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Circolare

Circolare INAIL n. 01 del 03 gennaio 1984

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori soci di societa e di enti cooperativi anche di fatto che prestino la loro attivita per conto delle societa ed enti medesimi cui si applicano le disposizioni del DPR 3

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’applicazione delle nuove retribuzioni imponibili giornaliere stabilite dal decreto ministeriale 30 luglio 1983 per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi disciplinati dal D.P.R. n. 602/1970. Vengono distinti i criteri contributivi per i soggetti assoggettati a premio speciale unitario e per quelli in contribuzione ordinaria, precisando importi, modalità di calcolo e decorrenze. La circolare chiarisce inoltre gli effetti sul piano delle prestazioni assicurative, in particolare per l’inabilità temporanea assoluta e per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti.

Assicurazione infortuni e malattie professionali per soci di cooperative e enti cooperativi: nuove retribuzioni imponibili e decorrenza

Assicurazione infortuni e malattie professionali dei soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970

La circolare INAIL disciplina gli effetti del decreto ministeriale 30 luglio 1983 sulle retribuzioni imponibili giornaliere dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applica il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. Vengono distinti i criteri di calcolo contributivo e vengono precisati gli effetti sulla liquidazione delle prestazioni assicurative.

Quadro normativo e decorrenza delle nuove retribuzioni

Il decreto del 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, ha stabilito le nuove misure della retribuzione imponibile giornaliera ai fini contributivi per le persone indicate in oggetto. Le nuove retribuzioni decorrono dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 17 settembre 1983 e si riferiscono, come regola generale, a un periodo medio di occupazione mensile pari a 26 giornate lavorative.

Sono previste deroghe territoriali per:

  • i territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978, n. 218, con periodo occupazionale ridotto a 16 giorni;
  • le regioni Basilicata e Campania, con periodo occupazionale ridotto a 14 giorni.

Soggetti assoggettati a premio speciale unitario

Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili, identificati con i prefissi 903, 904, 905 e 907, la contribuzione è a premio speciale unitario. La circolare indica che i premi speciali unitari, per trimestre o frazione di trimestre, sono rapportati alla nuova retribuzione giornaliera di L. 14.550.

Gli importi riportati sono:

  • Facchini, I settore: L. 21.330;
  • Facchini, II settore: L. 49.500;
  • Barrocciai: L. 38.010.

La circolare precisa che, per tali soggetti, il premio è determinato prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile richiamate dal decreto.

Soggetti assoggettati a contribuzione ordinaria

Per i lavoratori soci di altri organismi rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 602/1970, quali tassisti, carrellisti, trattoristi e figure analoghe, assoggettati a contribuzione ordinaria, il premio deve essere determinato secondo le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria. Nel calcolo devono essere considerati sia la retribuzione giornaliera convenzionale sia il periodo occupazionale mensile fissati dal decreto.

Effetti sulle prestazioni assicurative

La circolare chiarisce inoltre l’impatto delle nuove retribuzioni sul piano risarcitivo. Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, il calcolo deve essere adeguato alle nuove retribuzioni per gli eventi verificatisi dal 1° ottobre 1983 e per i casi in cui, a tale data, il trattamento economico fosse ancora in corso.

Per la rendita per inabilità permanente e ai superstiti, poiché le nuove retribuzioni risultano ancora inferiori al minimale del settore industriale per il periodo 1° luglio 1983 - 30 giugno 1984, la liquidazione della prestazione deve continuare a essere effettuata assumendo a riferimento il minimale del settore industriale per il medesimo periodo.

Punti principali

Premessa normativa e decorrenza delle nuove retribuzioni

La circolare richiama il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 luglio 1983, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, con il quale sono state stabilite le nuove misure della retribuzione imponibile giornaliera ai fini contributivi per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi assoggettati al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. Le nuove retribuzioni decorrono dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 1983 e si riferiscono, in via generale, a un periodo medio di occupazione mensile pari a 26 giornate lavorative. Per il Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e per le regioni Basilicata e Campania sono previste occupazioni mensili ridotte, rispettivamente, a 16 e 14 giorni.

Lavoratori soggetti a premio speciale unitario

Per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni e aggregati consimili (prefissi 903, 904, 905, 907), assoggettati a contribuzione a premio speciale unitario, la circolare indica che le misure del premio, per trimestre o frazione di trimestre, vanno ragguagliate alla nuova retribuzione giornaliera di L. 14.550. Gli importi riportati sono: facchini I settore L. 21.330, facchini II settore L. 49.500, barrocciai L. 38.010. Per questa forma contributiva il premio è determinato prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile indicate dal decreto.

Lavoratori soggetti a contribuzione ordinaria

Per i lavoratori soci di altri organismi rientranti nel D.P.R. n. 602/1970, quali tassisti, carrellisti, trattoristi e figure analoghe, assoggettati a contribuzione ordinaria, il premio deve essere calcolato secondo le istruzioni vigenti per la tariffa ordinaria. Nel calcolo occorre tenere conto sia della retribuzione giornaliera convenzionale sia del periodo occupazionale mensile fissati dal decreto ministeriale.

Applicazione delle nuove misure ai fini risarcitivi

Sul piano delle prestazioni assicurative, la circolare stabilisce che, per esigenze di certezza applicativa, le nuove misure retributive si applicano dal 1° ottobre 1983. Tale data viene assunta come riferimento per l’adeguamento del calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta in favore delle categorie rientranti nel D.P.R. n. 602/1970, sia per gli eventi verificatisi da quella data sia per i casi in cui il trattamento economico fosse ancora in corso alla medesima data.

Rendita per inabilità permanente e ai superstiti

Per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e ai superstiti, la circolare precisa che le nuove retribuzioni restano inferiori al minimale previsto per il settore industriale nel periodo 1° luglio 1983 - 30 giugno 1984. Di conseguenza, ai fini della liquidazione di tali prestazioni deve essere ancora preso a riferimento il minimale del settore industriale per il periodo indicato.

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