Circolare INAIL n. 05 del 27 gennaio 1984
DL n 463 1983 convertito con modificazioni nella legge n 638 1983. Condono delle sanzioni civili previste dagli articoli 50 e 51 e dei provvedimenti adottati ai sensi del VI comma dell articolo 28 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124 n
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL disciplina l’attuazione del condono previsto dal D.L. n. 463/1983, come convertito dalla L. n. 638/1983, estendendo e coordinando le agevolazioni già previste da precedenti norme. Vengono fissati termini, condizioni, soggetti interessati e modalità operative per l’esonero da sanzioni civili e amministrative, la regolarizzazione dei premi, la rateazione fino a nove mensilità e i casi particolari relativi a imprese in amministrazione controllata o straordinaria, artigiani, liberi professionisti e istituti di patronato. Sono inoltre precisati gli effetti sulle istanze già presentate, sulle controversie pendenti e sulla gestione degli interessi di rateazione.
Condono sanzioni civili e amministrative e regolarizzazione contributiva ex D.L. 463/1983 e L. 638/1983
D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983 - Condono sanzioni e regolarizzazione contributiva
La circolare INAIL n. 5 del 27 gennaio 1984 disciplina l’applicazione, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del condono previsto dal D.L. n. 463/1983, come convertito dalla L. n. 638/1983. Il provvedimento aggiorna la deliberazione consiliare già adottata dall’Istituto e coordina le nuove disposizioni con la precedente normativa sul condono e sulle rateazioni, chiarendo termini, soggetti interessati, condizioni di accesso e casi particolari.
Oggetto della disciplina e base normativa
La circolare si riferisce all’estensione del condono delle sanzioni civili previste dagli artt. 50 e 51 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, dei provvedimenti adottati ai sensi del VI comma dell’art. 28 del medesimo Testo Unico e di alcune sanzioni amministrative previste da specifiche leggi richiamate. L’INAIL precisa che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 novembre 1983, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge di conversione, adattando la disciplina applicativa alle nuove previsioni legislative.
Termini generali e effetti della legge di conversione
La legge di conversione ha differito al 30 novembre 1983 il termine per la presentazione dell’istanza di condono e per la regolarizzazione contributiva, e al 31 luglio 1984 il termine per la conservazione dello stato di regolarità. È inoltre riconosciuta la validità delle istanze presentate anteriormente al 12 settembre 1983, purché integrate entro il nuovo termine e secondo le modalità richieste. La circolare evidenzia anche che il numero massimo di rate concedibili per la regolarizzazione dei debiti contributivi è elevato da sei a nove.
Soggetti e periodi coperti dal condono
Il beneficio riguarda i datori di lavoro obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento alle inadempienze relative a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione 1982. Per tali soggetti l’esonero riguarda sanzioni civili, interessi e importi richiesti ai sensi del VI comma dell’art. 28 del T.U., con esclusione delle spese giudiziali. Il condono si estende anche a specifiche sanzioni amministrative, purché commesse entro i termini temporali indicati nella deliberazione.
Domanda, documentazione e condizioni per il beneficio
Per ottenere le agevolazioni è necessaria un’istanza scritta da presentare entro il 30 novembre 1983 per ciascuna posizione assicurativa alla competente Sede INAIL. La domanda deve essere completa di tutti gli elementi utili alla regolarizzazione del rapporto assicurativo, compreso il codice fiscale, e accompagnata da una dichiarazione espressa circa l’assenza di ulteriori irregolarità o pendenze da sanare. Il beneficio è subordinato alla permanenza della regolarità nei pagamenti dei premi e accessori notificati dall’Istituto fino al 31 luglio 1984, inclusa l’eventuale regolazione 1983 se notificata entro quella data. In caso di dichiarazione infedele o di verifica negativa della regolarità, il datore di lavoro decade dalle agevolazioni, con ripristino degli importi condonati.
Condizioni specifiche per le diverse ipotesi di inadempienza
La deliberazione distingue varie situazioni operative. Per ottenere l’esonero dalla sanzione di cui al secondo comma dell’art. 50 T.U., il datore di lavoro deve presentare la denuncia di esercizio entro il 30 novembre 1983 e versare i premi e accessori dovuti, oppure chiedere la rateazione. Se l’importo non è ancora quantificato dall’INAIL, il versamento deve avvenire entro il mese successivo alla richiesta, oppure entro lo stesso termine deve essere presentata istanza di rateazione.
Per l’esonero dalla sanzione e dagli interessi di cui al terzo comma dell’art. 50 T.U. si applicano criteri analoghi, sempre entro il 30 novembre 1983 o, se del caso, entro il mese successivo alla quantificazione da parte dell’Istituto. Per la sanzione del quarto comma dell’art. 50 T.U., il datore di lavoro deve denunciare le irregolarità entro il termine indicato e regolarizzare i premi e accessori, con le stesse possibilità di rateazione.
Sanzione ex art. 51 T.U. e regolazione dei premi
La circolare prevede che, se il datore di lavoro ha già regolarizzato il rapporto assicurativo al 30 novembre 1983 o lo regolarizza nei termini, può ottenere l’esenzione dalla sanzione prevista dall’art. 51 T.U. per infortuni o malattie professionali già verificatisi o manifestatisi entro il 31 dicembre 1982, previa presentazione dell’istanza e della dichiarazione richiesta.
È inoltre disciplinata la cosiddetta regolazione dei premi per i periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione 1982, sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte. In questo caso il datore di lavoro deve presentare l’istanza, indicare numero di dipendenti e retribuzioni, e provvedere al pagamento entro il mese successivo alla richiesta, eventualmente mediante rateazione.
Rateazione e interessi di dilazione
La regolarizzazione può essere effettuata mediante un massimo di nove rate mensili uguali e consecutive, con prima rata entro il 30 novembre 1983, applicando sulle rate successive alla prima gli interessi di dilazione previsti dall’art. 13, primo comma, del D.L. n. 402/1981. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici e la revoca della rateazione.
La circolare precisa inoltre che i piani di rateazione già in corso al 30 novembre 1983, se comprendono titoli e importi condonabili, restano confermati nell’ammontare delle singole rate ma vengono ridimensionati nella durata in ragione dell’esenzione concessa. I versamenti già effettuati si imputano prioritariamente a premi e accessori. Se il residuo debito è estinto in unica soluzione entro il 30 novembre 1983, gli interessi di rateazione già maturati non sono applicati; se invece risultano già versati, non se ne dà rimborso.
Controversie pendenti e atti ingiuntivi
L’esonero può operare anche in presenza di controversie amministrative o giudiziarie, a condizione che la contestazione sia abbandonata entro il 30 novembre 1983 e che ciò sia comunicato alla competente Sede INAIL. Se la controversia non viene abbandonata, il beneficio può essere richiesto solo per altre inadempienze della stessa posizione assicurativa, ma un eventuale esito sfavorevole impedisce l’esonero per le sanzioni relative alla controversia stessa.
Ai datori di lavoro che ottengono il condono è riconosciuto anche l’esonero dal pagamento degli interessi legali relativi ad atti ingiuntivi e di precetto soddisfatti per effetto del condono. Anche in questo caso, se gli importi sono già stati versati, non è previsto alcun rimborso.
Imprese in amministrazione controllata e straordinaria
Per le imprese in stato di amministrazione controllata al 30 novembre 1983, il termine di regolarizzazione è fissato all’ultimo giorno del mese successivo alla cessazione della procedura. È possibile una rateazione fino a nove rate mensili, con prima scadenza alla fine del mese successivo alla cessazione, applicando gli interessi di dilazione.
Per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, la disciplina varia in base alla data di assoggettamento: se la procedura è iniziata prima del 1° febbraio 1983 si applicano le stesse regole dell’amministrazione controllata; se è iniziata successivamente, trovano applicazione le condizioni specifiche dei commi 6-bis e 6-ter dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983 introdotte dalla legge di conversione. La circolare chiarisce che tali norme si applicano anche all’INAIL per effetto del rinvio generale contenuto nel comma 10 dello stesso articolo.
Artigiani, liberi professionisti e medici esposti a radiazioni
La legge di conversione ha esteso il comma 14 dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983 includendo i liberi professionisti tra i soggetti beneficiari, oltre a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali. Per l’INAIL, tuttavia, la norma rileva esclusivamente per i premi fissi relativi al titolare artigiano o ai soci di società fra titolari, esclusi i familiari coadiuvanti, e per i premi fissi relativi ai medici esposti a raggi X o sostanze radioattive.
Per questi ultimi, il beneficio è limitato agli studi privati di radiologia, non radiologia o dentistici, nei quali il premio fisso tutela soltanto il libero professionista. È richiamata anche l’assimilazione dei veterinari, agli effetti dell’obbligo assicurativo, ai medici liberi professionisti esposti a radiazioni.
Gli artigiani e i liberi professionisti possono utilizzare la rateazione fino a nove rate. Per i premi relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1983 il versamento può avvenire entro il 30 giugno 1984, con rateazione decorrente da tale data; per i premi dovuti dal 1° gennaio 1983 resta fermo il termine del 30 novembre 1983 o quello dei piani di rateazione autorizzati su istanza tempestiva.
Istituti di patronato e assistenza sociale
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del D.L.C.P.S. n. 804/1947, possono estinguere la situazione debitoria consolidata al 30 novembre 1983 entro il 31 ottobre 1984. La circolare precisa che tale termine non può essere differito mediante rateazione. Restano confermati l’obbligo di presentare l’istanza di condono entro il 30 novembre 1983 e quello di conservare lo stato di regolarità fino al 31 luglio 1984.
Istruzioni operative per le sedi INAIL
Le unità operative devono predisporre piani di rateazione unici per la situazione debitoria consolidata al 30 novembre 1983, comprendenti sia i titoli fino al 31 dicembre 1982 sia quelli successivi con scadenza entro il 30 novembre 1983. Per questi ultimi possono essere predisposti anche piani autonomi, secondo le norme ordinarie, se l’ammontare complessivo del debito lo giustifica.
La determinazione degli interessi di rateazione deve avvenire a conclusione del piano di frazionamento, con il sistema dei numeri creditori e l’inserimento in archivio magnetico tramite mod. 8 SM, utilizzando il codice di funzione "R" o "I" secondo le modalità operative indicate. Restano ferme, per quanto compatibili, le istruzioni della circolare n. 60/1983 e della relativa nota tecnica.
Punti principali
Oggetto e finalità del provvedimento
La circolare recepisce le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 638/1983 al D.L. n. 463/1983 e adegua la deliberazione consiliare INAIL alle nuove disposizioni. Il provvedimento mira a disciplinare il condono delle sanzioni civili e amministrative e la regolarizzazione contributiva per i periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, con alcune estensioni e deroghe per specifiche categorie di soggetti.
Termini generali per istanza e regolarizzazione
Il termine per presentare l’istanza di condono e per regolarizzare la posizione contributiva è differito al 30 novembre 1983. Il termine per conservare lo stato di regolarità è spostato al 31 luglio 1984. La legge di conversione salva inoltre la validità delle istanze presentate anteriormente al 12 settembre 1983, se integrate secondo le nuove disposizioni.
Ambito delle agevolazioni e sanzioni condonate
Sono esentati, entro i limiti e alle condizioni fissate, i datori di lavoro obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui agli artt. 50 e 51 del T.U. n. 1124/1965, nonché degli importi richiesti ai sensi del VI comma dell’art. 28 del T.U., con riferimento alle inadempienze fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione 1982. Il beneficio si estende anche alle sanzioni amministrative previste dalla L. n. 689/1981, dal D.L. n. 352/1978 e dall’ultimo comma dell’art. 16 della L. n. 251/1982, con i limiti temporali indicati nella deliberazione. Restano escluse le spese giudiziali e non è previsto rimborso per sanzioni già versate.
Condizioni per ottenere il beneficio
Per accedere al condono occorre presentare istanza scritta entro il 30 novembre 1983 per ciascuna posizione assicurativa, completa dei dati necessari alla regolarizzazione, compreso il codice fiscale, e accompagnata da dichiarazione di inesistenza di altre irregolarità o pendenze. Il beneficio è subordinato alla permanenza della regolarità nei pagamenti dei premi e accessori notificati fino al 31 luglio 1984, inclusa l’eventuale regolazione 1983 se notificata entro tale data. La falsità della dichiarazione o l’esito negativo delle verifiche comportano la decadenza dalle agevolazioni e il ripristino degli importi condonati.
Modalità di regolarizzazione e rateazione
La regolarizzazione può avvenire in unica soluzione oppure mediante rate mensili uguali e consecutive, in numero non superiore a nove, con prima rata entro il 30 novembre 1983. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di dilazione previsti dall’art. 13, primo comma, del D.L. n. 402/1981. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta decadenza dai benefici e revoca della rateazione. Per i piani già in corso al 30 novembre 1983, gli importi condonati incidono sulla durata del piano e i versamenti già eseguiti sono imputati prioritariamente ai premi e accessori.
Effetti su controversie, provvedimenti e sanzioni già notificate
Il beneficio opera anche quando sia pendente una controversia amministrativa o giudiziale, purché la contestazione venga abbandonata entro il 30 novembre 1983 e ne sia data comunicazione all’Istituto. Se la controversia non viene abbandonata, il condono può riguardare solo altre inadempienze della stessa posizione assicurativa, ma l’eventuale esito sfavorevole impedisce l’esonero delle sanzioni relative all’oggetto della lite. Non sono revocabili i provvedimenti ex art. 28, VI comma, del T.U. già soddisfatti, e non si rimborsano sanzioni o interessi già versati.
Disposizioni particolari per amministrazione controllata e straordinaria
Per le imprese in amministrazione controllata al 30 novembre 1983, la regolarizzazione può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla cessazione della procedura, con possibilità di rateazione fino a nove mesi. Per le imprese in amministrazione straordinaria, se la procedura è anteriore al 1° febbraio 1983 si applicano le stesse regole dell’amministrazione controllata; se è successiva, valgono le condizioni specifiche introdotte dai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983.
Artigiani, liberi professionisti e medici esposti a radiazioni
La legge di conversione include i liberi professionisti tra i soggetti interessati dal comma 14 dell’art. 2 del D.L. n. 463/1983. Per l’INAIL, il beneficio riguarda i premi fissi degli artigiani titolari o soci e i premi fissi dei medici esposti a raggi X o sostanze radioattive, limitatamente agli studi privati. Gli artigiani e i liberi professionisti possono avvalersi della rateazione fino a nove rate; per i premi relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1983 il versamento può iniziare dal 30 giugno 1984, mentre i premi dal 1° gennaio 1983 devono essere versati entro il 30 novembre 1983 o secondo il piano autorizzato.
Istituti di patronato e assistenza sociale
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono estinguere la situazione debitoria consolidata al 30 novembre 1983 entro il 31 ottobre 1984. Il termine non è differibile mediante rateazione. Rimangono comunque fermi l’obbligo di presentare l’istanza di condono entro il 30 novembre 1983 e quello di mantenere la regolarità fino al 31 luglio 1984.
Istruzioni operative e calcolo interessi
Le unità operative devono predisporre piani di rateazione unici per i debiti consolidati al 30 novembre 1983, comprendenti sia i titoli fino al 31 dicembre 1982 sia quelli successivi con scadenza entro il 30 novembre 1983. Gli interessi di rateazione devono essere calcolati a conclusione del piano con il sistema dei numeri creditori e gestiti con mod. 8 SM, utilizzando i codici di funzione "R" o "I" secondo le istruzioni richiamate. Restano confermate le indicazioni della circolare n. 60/1983 per quanto non incompatibili con la presente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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