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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13733/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico classificato in categoria speciale, oggetto di dichiarazione DOCFA presentata dalla società proprietaria. La contribuente aveva indicato una rendita calcolata assumendo solo terreno, fondazioni e sistemazione esterna, escludendo la torre eolica e altri elementi. L'Agenzia, a seguito di verifica, aveva rettificato la dichiarazione includendo anche la torre eolica, oltre a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore, e aveva quindi emesso avviso di accertamento per maggiore rendita catastale. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva affrontato solo l'esclusione della torre eolica senza esaminare le ulteriori censure sull'esatta quantificazione di spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore e valore del suolo/fondazioni; 2) violazione della normativa catastale (art. 10 r.d.l. n. 652/1939, art. 28 d.P.R. n. 1142/1949, art. 1, comma 244, L. n. 190/2014, art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015 e circolare n. 6/2012), sostenendo che, esclusa la torre eolica dal computo, la rendita andava comunque rideterminata sulle componenti residue, secondo il metodo del costo di ricostruzione e con inclusione delle voci tecniche e finanziarie previste.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia perché la decisione della CTR, pur priva di una specifica trattazione di tutte le censure, implicava il rigetto delle doglianze sulle voci di costo diverse dalla torre eolica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, esclusa la torre eolica in quanto impianto funzionale al processo produttivo, il giudice di merito non poteva annullare integralmente l'avviso senza verificare e motivare sulla corretta rideterminazione della rendita delle componenti residue (suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata), includendo in tale base di calcolo spese tecniche, profitto dell'imprenditore e oneri finanziari secondo la disciplina catastale e la circolare n. 6/2012 recepita dall'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione di un capo di domanda o di un punto decisivo; non basta la mancata risposta espressa su ogni argomento

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in combinazione con l'art. 112 c.p.c. per il vizio processuale dedotto

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    base normativa della stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare ai fini della rendita catastale

  • artt. 27 e 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    disciplinano il procedimento di stima diretta e, nell'ambito del procedimento indiretto, la valutazione del valore di mercato o del costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    ha attribuito valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012, recependone le istruzioni tecniche per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    non abrogano, neppure tacitamente, il comma 244 della L. n. 190/2014; ridefiniscono l'oggetto della stima catastale escludendo macchinari e impianti funzionali al processo produttivo

  • circolare Agenzia del Territorio 30 novembre 2012, n. 6/T

    recepita con valore normativo dal comma 244 della L. n. 190/2014; indica i criteri tecnico-estimativi e l'approccio di costo per la determinazione della rendita

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    indicata come base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito, per la sua struttura logica e il dispositivo adottato, comporta necessariamente il rigetto implicito del motivo o della censura, anche in assenza di una risposta espressa a ogni deduzione difensiva.
  • Nelle controversie sulla rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare, il giudice deve verificare non solo l'eventuale esclusione degli impianti funzionali al processo produttivo, ma anche la corretta rideterminazione del valore delle componenti residue dell'immobile, secondo i criteri legali e tecnici applicabili.
  • L'art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015 non ha abrogato il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012 operato dall'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014: la disciplina estimativa degli immobili speciali continua quindi a fare riferimento alle metodologie indicate in tale circolare.
  • Per gli impianti eolici, escluse torri e aerogeneratori perché funzionali al processo produttivo, la rendita catastale va ricalcolata sulle sole componenti immobiliari residue, e su tali componenti possono incidere spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore secondo l'approccio di costo.
  • La stima catastale degli immobili speciali è finalizzata a criteri perequativi e non può essere costruita assumendo solo elementi parziali del cespite quando la normativa impone la considerazione dell'intero complesso delle componenti immobiliari rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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