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Circolare

Circolare numero 23 del 27-06-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’ordinanza ministeriale n. 3193/2002 ai territori della provincia di Arezzo colpiti dalla crisi sismica del 26 novembre 2001. Vengono individuati i comuni interessati, i soggetti beneficiari della sospensione contributiva, i termini sospesi e la documentazione necessaria per ottenere il beneficio. È inoltre precisato che non è previsto rimborso per i versamenti già effettuati entro il 2 aprile 2002 e che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza sanzioni, interessi o altri oneri, in attesa di ulteriori istruzioni ministeriali.

Sospensione dei contributi ENPALS per i soggetti colpiti dalla crisi sismica in provincia di Arezzo

Sospensione contributiva ENPALS per i territori colpiti dal sisma in provincia di Arezzo

La circolare disciplina, per quanto di competenza dell’ENPALS, gli effetti dell’ordinanza ministeriale n. 3193/2002 adottata a seguito della crisi sismica del 26 novembre 2001 nella provincia di Arezzo. Vengono indicate le aree interessate, i soggetti ammessi al beneficio, i termini sospesi e gli adempimenti necessari per ottenere la sospensione dei versamenti contributivi.

Quadro normativo e oggetto dell’intervento

L’ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002, pubblicata nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2002, reca interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica verificatasi nel territorio della provincia di Arezzo. La circolare si limita a fornire le istruzioni operative relative alla sospensione degli obblighi contributivi di previdenza e assistenza sociale gestiti dall’Ente.

Comuni interessati

L’art. 1 dell’ordinanza individua i comuni della provincia di Arezzo coinvolti dagli eventi calamitosi. Si tratta dei comuni della Valtiberina, del Casentino, di Arezzo e di Marciano della Chiana, e precisamente:

  • Pieve S. Stefano, Caprese Michelangelo, Anghiari, Sansepolcro, Monterchi, Sestino, Badia Tedalda, Bibbiena, Chiusi della Verna;
  • Poppi, Subbiano, Castel Focognano, Talla, Chitignano;
  • Arezzo;
  • Marciano della Chiana.

Soggetti beneficiari e durata della sospensione

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, residenti nei territori indicati alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni o gli immobili destinati a sedi di attività produttive siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale. La sospensione decorre dal 2 aprile 2002, data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale, e si estende fino al 31 dicembre 2002.

Rientrano nella sospensione i pagamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, inclusa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. La circolare precisa inoltre che non è previsto alcun rimborso per i versamenti già effettuati entro il 2 aprile 2002.

Termini sospesi e effetti sulle sanzioni

La sospensione opera per i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 2 aprile 2002 e il 31 dicembre 2002. In tale arco temporale:

  • non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative;
  • la sospensione vale anche per i termini relativi ad azioni legali e per i procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro le scadenze comprese nel periodo agevolato;
  • sono sospesi i termini connessi al versamento dei contributi riferiti al periodo marzo 2002 - novembre 2002;
  • la sospensione si applica anche ai debiti contributivi già rateizzati e a ogni altro pagamento ricadente nel medesimo periodo;
  • il beneficio opera anche per la presentazione delle denunce contributive e, in caso di omissione, non devono essere irrogate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Istanza di sospensione e documentazione da allegare

La sospensione non opera automaticamente. Il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro il 31 dicembre 2002 presso gli Uffici ENPALS di Firenze competenti per territorio, allegando la documentazione richiesta dalla circolare. In particolare:

  • copia dell’ordinanza sindacale di sgombero che attesti l’inagibilità totale o parziale dell’immobile;
  • dichiarazione sostitutiva, ai sensi della normativa sull’autocertificazione, dalla quale risulti la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti;
  • per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che attesti lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate dagli eventi calamitosi e che le obbligazioni contributive oggetto di differimento riguardino esclusivamente tale attività.

Recupero delle somme sospese

L’ordinanza prevede che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avvenga senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Tuttavia, non essendo disciplinate le modalità di recupero della contribuzione non versata, la circolare rinvia a successive precisazioni che saranno fornite dopo l’emanazione delle relative determinazioni ministeriali.

Punti principali

Contesto e finalità dell’ordinanza

L’ordinanza ministeriale n. 3193 del 29 marzo 2002, pubblicata nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2002, è stata emanata per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 26 novembre 2001 nel territorio della provincia di Arezzo. La circolare fornisce le istruzioni operative per la parte di competenza dell’Ente.

Comuni della provincia di Arezzo interessati

L’art. 1 dell’ordinanza individua i comuni colpiti dalla crisi sismica, distinti per area: Pieve S. Stefano, Caprese Michelangelo, Anghiari, Sansepolcro, Monterchi, Sestino, Badia Tedalda, Bibbiena, Chiusi della Verna; Poppi, Subbiano, Castel Focognano, Talla, Chitignano; Arezzo; Marciano della Chiana.

Soggetti beneficiari della sospensione

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti nei territori individuati alla data degli eventi calamitosi, le cui abitazioni o immobili sedi di attività produttive siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale. La sospensione decorre dal 2 aprile 2002 fino al 31 dicembre 2002 e riguarda i contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti.

Effetti della sospensione sui termini e sulle sanzioni

La sospensione opera per i termini con scadenza tra il 2 aprile 2002 e il 31 dicembre 2002. In tale periodo non devono essere comminate sanzioni civili o amministrative. Il beneficio si estende anche ai termini relativi ad azioni legali, ai procedimenti amministrativi con adempimenti in scadenza nel periodo interessato, ai versamenti contributivi riferiti al periodo marzo 2002 - novembre 2002, ai debiti già rateizzati e ad altri pagamenti ricadenti nel medesimo intervallo. Si applica anche alle denunce contributive, per le quali non vanno irrogate sanzioni amministrative in caso di inadempimento nel periodo considerato.

Domanda di sospensione e documentazione

La sospensione non è automatica ma deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2002 presso gli Uffici ENPALS di Firenze. Alla domanda vanno allegati: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero che attesti l’inagibilità totale o parziale dell’immobile; dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti; oppure, per soggetti residenti o aventi sede altrove, dichiarazione sostitutiva che provi lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive da differire riguardino esclusivamente tale attività.

Recupero dei contributi sospesi

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dovrà avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. La circolare precisa tuttavia che le modalità di recupero non sono ancora disciplinate e che seguiranno ulteriori precisazioni dopo le determinazioni ministeriali.

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