Sentenza del 05/11/2015 n. 1058 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Processo tributario - Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Motivi aggiunti - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di vizio dell'atto tributario sopravvenuto per effetto di declaratoria di incostituzionalità di una norma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di poter dedurre, mediante motivi aggiunti, un vizio dell'atto tributario emerso successivamente alla proposizione del ricorso, in conseguenza dello jus superveniens, quale una nuova legge o una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte Europea. La questione riguardava l'ammissibilità dei motivi aggiunti nel processo tributario e, in particolare, la possibilità di utilizzarli anche in appello.
La decisione
La sentenza riconosce che il processo tributario ha carattere impugnatorio: il giudice deve esaminare la legittimità dell'atto sulla base dei motivi dedotti nel ricorso introduttivo. Tuttavia, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 546/1992 consente di introdurre motivi aggiunti. Tale facoltà non riguarda soltanto documenti nuovi, ma anche vizi sopravvenuti dell'atto derivanti da una nuova legge o da una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte Europea. La deduzione è ammissibile se effettuata nelle forme e nei termini previsti, se lo jus superveniens è applicabile al giudizio in corso, se incide sulla situazione di fatto già allegata e se non amplia i fatti oggetto della controversia. Per effetto dell'art. 61 del D.Lgs. 546/1992, la stessa possibilità opera anche nel giudizio d'appello.
Norme richiamate
Art. 24, comma 4, D.Lgs. 546/1992
possibilità di introdurre con memoria nuovi motivi nel corso del giudizio
La disposizione consente i motivi aggiunti non solo quando emergano documenti nuovi, ma anche quando una legge sopravvenuta o una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte Europea determini un vizio sopravvenuto dell'atto tributario, purché siano rispettati termini, forme e limiti dell'istituto.
Art. 61, D.Lgs. 546/1992
applicabilità delle "norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione"
Il richiamo alle norme del primo grado rende applicabile anche in appello l'istituto dei motivi aggiunti, quando il vizio sopravvenuto dipende dallo jus superveniens.
Art. 24 Cost.
La possibilità di dedurre un vizio sopravvenuto tutela il diritto di difesa del contribuente rispetto a eventi normativi o giurisprudenziali successivi al ricorso.
Art. 113 Cost.
tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
La disciplina dei motivi aggiunti deve essere interpretata in modo da garantire un'effettiva tutela giurisdizionale contro l'atto tributario divenuto illegittimo per effetto di una sopravvenienza normativa o giurisprudenziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente deve indicare nel ricorso introduttivo tutti i vizi conosciuti dell'atto, perché il giudizio è delimitato dai motivi dedotti.
- I motivi aggiunti sono ammissibili anche per contestare un vizio sopravvenuto causato da una nuova legge o da una pronuncia della Corte costituzionale o della Corte Europea, non soltanto per produrre documenti nuovi.
- La sopravvenienza deve essere rilevante per il giudizio già pendente, applicabile alla situazione concreta e riferita ai fatti già allegati: non può essere utilizzata per introdurre una controversia o fatti completamente nuovi.
- È essenziale rispettare le forme e i termini previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 546/1992; la mera esistenza della nuova norma o pronuncia non rende automaticamente ammissibile il motivo aggiunto.
- La possibilità di dedurre il vizio sopravvenuto mediante motivi aggiunti opera, in presenza dei medesimi limiti, anche nel giudizio d'appello.
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