Circolare numero 123 del 27-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i lavoratori assunti a tempo determinato da Poste Italiane S.p.A., il versamento della contribuzione IVS all’IPOST dal 1° gennaio 2000 non fa venir meno l’obbligo di contribuzione per la disoccupazione (DS) all’INPS. Viene inoltre disciplinato l’accentramento delle posizioni contributive DS presso la sede di Roma EUR e richiamata la necessità di riesaminare eventuali domande di indennità di disoccupazione respinte per incertezza sull’ente competente. Infine, la circolare accenna al contributo dello 0,20% al Fondo di Garanzia TFR, rinviando a successive indicazioni.
Personale a tempo determinato delle Poste Italiane S.p.A.: obblighi previdenziali e contribuzione DS
Personale a tempo determinato delle Poste Italiane S.p.A. e obblighi previdenziali
La circolare interviene per chiarire il regime contributivo applicabile al personale assunto a tempo determinato da Poste Italiane S.p.A., alla luce della trasformazione dell’ex Ente Poste e delle regole speciali dettate dalla normativa di settore. Il punto centrale è che il versamento della contribuzione IVS all’IPOST, operante dal 1° gennaio 2000, non modifica l’obbligo di copertura per la disoccupazione presso l’INPS.
Quadro normativo di riferimento e trasformazione dell’Ente
La ricostruzione parte dall’art. 1, comma 2, del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevedeva la trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni entro il 31 dicembre 1996, termine poi differito al 31 dicembre 1997 dall’art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La delibera CIPE n. 244 del 18 dicembre 1997 ha quindi disposto la trasformazione dell’Ente Poste in S.p.A. con effetto dalla prima assemblea della società, convocata per il 28 febbraio 1998.
La circolare richiama inoltre l’art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che disciplina gli effetti previdenziali della trasformazione. In particolare, per il personale dipendente dalla società restano affidate all’Istituto Postelegrafonici le prestazioni di assistenza e mutualità e il trattamento di quiescenza, mentre per il periodo lavorativo antecedente alla trasformazione continuano ad applicarsi le norme già vigenti per l’ente pubblico economico. Per i dipendenti della società risultano inoltre salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli derivanti dall’originaria natura pubblica dell’ente.
Contribuzione IVS e contributo DS
La circolare precisa che, in base al carattere derogatorio delle norme richiamate, Poste S.p.A. versa la contribuzione IVS per i lavoratori a tempo determinato all’IPOST dal 1° gennaio 2000. Tuttavia, tale assetto non incide sulla contribuzione contro la disoccupazione: il personale a tempo determinato continua ad essere assicurato contro tale rischio presso l’INPS, secondo quanto già illustrato con la circolare n. 66 del 27 marzo 1996.
Viene evidenziato che la precisazione si è resa necessaria perché la comunicazione di Poste Italiane S.p.A. sull’accentramento del versamento IVS all’IPOST aveva generato incertezza sull’ente competente a ricevere la contribuzione e, quindi, a erogare la prestazione di disoccupazione.
Riesame delle domande respinte per incertezza sull’ente competente
La circolare dispone che le eventuali domande di indennità di disoccupazione respinte per effetto di tale incertezza devono essere riesaminate. Se risultano soddisfatti tutti i presupposti di legge, le domande devono essere accolte. Si tratta quindi di una tutela espressa per i lavoratori che abbiano subito un rigetto non dovuto a carenza sostanziale dei requisiti, ma solo a un problema di individuazione dell’ente obbligato.
Gestione delle posizioni contributive e accentramento a Roma EUR
Per il rischio disoccupazione, fino al 31 dicembre 1999 la contribuzione era stata versata dall’ex Ente Poste su varie posizioni già aperte. Dal 1° gennaio 2000, su richiesta di Poste S.p.A. e in forza del provvedimento autorizzativo n. 491 del 7 marzo 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il versamento è stato accentrato presso la sede di Roma EUR.
A tal fine è stata aperta una posizione apposita, con:
- CSC 20102;
- codice ISTAT 64110;
- decorrenza 1° gennaio 2000;
- numero di matricola 7042458431-01.
Di conseguenza, le sedi devono chiudere con effetto dal 1° gennaio 2000 le singole posizioni precedentemente intestate a Poste S.p.A. per l’adempimento degli obblighi contributivi richiamati nella circolare n. 66 del 27 marzo 1996.
Adempimenti dichiarativi verso l’INPS
La circolare richiama infine la sede di Roma-Eur affinché verifichi che Poste S.p.A. adempia anche all’obbligo di compilazione dei modelli 770 e CUD, con riferimento alla sola parte C, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS. Si tratta di un adempimento collegato alla corretta gestione dei dati contributivi e assicurativi del personale interessato.
Contributo al Fondo di Garanzia TFR
In relazione al trattamento di fine rapporto, la circolare richiama l’art. 53, comma 8, della legge n. 449/1997, che riconosce al personale il TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. Tuttavia, quanto all’obbligo di versamento del contributo dello 0,20% al Fondo di Garanzia per il TFR, l’Istituto non assume una posizione definitiva e rinvia a successive indicazioni, poiché sono necessari ulteriori approfondimenti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato di attuazione della disciplina per gli enti pubblici privatizzati.
Punti principali
Quadro normativo e trasformazione di Poste Italiane
La circolare ricostruisce il passaggio dell’Ente Poste a Poste Italiane S.p.A. previsto dal D.L. n. 487/1993, poi differito e attuato con delibera CIPE n. 244 del 18 dicembre 1997. Richiama anche la disciplina di cui all’art. 53 della legge n. 449/1997, che ha previsto la permanenza di prestazioni di assistenza, mutualità e quiescenza in capo all’Istituto Postelegrafonici, distinguendo tra periodo antecedente e successivo alla trasformazione.
Obbligo contributivo DS per i lavoratori a tempo determinato
È chiarito che il versamento della contribuzione IVS all’IPOST, effettuato dal 1° gennaio 2000 per il personale a tempo determinato, non incide sull’obbligo di versare la contribuzione DS all’INPS. I lavoratori continuano quindi ad essere assicurati contro la disoccupazione presso l’INPS, in coerenza con quanto già indicato dalla circolare n. 66 del 27 marzo 1996.
Riesame delle domande di disoccupazione respinte
La circolare rileva che l’incertezza sorta circa l’ente competente a ricevere la contribuzione e a pagare la prestazione ha potuto determinare respingimenti di domande di indennità di disoccupazione. Tali domande, se respinte per questo motivo, devono essere riesaminate e accolte qualora sussistano tutti i presupposti di legge.
Accentramento delle posizioni contributive
Per la contribuzione contro il rischio disoccupazione, fino al 31 dicembre 1999 i versamenti risultavano effettuati su varie posizioni aperte. Dal 1° gennaio 2000, su richiesta di Poste S.p.A. e con provvedimento autorizzativo del Ministero del Lavoro n. 491 del 7 marzo 2001, il versamento è stato accentrato presso la sede di Roma EUR mediante apertura di una posizione dedicata, con CSC 20102, codice ISTAT 64110 e matricola 7042458431-01. Le sedi devono chiudere con effetto 1° gennaio 2000 le precedenti posizioni titolari degli obblighi contributivi già illustrati nella circolare n. 66 del 27 marzo 1996.
Adempimenti dichiarativi
La circolare richiama l’attenzione della sede di Roma-Eur affinché Poste Italiane S.p.A. assolva anche l’obbligo di compilazione dei modelli 770 e CUD, limitatamente alla parte C relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS.
Contributo Fondo di Garanzia TFR
Viene richiamato l’art. 53, comma 8, della legge n. 449/1997, che riconosce al personale il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. Tuttavia, sul contributo dello 0,20% al Fondo di Garanzia per il TFR la circolare non fornisce una disciplina definitiva, ma si limita a rinviare a successive indicazioni, in attesa di approfondimenti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 27 giu 2002Circolare numero 23 del 27-06-2002 enpals
- Circolare · 26 giu 2002Circolare numero 119 del 26-6-2002
- Circolare · 26 giu 2002Circolare numero 120 del 26-6-2002
- Circolare · 26 giu 2002Circolare numero 121 del 26-6-2002
- Circolare · 25 giu 2002Circolare numero 118 del 25-6-2002
- Circolare · 24 giu 2002Circolare numero 23 del 24/06/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →