Circolare numero 121 del 26-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, sulla base dei dati trasmessi dagli enti erogatori e delle elaborazioni del Casellario dei pensionati, vengono determinati per il 2002 gli aumenti di perequazione automatica e le ritenute IRPEF da applicare ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici. Vengono richiamati i riferimenti normativi di base, le modalità di individuazione dei trattamenti cumulati, la gestione dei conguagli, l’applicazione delle addizionali regionale e comunale, nonché il contributo di solidarietà del 2% sulla quota eccedente il massimale annuo. Sono inoltre riportate le aliquote di rivalutazione per il 1999, 2000, 2001 e la previsione per il 2002, insieme ai massimali annui e alle istruzioni operative per gli enti, incluse le modalità di consultazione delle comunicazioni e i recapiti per i chiarimenti.
Determinazione per il 2002 di perequazione automatica e ritenute IRPEF per i titolari di più pensioni
Determinazione per il 2002 della perequazione automatica e delle ritenute IRPEF sui titolari di più pensioni
La circolare disciplina l’elaborazione, da parte del Casellario dei pensionati, degli importi da applicare nel 2002 ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici. L’intervento riguarda sia la rivalutazione automatica delle pensioni sia l’assoggettamento all’IRPEF, con effetti anche sulle addizionali regionali e comunali e sul contributo di solidarietà.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama due fonti principali:
- l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, relativo all’assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici;
- l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Sono inoltre richiamate le precedenti circolari e lettere operative che avevano già disciplinato le modalità applicative per gli anni precedenti, in particolare la circolare n. 261 del 23 dicembre 1998, le circolari n. 150 del 16 luglio 1999, n. 142 del 1° agosto 2000 e n. 129 del 21 giugno 2001, nonché la circolare n. 128 del 16 giugno 1998 e la circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Elaborazione dei dati da parte del Casellario
Gli enti erogatori hanno trasmesso al Casellario Centrale dei pensionati:
- i dati dei trattamenti pensionistici erogati nel 2001;
- i dati previsionali relativi alle pensioni da erogare nel 2002.
Tali informazioni sono state utilizzate per determinare:
- l’assoggettamento a IRPEF;
- il diritto alla rivalutazione automatica;
- l’importo complessivo rivalutabile;
- gli eventuali conguagli a debito o a credito.
L’individuazione dei trattamenti riferibili allo stesso soggetto è stata effettuata sulla base del codice fiscale.
Perequazione automatica per il 2002
Per i titolari di più trattamenti pensionistici, anche erogati da enti diversi, l’INPS ha rivalutato le proprie pensioni per il 2002 tenendo conto degli importi presenti nel Casellario per l’anno 2001. Questa modalità, secondo la circolare, consente di contenere al minimo i conguagli tra quanto già corrisposto e quanto effettivamente dovuto.
L’allegato 1 riepiloga anche le regole generali della perequazione automatica:
- dal 1994 gli aumenti sono calcolati annualmente e con effetto dal 1° gennaio;
- la rivalutazione si applica integralmente fino al doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- tra il doppio e il triplo del minimo si applica al 90%;
- oltre il triplo del minimo si applica al 75%.
Vengono inoltre richiamate le successive limitazioni introdotte dalla normativa del 1997 e del 2000 sulle fasce di importo più elevate.
Aliquote di rivalutazione comunicate dal Casellario
La circolare indica le aliquote utilizzate per la determinazione degli aumenti per costo della vita:
- 1999: 1,8%;
- 2000: 1,6%;
- 2001: 2,6%;
- 2002: 2,7% provvisoria.
Per ciascun anno sono riportate anche le corrispondenti fasce di importo, espresse prima in lire e, per il 2002, in euro.
Ritenute IRPEF e addizionali
Le ritenute IRPEF per i titolari di più pensioni sono determinate secondo le modalità già indicate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998.
La comunicazione inviata agli enti comprende anche l’indicazione sull’assoggettabilità alle addizionali IRPEF regionale e comunale. L’assoggettabilità si verifica quando l’IRPEF dovuta sul cumulo dei trattamenti pensionistici supera 10,33 euro annui.
In tale ipotesi, ciascun ente deve:
- effettuare in ogni caso la ritenuta per l’addizionale regionale prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- valutare se operare la ritenuta per l’addizionale comunale prevista dall’articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione al Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre dell’anno;
- applicare le trattenute secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 506.
La circolare ricorda inoltre che il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ha elevato dal 0,5% allo 0,9% l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF a decorrere dal 2000.
Contributo di solidarietà
Per il 2002 viene comunicato anche l’importo del contributo di solidarietà, previsto dal decreto 7 agosto 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La circolare precisa che:
- la trattenuta è pari al 2%;
- si applica sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- è deducibile dall’imponibile fiscale in quanto contributo obbligatorio;
- è trattenuta in via preventiva su ciascun rateo mensile, salvo conguaglio a fine anno.
Gli importi del massimale annuo sono riepilogati nell’allegato 1.2:
- 2000: 144.263.000 lire;
- 2001: 148.014.000 lire;
- 2002: 78.507,00 euro.
La circolare segnala inoltre che l’importo del contributo è stato rideterminato per gli anni 2000 e 2001 sulla base dei chiarimenti ministeriali richiamati, e invita gli enti a effettuare i relativi conguagli.
Comunicazioni agli enti e gestione operativa
Il Casellario Centrale dei pensionati ha trasmesso a ciascun ente erogatore:
- il flusso dei dati determinati;
- una comunicazione operativa contenuta nell’allegato 1, con le modalità da seguire per applicare rivalutazione, tassazione cumulata e conguagli.
La comunicazione riguarda i conguagli, a debito o a credito del pensionato, relativi al periodo dal 1° gennaio fino alla data di inizio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione determinate sul cumulo dei trattamenti.
Le comunicazioni sono rese disponibili anche via Internet, nell’area "Servizi per utenti registrati" del sito INPS, sezione Casellario pensionati; per gli enti non ancora abilitati alla trasmissione telematica è prevista l’invio postale con supporto magnetico.
Ricostituzione delle pensioni INPS
Le pensioni INPS, incluse le pensioni di ruolo S, per le quali dal ricalcolo del Casellario deriva un conguaglio a credito o a debito, saranno ricostituite tramite la procedura centrale automatizzata richiamata dalla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Chiarimenti e contatti
Per eventuali chiarimenti la circolare indica i seguenti recapiti telefonici:
- 06/59054499;
- 06/59054511.
Le comunicazioni possono essere inviate via fax ai numeri:
- 06/59054475;
- 06/59054485.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare attua per il 2002 le disposizioni dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti, e dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sull’assoggettamento all’IRPEF dei medesimi soggetti. Il Casellario dei pensionati ha elaborato i dati per determinare gli importi da comunicare agli enti erogatori.
Raccolta ed elaborazione dei dati
Gli enti erogatori hanno trasmesso al Casellario i dati dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2001 e, in via previsionale, quelli da erogare nel 2002. Le informazioni riguardano sia l’assoggettamento a IRPEF sia il diritto alla rivalutazione automatica. Il Casellario ha memorizzato tali dati e ha individuato i trattamenti riferibili allo stesso soggetto sulla base del codice fiscale.
Perequazione automatica e conguagli
Per i titolari di più pensioni, anche erogate da enti diversi, l’INPS ha rivalutato le proprie pensioni per il 2002 tenendo conto degli importi presenti nel Casellario, con l’obiettivo di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito. Per gli enti erogatori restano valide le istruzioni richiamate dalle precedenti circolari e lettere operative.
Ritenute IRPEF e addizionali
Le ritenute IRPEF sui titolari di più pensioni sono determinate secondo le modalità già indicate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998. La comunicazione comprende anche l’assoggettabilità o meno alle addizionali regionale e comunale: l’obbligo scatta se l’IRPEF dovuta sul cumulo supera 10,33 euro annui. In tal caso l’ente deve applicare la ritenuta per l’addizionale regionale e, per l’addizionale comunale, deve verificare il Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre dell’anno e attenersi alle modalità previste dal decreto legislativo n. 506 del 1999.
Contributo di solidarietà
Per il 2002 viene comunicato anche l’importo del contributo di solidarietà introdotto dal decreto 7 agosto 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in attuazione dell’articolo 37 della legge n. 488 del 1999. La trattenuta è pari al 2% sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995; è deducibile fiscalmente ed è applicata in via preventiva su ciascun rateo mensile, salvo conguaglio a fine anno.
Comunicazioni agli enti e modalità operative
Il Casellario ha inviato a ciascun ente erogatore il flusso dei dati elaborati e una comunicazione con le modalità da seguire per applicare rivalutazione, tassazione cumulata e conguagli dal 1° gennaio fino alla data di decorrenza dell’applicazione determinata sul cumulo dei trattamenti. Le comunicazioni sono disponibili anche su internet, nell’area "Servizi per utenti registrati" del sito INPS, sezione Casellario pensionati; per gli enti non ancora abilitati è prevista la spedizione cartacea con supporto magnetico.
Ricostituzione delle pensioni INPS
Le pensioni INPS, comprese le pensioni di ruolo S, che presentano conguagli a credito o a debito a seguito del ricalcolo del Casellario, vengono ricalcolate tramite la procedura centrale automatizzata richiamata dalla circolare n. 57 del 9 marzo 2001.
Aliquote di perequazione e disposizioni sul costo della vita
L’allegato 1 riepiloga la disciplina generale della perequazione automatica: dal 1994 gli aumenti sono annuali e con effetto dal 1° gennaio; la rivalutazione si applica per intero fino al doppio del minimo, al 90% tra il doppio e il triplo, al 75% oltre il triplo. Sono inoltre richiamate le modifiche normative del 1997 e del 2000, con la riduzione o esclusione della perequazione per le fasce più alte. Per il 1999, 2000, 2001 e 2002 sono riportate le percentuali effettive e le soglie di importo corrispondenti.
Massimale annuo per il contributo di solidarietà
L’allegato 1.2 indica il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995: 144.263.000 lire per il 2000, 148.014.000 lire per il 2001 e 78.507,00 euro per il 2002, con importi determinati tenendo conto della perequazione automatica definitiva o previsionale indicata nella circolare.
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