Circolare INAIL n. 03 del 20 gennaio 1984
Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all articolo 110 del codice della navigazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL recepisce il decreto ministeriale 29 giugno 1983 che aggiorna le retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi portuali. Indica le nuove misure valide dal 30 giugno 1983 al 29 giugno 1984 e precisa gli effetti sia sulla contribuzione assicurativa sia sulle prestazioni. Vengono quindi definiti i criteri di calcolo del premio, dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, con conseguente riliquidazione delle posizioni in corso e sostituzione delle precedenti istruzioni della circolare n. 4/1980.
Retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali ex art. 110 cod. nav. per il periodo 30 giugno 1983 - 29 giugno 1984
Retribuzioni convenzionali dei lavoratori portuali ex art. 110 cod. nav.
La circolare INAIL n. 3 del 20 gennaio 1984 recepisce il decreto ministeriale 29 giugno 1983, pubblicato in G.U. n. 207 del 29 luglio 1983, con il quale sono state aggiornate le retribuzioni convenzionali giornaliere dei lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi portuali per il periodo 30 giugno 1983 - 29 giugno 1984. Il documento disciplina gli effetti dell’aggiornamento sia ai fini contributivi sia ai fini delle prestazioni assicurative contro gli infortuni sul lavoro.
Ambito di applicazione e riferimenti normativi
Il provvedimento riguarda i lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’art. 110 del codice della navigazione, comprendendo i lavoratori permanenti, avventizi e occasionali richiamati dal regolamento del codice della navigazione. Il decreto richiama l’art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che attribuisce al Ministero il potere di stabilire tabelle di retribuzioni medie e convenzionali ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché gli articoli 30 e 41 del medesimo testo unico per il calcolo del premio di assicurazione.
Nuove retribuzioni convenzionali giornaliere
Per il periodo dal 30 giugno 1983 al 29 giugno 1984, le retribuzioni convenzionali giornaliere sono fissate come segue:
- per le compagnie portuali, lavoratori permanenti ed avventizi: L. 52.600 al giorno;
- per i gruppi portuali: L. 25.255 al giorno.
La circolare precisa che tali importi sostituiscono le precedenti misure e costituiscono la base di riferimento per le successive determinazioni in materia di premio e prestazioni.
Contribuzione e base di calcolo del premio
Ai fini della contribuzione, il decreto modifica il numero delle giornate da assumere a base del calcolo del premio di assicurazione. La retribuzione convenzionale giornaliera deve essere moltiplicata:
- per 12 giornate al mese;
- oppure per 144 giornate all’anno.
Il criterio precedente, che prevedeva 16 giornate al mese o 192 giornate all’anno, non trova più applicazione per il periodo considerato. Per i lavoratori portuali permanenti, il decreto precisa inoltre che la retribuzione da prendere a base per il premio è la retribuzione convenzionale giornaliera moltiplicata per il coefficiente indicato. Per gli avventizi e occasionali, la base è costituita dalla rispettiva retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate di presenza, indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolte in ciascuna presenza.
Indennità per inabilità temporanea assoluta
Dal 30 giugno 1983, la liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta deve avvenire sulla base delle nuove retribuzioni convenzionali. La regola vale sia per gli eventi verificatisi a partire dal 30 giugno 1983, sia per quelli avvenuti prima di tale data, purché al 30 giugno 1983 l’assicurato fosse ancora in trattamento di temporanea.
La circolare segnala che la Direzione generale predisporrà un apposito tabulato per individuare i casi interessati e per indicare gli importi da erogare a titolo di conguaglio.
Rendite per inabilità permanente e rendite ai superstiti
Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, il decreto stabilisce che la retribuzione annua di riferimento è pari a trecento volte la retribuzione convenzionale giornaliera, restando ferma la disciplina del terzo comma dell’art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965.
In applicazione di tale criterio, la circolare indica i seguenti valori di riferimento:
- massimale di L. 14.069.000 per le compagnie portuali, poiché la retribuzione convenzionale è superiore al limite previsto;
- minimale di L. 7.576.000 per i gruppi portuali.
Le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1983, così come quelle costituite successivamente, sono state riliquidate su tali basi.
Riliquidazione, sostituzione delle precedenti istruzioni e gestione delle criticità
Le operazioni di riliquidazione sono state effettuate direttamente dalla Direzione generale, che ha anche provveduto a comunicare gli esiti agli interessati. La circolare dichiara espressamente che le istruzioni in essa contenute sostituiscono quelle emanate con la circolare n. 4/1980.
Eventuali difficoltà applicative che dovessero emergere nella pratica esecuzione delle nuove disposizioni devono essere segnalate alla Direzione generale.
Punti principali
Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali
Il decreto ministeriale 29 giugno 1983 stabilisce, per il periodo 30 giugno 1983 - 29 giugno 1984, nuove retribuzioni convenzionali giornaliere per i lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’art. 110 del codice della navigazione. Le misure fissate sono pari a L. 52.600 giornaliere per le compagnie portuali (lavoratori permanenti ed avventizi) e a L. 25.255 giornaliere per i gruppi portuali.
Calcolo della contribuzione assicurativa
Per la determinazione del premio di assicurazione viene modificato il numero delle giornate da assumere a base di calcolo. La retribuzione convenzionale giornaliera deve essere moltiplicata per 12 giornate al mese o per 144 all’anno, in sostituzione dei precedenti coefficienti di 16 al mese o 192 all’anno.
Indennità per inabilità temporanea assoluta
Dal 30 giugno 1983, per la liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si applicano le nuove retribuzioni convenzionali. La circolare precisa che ciò vale sia per gli eventi verificatisi dal 30 giugno 1983, sia per quelli anteriori a tale data, se alla stessa data l’assistito era ancora in trattamento di temporanea. Per l’individuazione dei casi e dei relativi conguagli, la Direzione generale predisporrà un tabulato apposito.
Rendite per inabilità permanente e ai superstiti
Per le rendite per inabilità permanente e per le rendite ai superstiti, la base è pari a trecento volte la retribuzione convenzionale, nel rispetto dell’art. 116, terzo comma, del D.P.R. n. 1124/1965. Ne deriva che la liquidazione va effettuata sul massimale di L. 14.069.000 per le compagnie portuali, poiché la retribuzione convenzionale supera il limite, e sul minimale di L. 7.576.000 per i gruppi portuali. Le rendite in corso al 1° luglio 1983 e quelle costituite successivamente sono state riliquidate su tali basi.
Effetti organizzativi e rapporti con precedenti istruzioni
Le operazioni di riliquidazione sono state eseguite direttamente dalla Direzione generale, che ha dato comunicazione agli interessati. Le istruzioni contenute nella circolare sostituiscono quelle della circolare n. 4/1980. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate alla Direzione generale.
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