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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27381/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza delle censure, ritenute comunque rivolte contro una motivazione di merito adeguata e non censurabile in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 23/05/2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorso era diretto a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già adeguatamente motivato sulla non occasionalità della condotta criminosa e, quindi, sull'impossibilità di applicare la tenuità del fatto. La valutazione sulla non occasionalità è stata considerata giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta non sia occasionale; il relativo apprezzamento, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto presuppone, tra gli altri requisiti, l'occasionalità della condotta: una condotta non occasionale esclude l'applicazione della causa di non punibilità.
  • La valutazione sulla non occasionalità della condotta e sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., se sorretta da motivazione adeguata, integra un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo manifestamente infondato una motivazione di merito adeguata è dichiarato inammissibile, con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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