Sentenza del 21/12/2017 n. 5556 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Amministratore di fatto - Esercizio poteri gestori - Sistematicità - Continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di qualificare un soggetto come amministratore di fatto sulla base delle attività svolte nella società. La sentenza chiarisce che tale qualifica richiede l'esercizio di poteri direttivi e gestori, anche non integralmente coincidenti con quelli dell'organo amministrativo, purché esercitati in modo sistematico e continuativo e idonei a incidere sull'organizzazione, sull'attività commerciale o sul processo produttivo della società. Non è sufficiente, invece, lo svolgimento di mansioni amministrative o contabili tipiche di un dipendente, né il compimento di atti occasionali ed eterogenei privi di effettiva influenza sulle decisioni operative.
La decisione
La qualifica di amministratore di fatto è stata esclusa nei confronti del soggetto che, in forza di una delibera del consiglio di amministrazione, svolgeva mansioni amministrativo-contabili assimilabili a quelle di un impiegato e compiva soltanto atti occasionali, senza condizionare la gestione o le scelte operative della società. Il testo non indica gli estremi della decisione né il dispositivo formale, ma il principio affermato è favorevole al soggetto cui era stata contestata la qualifica.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto non deriva dal semplice svolgimento di attività all'interno della società, ma dalla concreta e sostanziale esercitazione di poteri gestori o direttivi.
- È necessario dimostrare un esercizio sistematico e continuativo dell'attività amministrativa; singoli atti isolati, occasionali o eterogenei non sono normalmente sufficienti.
- Le mansioni amministrative, contabili o esecutive svolte sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione non implicano automaticamente la qualifica di amministratore di fatto.
- Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto occorre verificare se le sue attività abbiano concretamente influenzato l'organizzazione, la gestione o le scelte operative della società.
- La valutazione deve concentrarsi sui poteri effettivamente esercitati e sull'incidenza sostanziale delle condotte, non soltanto sul ruolo informale o sulla presenza del soggetto nella società.
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