Sentenza n. 1163/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici in cui il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, con condanna al pagamento complessivo di € 2.500,00. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 21 aprile 2023 presso il domicilio digitale; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il titolo era passato in giudicato e il Ministero non aveva provveduto spontaneamente all’attivazione della Carta e all’accredito della somma. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata come titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di voci retributive. È stato nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, comprese, se necessarie, l’allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre spese generali, accessori e restituzione dell’eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuta nel caso concreto anche in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato secondo quanto accertato dal giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente, nel caso concreto, l’attivazione della tutela esecutiva.
art. 479 c.p.c.
Disciplina la notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato la disciplina richiamata dell’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- La notificazione della copia conforme della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a integrare la notificazione del titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva secondo la disciplina vigente richiamata dal giudice.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e all’inerzia dell’amministrazione, legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Nell’esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario, l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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