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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 2358 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 55/2019 ATTI TRIBUTARI - CARTELLA ESATTORIALE - Cessione di azienda - Solidarietà del cessionario - Art. 14 del D.lgs. 472/97 - Norma speciale - Applicazione commi 1, 2, e 3 - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva annullato tre cartelle di pagamento intestate a B. C. srl, relative a debiti tributari accertati nei confronti della cedente A.C. srl. La questione centrale riguardava la responsabilità della cessionaria per i debiti fiscali della cedente in seguito alla cessione di azienda del 21 febbraio 2012. L'Agenzia ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 14 del D.lgs. 472/1997, quale norma speciale prevalente sull'art. 2560, comma 2, c.c., e ha prodotto l'atto di cessione. La Commissione ha ritenuto applicabile la responsabilità solidale della cessionaria, poiché non risultava richiesta alcuna certificazione all'Amministrazione finanziaria sulla posizione debitoria della cedente. La clausola contrattuale con cui la cedente si era impegnata a manlevare la cessionaria è stata considerata efficace soltanto nei rapporti interni tra le parti, ma non nei confronti del Fisco.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riconoscendo la concorrente responsabilità solidale di B. C. srl per i debiti tributari di A.C. srl, già definitivamente accertati. È stato chiarito che, in assenza di una certificazione preventiva negativa rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, la cessionaria può rispondere dei debiti fiscali relativi alle violazioni commesse dalla cedente nel triennio anteriore alla cessione, anche se non ancora accertate al momento del trasferimento. Gli ulteriori motivi di gravame sono stati assorbiti. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 14, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il cessionario è responsabile in solido [...] per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo.

    La norma è speciale rispetto alla disciplina civilistica e introduce una responsabilità del cessionario per i debiti tributari della cedente. Nei casi ordinari tale responsabilità è sussidiaria, limitata al valore dell'azienda o del ramo ceduto e riferita alle violazioni commesse nel triennio precedente, nonché alle violazioni già irrogate o contestate nel medesimo periodo. La responsabilità è più favorevolmente delimitata quando il cessionario richiede preventivamente agli uffici la certificazione della posizione debitoria; la certificazione negativa, o la sua mancata emissione entro il termine previsto, ha effetto liberatorio. In caso di cessione fraudolenta, le limitazioni non operano.

  • Art. 2560, comma 2, codice civile

    Chi trasferisce un'azienda non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

    La disciplina civilistica sulla responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali non prevale sulla disciplina speciale tributaria dell'art. 14 D.lgs. 472/1997. In materia fiscale non è necessario che il debito risulti dalle scritture contabili obbligatorie della cedente.

  • Art. 14, comma 3, D.lgs. 472/1997

    Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

    La richiesta deve essere effettuata prima della cessione. Una certificazione negativa produce effetto liberatorio per il cessionario; la mancata emissione entro il termine di legge opera nello stesso senso secondo l'interpretazione richiamata dalla sentenza.

  • Art. 57, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove ed eccezioni nuove.

    Il divieto riguarda il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo e non impedisce al giudice o alle parti di invocare una diversa qualificazione o norma giuridica applicabile ai fatti già dedotti.

  • Art. 2741, codice civile

    I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

    La disciplina tributaria tutela la garanzia patrimoniale del Fisco, impedendo che il trasferimento dell'azienda disperda il patrimonio aggredibile della debitrice.

  • Art. 3, comma 133, lettera e), legge n. 662/1996

    Obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente [...] che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione, anche con riferimento ai casi di cessione di azienda.

    La disposizione costituisce il fondamento della responsabilità solidale del cessionario e della finalità antielusiva poi attuata dall'art. 14 D.lgs. 472/1997.

Massime di principio

  • Chi acquista un'azienda o un ramo d'azienda può essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali della cedente, anche se tali debiti non erano ancora stati accertati al momento della cessione, quando riguardano violazioni commesse nel triennio precedente.
  • La verifica preventiva presso l'Amministrazione finanziaria è essenziale: il cessionario diligente dovrebbe richiedere prima della stipula il certificato previsto dall'art. 14, comma 3, per conoscere l'esposizione debitoria e ottenere, se negativo, l'effetto liberatorio.
  • Una clausola contrattuale di manleva tutela soltanto nei rapporti interni tra cedente e cessionario e non impedisce al Fisco di chiedere il pagamento direttamente al cessionario, quando ricorrono i presupposti di legge.
  • La responsabilità ordinaria del cessionario è sussidiaria e limitata al valore dell'azienda o del ramo ceduto, ma può diventare più ampia nei casi di cessione fraudolenta o effettuata per sottrarre beni alla riscossione tributaria.
  • La disciplina fiscale dell'art. 14 D.lgs. 472/1997 prevale sulla regola generale dell'art. 2560 c.c.; pertanto, l'assenza del debito nei libri contabili della cedente non esclude automaticamente la responsabilità tributaria del cessionario.
  • L'acquirente non dovrebbe fare affidamento esclusivo sulle dichiarazioni contrattuali della cedente: deve acquisire la certificazione fiscale e conservare la prova della richiesta e della documentazione ricevuta.

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