Cassazione Penale, Ordinanza n. 11630/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale relativa a una condanna per lesioni e maltrattamenti. Sosteneva, con un unico motivo, che il giudice avesse in modo contraddittorio ritenuto non necessario acquisire la relazione dell'UEPE e avesse negato il beneficio sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole del tutto ingiustificato, fondato solo sulla gravità del reato e su precedenti penali che assumeva inesistenti. La Corte ricostruisce il caso nel senso che il Tribunale ha valutato la posizione del condannato, già ammesso alla detenzione domiciliare, e ha rilevato l'assenza nel ricorso di un progetto o di altri elementi positivi; ha quindi ritenuto non decisiva la sola gravità dei fatti e ha formulato un giudizio prognostico finale sfavorevole sulla base di un bilanciamento complessivo degli elementi disponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia mosso correttamente entro il perimetro della discrezionalità propria della valutazione sull'affidamento in prova, senza automatismi, valorizzando la mancanza di un progetto trattamentale o di altri elementi favorevoli e collegando legittimamente la valutazione sulla residua pericolosità anche all'evoluzione trattamentale del condannato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il profilo di colpa connesso all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
in caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è affidata alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza e deve essere compiuta senza automatismi, verificando la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio al suo reinserimento sociale.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova il giudice può utilizzare le relazioni degli organi di osservazione, ma non è vincolato ai loro contenuti; deve invece apprezzare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato in rapporto alle finalità rieducative della misura e alla pericolosità residua.
- Il diniego dell'affidamento in prova è legittimo quando sia frutto di una valutazione complessiva e bilanciata degli elementi rilevanti del caso, e non si fondi esclusivamente sulla gravità del reato o su automatismi presuntivi.
- La gradualità nella concessione dei benefici penitenziari costituisce un criterio razionale di apprezzamento delle esigenze rieducative e può giustificare il rigetto della richiesta quando manchino elementi concreti di segno positivo, come un progetto trattamentale o indicazioni favorevoli sul percorso di reinserimento.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione discrezionale finale del giudice di sorveglianza, ove sia sorretta da un corretto bilanciamento degli elementi di fatto e non presenti manifeste illogicità o violazioni di legge.
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