Circolare INAIL n. 02 del 19 gennaio 1984
Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1981. Determinazione degli onorari per autopsie in caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL comunica l’entrata in vigore del D.P.R. 19 dicembre 1981, che determina gli onorari per autopsie con referto nei casi di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell’industria e nell’agricoltura. Vengono fissati gli importi per esame necroscopico completo e per esame su cadavere esumato, precisando che oltre agli onorari l’Istituto deve rimborsare le spese documentate secondo la legge n. 319/1980. La circolare chiarisce inoltre che il costo degli accertamenti resta a carico dell’INAIL anche quando la perizia è richiesta dagli aventi diritto del lavoratore deceduto, e indica le modalità contabili di imputazione delle spese.
Determinazione degli onorari per autopsie in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale
Determinazione degli onorari per autopsie in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale
La circolare INAIL n. 2 del 19 gennaio 1984 fornisce istruzioni applicative sul D.P.R. 19 dicembre 1981 in materia di onorari per autopsie con referto nei casi di decesso conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale. Il documento chiarisce sia la misura degli onorari sia il regime delle spese, oltre alle modalità di imputazione contabile a carico dell’Istituto.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento attua l’art. 62, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e si collega anche agli articoli 63 e 232 dello stesso Testo Unico, che estendono la disciplina rispettivamente agli infortuni nell’industria e in agricoltura. La circolare evidenzia che il decreto colma una lacuna legislativa che in precedenza aveva imposto il ricorso alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, successivamente abrogata.
Misura degli onorari
Dal 15 luglio 1982, data di entrata in vigore del D.P.R. 19 dicembre 1981, gli onorari per autopsie con referto risultano fissati nelle seguenti misure:
- L. 300.000 per esame necroscopico completo;
- L. 500.000 per esame necroscopico completo su cadavere esumato.
La misura è valida sia per il settore industriale sia per quello agricolo.
Rimborso delle spese e criteri di liquidazione
Oltre all’onorario, l’INAIL è tenuto a rimborsare al perito le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, purché debitamente documentate. Poiché non è più applicabile la legge n. 1426/1956 e non risultano emanate disposizioni ministeriali specifiche, la circolare rinvia alla legge 8 luglio 1980, n. 319. In base all’art. 7 di tale legge, le spese sono liquidate dal magistrato competente nella misura da lui accertata e ritenuta idonea.
Onere a carico dell’Istituto anche su richiesta degli aventi diritto
La circolare precisa espressamente che il costo degli accertamenti autoptici rimane a carico dell’Istituto anche quando la perizia sia richiesta dagli aventi diritto dell’assicurato deceduto. Tale conclusione viene giustificata con un’interpretazione logica delle norme del Testo Unico e con il richiamo a orientamenti giurisprudenziali e legislativi in materia di perequazione dei trattamenti tra i settori agricolo e industriale.
Disposizioni contabili
Gli onorari per autopsia devono essere imputati al capitolo 430, "Spese legali, giudiziali e per arbitraggi", sottoconto 02, "Perizie, collegi arbitrali e varie di accertamento". La contabilizzazione avviene:
- in fase finanziaria, al momento della liquidazione da parte del Pretore;
- in fase di cassa, al momento del pagamento.
La circolare abroga inoltre le istruzioni contenute nella circolare n. 121/1965 nella parte incompatibile con le nuove regole.
Contenuto del D.P.R. 19 dicembre 1981
Il decreto, riportato in allegato, ribadisce che l’onorario per l’autopsia con referto, nei casi di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale, è determinato in funzione delle tariffe osservate nelle principali regioni italiane e comunicate dagli ordini dei medici. Il provvedimento richiama la procedura di emanazione prevista dal Testo Unico e dispone la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Richiamo alla legge 8 luglio 1980, n. 319
L’allegato normativo riproduce anche la legge n. 319/1980 sui compensi dei periti, dei consulenti tecnici, degli interpreti e dei traduttori. La circolare ne utilizza il richiamo soprattutto per il tema delle spese, ma il testo riportato disciplina più ampiamente classificazione dei compensi, onorari fissi e variabili, vacazioni, aumenti per urgenza o complessità, spese, durata dell’incarico, indennità di trasferimento, liquidazione e opposizione, adeguamento periodico e abrogazioni.
Punti principali
Oggetto del provvedimento
La circolare riguarda la determinazione degli onorari dovuti per le autopsie con referto eseguite su soggetti deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Il riferimento normativo è il D.P.R. 19 dicembre 1981, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1982, che attua l’art. 62, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Finalità e superamento della precedente disciplina
Il provvedimento colma una lacuna normativa che aveva reso necessario, fino ad allora, fare riferimento alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, poi abrogata. La nuova disciplina si applica agli onorari per autopsie con referto nei casi disciplinati dagli articoli 62, 63 e 232 del Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Misure degli onorari
Dal 15 luglio 1982, data di entrata in vigore del D.P.R., gli onorari sono fissati in lire 300.000 per l’esame necroscopico completo e in lire 500.000 per l’esame necroscopico completo su cadavere esumato. Gli importi si riferiscono sia agli infortuni nell’industria sia a quelli in agricoltura.
Rimborso delle spese e riferimento alla legge n. 319/1980
Oltre all’onorario, l’INAIL deve corrispondere al perito anche il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate. Poiché la legge n. 1426/1956 è stata abrogata e non sono intervenute disposizioni ministeriali specifiche, per le spese occorre fare riferimento alla legge 8 luglio 1980, n. 319. Le spese sono liquidate dal magistrato competente, nella misura da lui accertata e ritenuta idonea, ai sensi dell’art. 7 di tale legge.
Onere a carico dell’Istituto anche su richiesta degli aventi diritto
La circolare precisa che l’onere per gli accertamenti autoptici resta comunque a carico dell’Istituto anche quando la perizia sia stata richiesta dagli aventi diritto dell’assicurato deceduto. Tale conclusione viene motivata con un’interpretazione logica delle norme del Testo Unico e con il richiamo a orientamenti giurisprudenziali e legislativi in tema di perequazione tra i trattamenti dei settori agricolo e industriale.
Disposizioni contabili
Gli onorari per autopsia devono essere contabilizzati al capitolo 430, "Spese legali, giudiziali e per arbitraggi", sottoconto 02, "Perizie, collegi arbitrali e varie di accertamento". La registrazione avviene nella fase finanziaria al momento della liquidazione da parte del Pretore e nella fase di cassa al momento del pagamento. Sono abrogate le istruzioni della circolare n. 121/1965 incompatibili con le nuove disposizioni.
Contenuto del D.P.R. 19 dicembre 1981
Il decreto presidenziale, richiamato in allegato, ribadisce che in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell’industria e nell’agricoltura l’onorario per autopsia con referto è determinato nelle misure sopra indicate. Il decreto fonda la disciplina sugli articoli 62, 63 e 232 del D.P.R. n. 1124/1965 e tiene conto delle tariffe praticate nelle principali regioni italiane, comunicate dagli ordini dei medici.
Richiamo alla legge 8 luglio 1980, n. 319
L’allegato riproduce la legge n. 319/1980, che disciplina i compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori. La legge distingue tra onorari e indennità, stabilisce criteri di liquidazione, vacazioni, aumenti per urgenza o complessità, regole per spese e indennità di trasferimento, nonché il procedimento di liquidazione e opposizione. La circolare la richiama in particolare per il rimborso delle spese relative all’autopsia.
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