati prima dell’avvio della rateazione sono considerati acconti e vengono detratti dalle prime rate.

Adempimenti per i datori di lavoro con denuncia DM10/2

Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva mediante mod. DM10/2, le aziende che non abbiano ancora presentato le denunce relative al periodo sospeso devono trasmettere i modelli DM10/2 entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

Nella compilazione devono essere seguite le istruzioni già richiamate dalla circolare n. 66/2001. In particolare:

  • i quadri B-C vanno compilati con le consuete modalità per tutti i lavoratori;
  • il quadro D va compilato normalmente, senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
  • va determinato l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione totale o parziale;
  • va calcolata la differenza tra tale importo e gli eventuali importi indicati nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive;
  • la differenza, corrispondente ai contributi sospesi, va esposta in uno dei righi in bianco del quadro D con codice N938 e dicitura "contr. sosp. (BSE) ex D.L. n. 8/2001";
  • va effettuata la sommatoria delle partite del quadro D e riportato il totale nel rigo 57 (totale B);
  • va poi calcolata la differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportata nel riquadro sottostante il rigo 57;
  • la denuncia va presentata alla Sede competente con saldo a proprio credito per rimborso o compensazione secondo le ordinarie modalità, oppure con saldo zero.

La circolare aggiunge che le denunce riferite al periodo sospeso possono essere presentate anche in lire, trattandosi di DM10 di competenza dell’anno 2001 il cui termine di presentazione è stato differito per effetto di una norma.

Versamento delle rate con modello F24

Il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello F24, compilando la sezione INPS con la nuova causale contributo DSOS, istituita con circolare n. 98 del 28 maggio 2002.

Devono essere compilati i seguenti dati:

  • codice sede;
  • matricola aziendale seguita dal codice N938;
  • periodo di riferimento 02/2001 - 12/2001;
  • importi a debito versati, corrispondenti all’importo della rata.

Il primo versamento deve essere eseguito entro il 2 gennaio 2003. La circolare raccomanda particolare attenzione nell’indicazione della matricola aziendale e del codice N938, necessari per la corretta imputazione del pagamento al relativo credito.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi evidenziati nel DM10/2 con il codice N938 si rinvia alle istruzioni contabili contenute nel punto 9 della circolare n. 66 del 15 marzo 2001.

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle rate versate, l’Istituto rinvia a successive istruzioni operative, in attesa dell’aggiornamento della procedura dei flussi derivanti dal modello F24.

Punti principali

Ambito soggettivo e normativa di riferimento

La disciplina si applica agli allevatori di bovini, alle aziende di macellazione e ai commercianti all’ingrosso e al dettaglio di carni colpiti dagli eventi connessi all’emergenza BSE. Il quadro normativo richiamato comprende l’art. 7-ter, comma 2, del D.L. n. 1/2001 convertito nella legge n. 49/2001, l’art. 1-ter del D.L. n. 199/2001 convertito nella legge n. 305/2001 e l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 68/2002.

Periodo di sospensione e recupero

Sono oggetto di sospensione e successivo recupero i contributi relativi ai periodi compresi tra il 15 febbraio 2001 e il 15 dicembre 2001. Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia con mod. DM10/2, la sospensione ha interessato i periodi di paga da gennaio 2001 a ottobre 2001.

Modalità di recupero delle somme sospese

Il recupero avviene mediante pagamento dilazionato in cinquanta rate mensili, uguali e consecutive, a partire dal 2 gennaio 2003 e fino al 1° febbraio 2007. La circolare precisa che il recupero avviene senza addebito di sanzioni, interessi o altri oneri accessori; in caso di mancato pagamento di una rata si applicano invece le sanzioni previste per il ritardato o omesso versamento, con somme aggiuntive dovute dalla scadenza della singola rata al pagamento.

Adempimenti per la denuncia DM10/2

Le aziende che non abbiano ancora presentato le denunce contributive devono inoltrare i modelli DM10/2 relativi al periodo sospeso entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. Nella compilazione devono essere indicati i contributi dovuti, gli eventuali importi agevolativi e la differenza da esporre nel quadro D con il codice N938 e la dicitura "contr. sosp. (BSE) ex D.L. n. 8/2001". Il totale delle partite del quadro D va riportato nel rigo 57, con successiva determinazione del saldo secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 66/2001.

Versamento tramite F24

Le rate devono essere versate con modello F24, compilando la sezione INPS con la nuova causale contributo DSOS. Devono essere indicati il codice sede, la matricola aziendale seguita dal codice N938, il periodo di riferimento 02/2001 - 12/2001 e l’importo della rata. Il primo versamento deve essere effettuato entro il 2 gennaio 2003; la circolare raccomanda particolare attenzione alla corretta indicazione della matricola e del codice N938 per assicurare la canalizzazione del pagamento sul relativo credito.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi sospesi esposti con il codice N938 si rinvia alle istruzioni contabili del punto 9 della circolare n. 66 del 15 marzo 2001. Per la contabilizzazione delle rate versate, invece, l’Istituto si riserva successive istruzioni in attesa dell’aggiornamento della procedura dei flussi derivanti dal mod. F24.

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