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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 4324 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tasse automobilistiche - Locazione finanziaria autoveicoli - Tassa esclusivamente a carico dell'utilizzatore - Retroattività dell'art. 9 comma 9 bis del d.l. 19 giugno 2015 n. 78 (convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2015, n. 125 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica in caso di locazione finanziaria di autoveicoli e l'applicabilità nel tempo del comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. La questione consisteva nello stabilire se l'obbligo gravasse sul proprietario-concedente, cioè la società di leasing, oppure sull'utilizzatore del veicolo, nonché se la norma potesse applicarsi anche ai rapporti e ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione

La sentenza ha affermato che, in caso di locazione finanziaria, il soggetto esclusivamente tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore. La società di leasing può essere ritenuta responsabile soltanto nell'ipotesi particolare in cui abbia scelto di effettuare, secondo le modalità stabilite dall'ente competente, il pagamento cumulativo delle tasse dovute dagli utilizzatori per i periodi ricompresi nella durata del contratto. Il comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78/2015 è stato qualificato come norma di interpretazione autentica, con conseguente applicazione retroattiva. In assenza di ulteriori dati sul dispositivo, l'esito processuale specifico non è indicato espressamente, ma il principio affermato è favorevole all'utilizzatore e contrario all'estensione automatica della responsabilità alla società di leasing.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

    Norma qualificata come di interpretazione autentica

    La disposizione chiarisce retroattivamente che, nei contratti di locazione finanziaria, l'obbligato al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore. La società concedente risponde soltanto se ha effettuato il pagamento cumulativo per conto degli utilizzatori secondo le modalità previste dall'ente competente.

  • Normativa sulla tassa automobilistica relativa ai veicoli in locazione finanziaria

    Il criterio sostanziale di imputazione dell'obbligo tributario è collegato all'utilizzatore del veicolo durante la locazione finanziaria, e non alla mera proprietà formale della società di leasing.

Massime di principio

  • Nella locazione finanziaria di un autoveicolo, l'obbligo ordinario di pagamento della tassa automobilistica grava sull'utilizzatore, anche se la proprietà formale del mezzo appartiene alla società di leasing.
  • La società di leasing non è automaticamente responsabile per il bollo relativo ai veicoli concessi in leasing; tale responsabilità può sussistere se essa ha assunto il pagamento cumulativo per conto degli utilizzatori secondo le procedure dell'ente competente.
  • Una norma espressamente qualificata come di interpretazione autentica può applicarsi anche a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, perché chiarisce il significato originario della disciplina e non introduce, in linea generale, un nuovo obbligo.
  • Per contestare una richiesta di pagamento occorre verificare il ruolo effettivamente ricoperto nel rapporto, la durata del contratto di leasing, il soggetto indicato nelle comunicazioni dell'ente e l'eventuale adesione della società concedente al sistema di pagamento cumulativo.
  • Il principio riguarda la locazione finanziaria e non deve essere applicato automaticamente a ogni forma di noleggio o disponibilità del veicolo: occorre qualificare correttamente il contratto e verificare la disciplina vigente nel periodo interessato.

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