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Circolare

Circolare INAIL n. 71 del 16 dicembre 1983

Sanzioni previste dall art 50 2 3 e 4 comma e dall art 51 del TU approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124. Integrazione del mod. 81 DL.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce numerose modalità applicative delle sanzioni civili previste dagli articoli 50 e 51 del Testo Unico INAIL, correggendo e integrando istruzioni precedenti. Vengono precisati criteri per il calcolo degli interessi, per le omissioni retributive pluriennali, per le posizioni artigiane e temporanee, per la rateazione dei debiti, per la recidiva e il "limite massimo" dell’art. 51, nonché per la prescrizione, il rapporto con l’azione di regresso e la gestione contabile. È inoltre allegato un nuovo schema di comunicazione al datore di lavoro (mod. 81 D.L.) per l’applicazione della sanzione ex art. 51.

Sanzioni ex artt. 50 e 51 del D.P.R. n. 1124/1965 e aggiornamento del mod. 81 D.L.

Sanzioni ex articoli 50 e 51 del Testo Unico INAIL e aggiornamento del mod. 81 D.L.

La circolare affronta numerose questioni applicative delle sanzioni civili previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare gli articoli 50 e 51, con l’obiettivo di uniformare l’operato delle sedi INAIL e superare dubbi interpretativi emersi nella prassi. Oltre a chiarire criteri di calcolo, decorrenze, limiti massimi e casi particolari, viene allegato un fac-simile di comunicazione al datore di lavoro per la sanzione ex art. 51, da utilizzare fino alla ristampa del mod. 81 D.L. aggiornato.

Oggetto e finalità dell’intervento

L’intervento si colloca in continuità con le circolari n. 85/27 T.U. 1968, n. 114/1970 e n. 52/1979, ritenute insufficienti a dirimere alcune difficoltà operative sorte nell’applicazione delle sanzioni. La circolare conferma i criteri di graduazione già vigenti, ma ne precisa l’ambito di applicazione e introduce orientamenti interpretativi più ampi in presenza di fattispecie non espressamente considerate in precedenza.

Sanzione ex articolo 50: interessi annui, errore scusabile e buona fede

Per le ipotesi in cui si applichino gli interessi annui previsti dal prospetto n. 2 della circolare n. 114/1970, la circolare modifica le istruzioni precedenti e stabilisce che, nei casi di "errore scusabile" o di "evidente buona fede", gli interessi sanzionatori devono essere calcolati in modo diverso a seconda della fattispecie:

  • per le inadempienze di cui al 2° comma, dalla data di inizio dei lavori fino alla data di spedizione o presentazione della denuncia di esercizio;
  • per le inadempienze di cui al 4° comma, per l’intero periodo cui si riferisce l’omissione.

La circolare chiarisce inoltre che la valutazione di errore scusabile e evidente buona fede non va limitata ai soli casi di dubbia natura retributiva degli emolumenti o di dubbio assoggettamento di lavoratori all’obbligo assicurativo. Tale valutazione può essere estesa anche ad altre situazioni, purché sia esclusa con chiarezza la volontà di eludere la normativa, come ad esempio dubbi sulla tutela industriale o agricola oppure sull’applicazione della gestione per conto dello Stato anziché ordinaria.

Omissioni retributive pluriennali e calcolo del premio

Nei casi di omissioni retributive che riguardano più anni, il premio annuo e il premio omesso devono essere determinati in media con riferimento al periodo cui le omissioni si riferiscono. La circolare precisa che per "premio annuo" deve intendersi l’intero premio dovuto per l’anno, comprensivo anche della quota omessa.

Per le posizioni soggette anche all’assicurazione contro silicosi e asbestosi, la riduzione di premio va calcolata sulla somma dei premi annui complessivi, e non solo sul premio supplementare relativo alla silicosi/asbestosi o solo sul premio infortuni. La ratio è quella di valutare oggettivamente la gravità dell’inadempienza in base al valore e alla durata, senza distinguere tra omissioni di diversa natura ai fini della graduazione.

Posizioni artigiane e denuncia delle variazioni strutturali

Per le aziende artigiane, la circolare affronta due ipotesi specifiche e riconosce in entrambi i casi l’applicabilità della sanzione ex articolo 50, 4° comma:

  • mancata tempestiva denuncia dell’inclusione nel nucleo di familiari coadiuvanti e soci, per i quali la contribuzione è regolata con premi speciali unitari;
  • mancata denuncia dell’assunzione di dipendenti diversi dagli apprendisti, soggetti a contribuzione ordinaria.

Per i familiari coadiuvanti e i soci, la sanzione è giustificata dall’esigenza di individuare con tempestività e certezza i soggetti compresi nel rapporto assicurativo. Per i dipendenti, la presenza di personale ordinario modifica la struttura del rapporto assicurativo e impedisce la corretta determinazione del premio anticipato, che altrimenti verrebbe liquidato solo a consuntivo in contrasto con l’articolo 44 del Testo Unico. Non è invece sanzionabile la mancata comunicazione delle mere variazioni annuali del numero dei dipendenti assicurati.

Proroga delle lavorazioni temporanee e piani di rateazione

Se il datore di lavoro titolare di una posizione assicurativa temporanea omette o ritarda la denuncia della proroga dei lavori oltre il termine indicato nella denuncia iniziale o nella precedente proroga, la circolare ritiene integrata una mancata denuncia di estensione del rischio, con applicazione della sanzione ex articolo 50, 4° comma. La sanzione corrisponde al premio dovuto per le retribuzioni riferite al periodo compreso tra la data di cessazione prevista e quella dell’effettiva fine dei lavori o della denuncia di proroga.

Vengono inoltre chiariti gli effetti della mancata osservanza di un termine di pagamento in un piano di rateazione. In tale ipotesi il beneficio decade:

  • per i debiti correnti, anche una sola rata non pagata o pagata in ritardo comporta la decadenza e l’applicazione della sanzione dalla scadenza originaria del titolo, con le rate versate trattate come acconti;
  • per i debiti pregressi, la mancata puntualità di una sola rata comporta la decadenza e il ricalcolo di sanzioni e interessi dalla scadenza originaria di ciascun titolo rateizzato.

Sanzione ex articolo 51: periodo di inadempienza e recidiva

La circolare dedica ampio spazio alla determinazione del periodo di inadempienza nelle ipotesi di tardato pagamento. Per la "rata premio", la sanzione non può riguardare gli infortuni o le malattie professionali del periodo assicurativo successivo se la rata di quel periodo è stata pagata nei termini, anche se permangono debiti relativi a esercizi precedenti. Per la "regolazione", il criterio è analogo e il riferimento va agli anni di competenza cui le regolazioni si riferiscono.

Nel caso di ripetuti tardati pagamenti, la circolare distingue i diversi titoli:

  • rata premio annuale: si considera il periodo assicurativo di riferimento fino al termine del periodo stesso, salvo pagamento anticipato nel corso di esso;
  • integrazione rata o supplemento premio: il periodo di inadempienza decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento;
  • regolazione: si considerano gli infortuni e le malattie manifestatesi nel periodo di un anno, semestre o trimestre decorrente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento;
  • premi richiesti per omissioni ex art. 50, 4° comma: si considerano gli eventi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data del pagamento.

Se il termine di pagamento previsto in un piano di rateazione non viene rispettato, il beneficio è da considerarsi come non concesso e si applicano le regole appena indicate.

Limite massimo della sanzione ex articolo 51

Per il calcolo del "limite massimo" previsto dai criteri di graduazione, la circolare precisa che si deve tenere conto esclusivamente degli infortuni e delle malattie professionali verificatisi durante il periodo dell’ultima inadempienza e dei soli importi graduati. Se gli importi graduati non vengono corrisposti, la sanzione torna alla misura intera e la differenza va comunque richiesta, anche senza riguardo al limite massimo.

Per accelerare l’attività delle sedi, si dispone di graduare e richiedere ogni singola sanzione fino al raggiungimento del limite massimo; per gli eventi successivi è sufficiente la semplice notifica con mod. 80/bis D.L. Quando il limite è raggiunto, la sede deve comunicare al datore di lavoro, con il modulo allegato, la situazione complessiva delle sanzioni, indicando importo totale delle rivalse, importo graduato dovuto, eventuale somma già versata e residuo ancora da corrispondere.

La circolare fornisce anche regole specifiche per casi particolari:

  • posizioni temporanee prorogate più volte nello stesso anno, per le quali il limite va determinato sulla base delle retribuzioni denunciate dal giorno di inizio dei lavori al termine della proroga in cui si verifica l’evento;
  • medici esposti a rischi radiologici o da sostanze radioattive, per i quali il limite massimo va ricostruito sulla retribuzione base per la liquidazione delle rendite vigente nell’anno precedente, moltiplicata per il numero medio dei medici esposti risultante dalle denunce;
  • omissioni retributive accertate con un unico controllo ma riferite a più anni, per le quali il limite va determinato separatamente per ciascun anno e applicato al complesso degli eventi del singolo anno.

Computo del triennio ai fini della recidiva

La recidiva ex articolo 50, 4° comma, e il correlato art. 51 vengono affrontati anche sotto il profilo temporale. Per i tardati o mancati pagamenti della rata premio annuale, il triennio da considerare riguarda l’anno della seconda o successiva inadempienza e i due esercizi immediatamente precedenti. Per la regolazione, il computo si effettua sugli anni di competenza delle regolazioni stesse, indipendentemente dalle date di richiesta. Per le omissioni, invece, il triennio è ricostruito in base alle date degli accertamenti delle inadempienze, anche se svolti da altri enti ispettivi.

La recidiva, in linea di principio, sussiste solo in presenza di una precedente contestazione formale nel triennio. Se la seconda inadempienza inizia prima dell’accertamento della prima, il periodo anteriore a tale accertamento non può essere considerato ai fini della sanzione ex articolo 51: la sanzione si applica solo agli eventi compresi tra il giorno successivo alla prima contestazione e la cessazione della seconda inadempienza.

Postumi, rivalutazione e malattia professionale

Nel caso di cumulo di postumi da infortuni o malattie professionali, la sanzione deve essere determinata considerando il grado di inabilità complessivo che ha dato luogo alla costituzione della rendita. Non è ammissibile frazionare gli oneri per singolo evento, poiché il riferimento normativo è all’ammontare delle prestazioni erogate, unico parametro valido per la quantificazione della sanzione.

Gli importi da richiedere ex articolo 51 devono comprendere anche eventuali somme derivanti da rivalutazioni e revisioni della rendita, se intervenute prima del pagamento da parte del datore recidivo. La circolare respinge inoltre la tesi della non applicabilità dell’articolo 51 alle malattie professionali: ciò che rileva è la manifestazione della tecnopatia, non il momento della sua contrazione. La sanzione è tuttavia applicabile solo se il datore esercita attività che comportano i rischi specifici della tecnopatia.

Procedure concorsuali e applicazione della sanzione

Per le imprese ammesse a concordato preventivo o amministrazione controllata, la circolare riconosce che il debitore conserva normalmente la titolarità e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. Ne deriva che il datore può comunque porre in essere inadempienze tali da integrare la recidiva e quindi la sanzione ex articolo 51.

Tuttavia, la circolare invita a valutare attentamente ogni singola situazione, poiché le procedure possono presentare caratteristiche molto diverse e, in alcuni casi, le inadempienze possono dipendere da circostanze estranee alla volontà dell’imprenditore o da forza maggiore. Se necessario, le sedi devono avvalersi della Direzione di Ispettorato e dell’Avvocatura, limitando l’applicazione della sanzione ai casi non riconducibili a tali ipotesi.

Prescrizione e rapporto con l’azione di regresso

L’azione per riscuotere i premi di assicurazione e, in generale, le somme dovute dai datori di lavoro si prescrive in tre anni dal momento in cui il credito diventa certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’articolo 112, 2° comma, del Testo Unico e dell’articolo 4 del D.L. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980. La regola si applica anche alla recidiva ex articolo 51: il termine decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento, da parte del datore di lavoro, della richiesta di pagamento.

La circolare raccomanda alle unità operative di quantificare la sanzione con la massima sollecitudine e di effettuare verifiche periodiche, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, per evitare contestazioni che possano pregiudicare il recupero.

Si precisa inoltre che l’azione di rivalsa ex articolo 51 e l’azione di regresso ex articolo 11 del Testo Unico possono concorrere, in quanto hanno natura e finalità diverse: la prima è una sanzione civile, la seconda è un’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale e sulla surroga dell’Istituto nei diritti dell’assicurato. Ne consegue che l’una non esclude l’altra.

Gestione informatica e rilevazione degli eventi

Per uniformare i criteri operativi e semplificare la gestione contabile, le sanzioni riferite a più casi di infortunio o malattia professionale, se uniformemente graduate, devono essere inserite in archivio magnetico in forma cumulativa, indicando come periodo assicurativo quello utile all’individuazione delle inadempienze. In caso di annullamento di una o più sanzioni incluse in una segnalazione cumulativa, si rinvia alle istruzioni contabili e alle modifiche introdotte per la causale 511 con lettera circolare n. 4/1983.

In presenza di più inadempienze, i casi di infortunio o malattia professionale devono essere riportati una sola volta nei tabulati, in relazione alla prima recidiva rilevata.

Decorrenza degli interessi e interessi di rateazione

La circolare precisa che, in caso di tardato pagamento dei premi oltre il 360° giorno dalla scadenza, gli interessi devono essere conteggiati dal giorno del ritardo, poiché solo con la scadenza del termine ultimo di pagamento l’inadempienza acquista rilievo giuridico; pertanto, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza fissata dall’articolo 44 del Testo Unico.

Infine, in base ai principi generali delle obbligazioni pecuniarie, anche le sanzioni ex articoli 50 e 51, se pagate ratealmente, sono soggette a interessi di rateazione, considerati corrispettivi della dilazione concessa. Sono espressamente abrogate le istruzioni incompatibili con queste nuove disposizioni.

Allegato: schema di comunicazione ex articolo 51

In allegato è previsto un modello di comunicazione indirizzato alla ditta, da utilizzare per informare il datore di lavoro dell’applicazione della sanzione ex articolo 51. Il testo consente di indicare la posizione assicurativa, il periodo di inadempienza, l’elenco degli eventi verificatisi, il totale complessivo delle prestazioni da rimborsare, l’importo graduato e l’eventuale residuo ancora dovuto. La comunicazione invita al pagamento entro sessanta giorni dalla ricezione e avverte che, in caso di mancato adempimento, saranno ripristinati gli importi interi delle sanzioni.

Punti principali

Chiarimenti generali sulle sanzioni ex artt. 50 e 51

La circolare interviene per risolvere incertezze applicative sorte nella concreta attuazione delle precedenti circolari n. 85/27 T.U. 1968, n. 114/1970 e n. 52/1979. Conferma i criteri di graduazione vigenti e fornisce nuovi orientamenti interpretativi su casi specifici.

Art. 50: decorrenza e graduazione degli interessi annui

Per i casi di errore scusabile o evidente buona fede, gli interessi annui vanno calcolati, per le inadempienze del 2° comma, dalla data di inizio dei lavori fino alla denuncia di esercizio spedita o presentata; per le inadempienze del 4° comma, per l’intero periodo di omissione. La data di pagamento rileva poi per l’eventuale sanzione del 3° comma. La buona fede può essere valutata anche in fattispecie diverse da quelle originariamente considerate, purché sia esclusa la volontà elusiva.

Art. 50: omissioni retributive pluriennali e casi particolari

Quando le omissioni riguardano più anni, premio annuo e premio omesso vanno determinati in media sul periodo interessato, considerando come premio annuo l’intero premio dovuto per l’anno, comprensivo della quota omessa. Per i datori soggetti anche a silicosi e asbestosi, il minor premio annuo va rapportato alla somma dei premi complessivi e non al solo premio speciale. Per le posizioni artigiane, la mancata denuncia di familiari coadiuvanti, soci o di dipendenti ordinari giustifica l’applicazione della sanzione; non rileva invece la mera variazione annuale del numero dei dipendenti.

Art. 50: proroga di lavorazioni temporanee e rateazioni

La mancata o tardiva denuncia di proroga di lavori temporanei è equiparata a mancata denuncia di estensione del rischio e comporta la sanzione pari al premio dovuto per il periodo tra la cessazione prevista e l’effettiva fine lavori o la denuncia. In caso di piano di rateazione, il mancato o tardato pagamento di anche una sola rata determina la decadenza dal beneficio: per debiti correnti si applica la sanzione dalla scadenza originaria, per debiti pregressi si ricalcolano sanzioni e interessi dalla scadenza di ciascun titolo.

Art. 51: criteri sul periodo di inadempienza nei pagamenti tardivi

Per la rata premio versata tardivamente, la sanzione non si estende agli infortuni/malattie del periodo assicurativo successivo se la rata di quel periodo è stata pagata nei termini, anche se restano insoluti debiti antecedenti. Per la regolazione si segue criterio analogo, prendendo a riferimento i periodi di competenza; nei pagamenti ripetutamente tardivi, il periodo di inadempienza varia a seconda del titolo (rata premio, integrazione rata, supplemento premio, regolazione o premi da omissioni). Se è mancato il rispetto del termine di rateazione, si applicano le regole generali come se la rateazione non fosse concessa.

Art. 51: limite massimo e modalità di calcolo

Il limite massimo va riferito solo agli infortuni e alle malattie del periodo dell’ultima inadempienza e solo agli importi graduati. Se gli importi graduati non vengono pagati, sono ripristinati gli importi interi. Le sedi devono graduare e richiedere i singoli importi fino al raggiungimento del limite, notificando in seguito gli eventi ulteriori. Sono disciplinati casi specifici per posizioni temporanee prorogate, medici esposti a radiazioni, e omissioni retributive pluriennali, con determinazione del limite massimo per ciascun anno.

Art. 51: computo del triennio e recidiva

Il triennio rilevante ai fini della recidiva ex art. 50, 4° comma, si computa, per le rate premio, dagli anni della seconda o successiva inadempienza fino ai due esercizi precedenti; per le regolazioni, in base agli anni di competenza cui si riferiscono; per le omissioni, in base alle date degli accertamenti delle inadempienze. La recidiva sussiste solo se vi è stata precedente formale contestazione nel triennio.

Art. 51: profili sostanziali e soggettivi

La circolare precisa che, per i casi di malattia professionale, rileva la manifestazione della tecnopatia e non il momento della sua contrazione; la sanzione si applica solo se il datore esercita attività che espongono ai rischi specifici. Per imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata, la sanzione è astrattamente applicabile, ma ogni caso va valutato concretamente, anche con il supporto degli uffici legali, tenendo conto di eventuali impedimenti non imputabili al datore.

Prescrizione, rapporto con il regresso e gestione contabile

L’azione di recupero si prescrive in tre anni dal momento in cui il credito è certo, liquido ed esigibile, e tale regola vale anche per la recidiva; il termine decorre dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte del datore. La circolare ammette il concorso tra azione di rivalsa ex art. 51 e azione di regresso ex art. 11, ritenendole diverse per natura e finalità. Vengono inoltre impartite istruzioni per l’inserimento in archivio magnetico delle sanzioni cumulative e per la rilevazione degli eventi in presenza di più recidive.

Interessi di mora e interessi di rateazione

Gli interessi per tardato pagamento dei premi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine ex art. 44 del Testo Unico. Alle sanzioni ex artt. 50 e 51, se concesse in pagamento rateale, si applicano anche gli interessi di rateazione, in quanto corrispettivi. Sono abrogate le istruzioni incompatibili.

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