Sentenza del 05/11/2015 n. 368 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha proposto appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva accolto il ricorso della società avverso una cartella di pagamento relativa al recupero di aiuti di Stato, consistenti in un'esenzione dalle accise sugli oli combustibili. La questione preliminare riguardava l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, poiché la controversia concerneva atti adottati in esecuzione del recupero di un aiuto di Stato ritenuto illegittimo dalla Commissione europea. Entrambe le parti avevano inizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice amministrativo; l'Avvocatura dello Stato ha poi rinunciato a tale eccezione, ma il Collegio ha comunque esaminato d'ufficio la questione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Di conseguenza ha annullato la sentenza di primo grado, senza decidere nel merito sulla legittimità del recupero delle somme. Ha assegnato alle parti novanta giorni dalla comunicazione della sentenza per promuovere il giudizio davanti al giudice amministrativo e ha compensato integralmente le spese, considerando la novità e la complessità della questione.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 49
L'articolo 49 ha integrato gli articoli 119 e 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La disposizione ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative agli atti e provvedimenti adottati in esecuzione di decisioni europee di recupero di aiuti di Stato.
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 133, comma 1, lettera z-sexies
Controversie relative agli atti e ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.
La norma stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie sugli aiuti di Stato concessi in violazione delle regole europee o recuperati in esecuzione di una decisione della Commissione europea.
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 119, comma 1, lettera m-quinquies
Atti e provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.
La disposizione prevede l'applicazione del rito abbreviato alle controversie relative agli atti esecutivi di decisioni europee di recupero di aiuti di Stato.
Regolamento (CE) n. 659/1999, articolo 14
Decisione di recupero dell'aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
La norma costituisce il riferimento europeo per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi o incompatibili, le cui misure esecutive rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa secondo la disciplina nazionale richiamata.
Articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Obbligo di previa notifica alla Commissione europea dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato.
La violazione dell'obbligo di notifica e di sospensione può rendere l'aiuto soggetto a recupero e ricondurre la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda direttamente atti o provvedimenti adottati per recuperare un aiuto di Stato sulla base di una decisione della Commissione europea, la giurisdizione appartiene in via esclusiva al giudice amministrativo, anche se l'atto di recupero assume la forma di una cartella o di un atto con natura tributaria.
- La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: occorre verificare la sua funzione sostanziale e il collegamento con una decisione europea di recupero dell'aiuto.
- Il giudice tributario deve rilevare anche d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione quando la controversia rientra nella materia degli aiuti di Stato attribuita al giudice amministrativo.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione non comporta necessariamente la definizione della controversia nel merito: il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine stabilito, nella sentenza in esame pari a novanta giorni dalla comunicazione.
- In presenza di una questione giurisdizionale nuova o particolarmente complessa, le spese possono essere compensate tra le parti, anche se una di esse ottiene una pronuncia favorevole sul piano processuale.
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