Sentenza del 05/11/2015 n. 1948 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Cancellazione di società - Notifica atti alla società cancellata - Inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità degli atti impositivi intestati e notificati a una società già cancellata dal registro delle imprese. Il punto centrale è stabilire se il D.Lgs. n. 175/2014, che prevede una fictio iuris di sopravvivenza della società per cinque anni dalla cancellazione ai fini fiscali e contributivi, possa applicarsi anche alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
È stato affermato che il D.Lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva. Pertanto, per le società cancellate prima della sua entrata in vigore, gli atti impositivi intestati alla società estinta sono giuridicamente inesistenti e improduttivi di effetti sia nei confronti della società sia nei confronti di liquidatori e soci. La disciplina dei cinque anni opera soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore del decreto e non sana retroattivamente gli atti già emessi o notificati a una società estinta.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 175/2014, disciplina dell'estinzione delle società ai fini fiscali
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, dei tributi, contributi e sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.
La norma introduce una deroga alla regola ordinaria secondo cui la cancellazione determina l'estinzione della società, ma tale disciplina non è retroattiva. Si applica quindi solo nei limiti temporali previsti dalla legge e non rende validi gli atti notificati anteriormente a una società già estinta.
Massime di principio
- Un atto impositivo deve essere indirizzato e notificato a un soggetto giuridicamente esistente o a un successore individuato dalla legge; la notifica a una società già estinta può determinare l'inesistenza dell'atto.
- Le norme che introducono una fictio di sopravvivenza della società estinta non si applicano automaticamente alle cancellazioni anteriori alla loro entrata in vigore, salvo un'espressa previsione di retroattività.
- La validità dell'atto deve essere valutata in base alla data di cancellazione della società, alla data di entrata in vigore della norma speciale e alla data di emissione e notificazione dell'atto.
- La notifica a liquidatori o soci non sana necessariamente l'inesistenza di un atto intestato alla società estinta, soprattutto quando la disciplina applicabile non consentiva ancora di considerare la società fiscalmente esistente.
- In casi analoghi è essenziale verificare il registro delle imprese, le date degli atti e la corretta individuazione dei destinatari, poiché l'inosservanza può impedire all'atto di produrre effetti anche verso liquidatori e soci.
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