Sentenza del 05/11/2015 n. 353 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Non disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate relativo al rimborso di euro 445,84, trattenuti a titolo di IRPEF e addizionali regionale e comunale negli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 sul controvalore dello sconto tariffario applicato dall’ENEL agli ex dipendenti pensionati per la fornitura di energia elettrica. Sosteneva che tale agevolazione, essendo fruita dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non costituisse reddito di lavoro dipendente e non fosse quindi tassabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e ordinato il rimborso delle somme, con interessi, compensando le spese. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello. La Commissione tributaria d’appello ha ritenuto fondato l’appello, affermando che lo sconto tariffario costituisce un vantaggio economicamente valutabile collegato al rapporto di lavoro e alla contrattazione collettiva, anche se fruito dopo il pensionamento. Ha quindi riformato la sentenza di primo grado, confermando il diniego del rimborso. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La norma esprime il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: sono tassabili anche i vantaggi accessori e i fringe benefit, purché riconducibili al rapporto di lavoro. Tale collegamento può sussistere anche dopo la cessazione del rapporto, se il beneficio trae origine da esso.
Art. 49, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere.
La disposizione è stata richiamata per evidenziare il collegamento fiscale tra trattamento pensionistico e precedente rapporto di lavoro dipendente.
Art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato quale fondamento della compensazione delle spese di giudizio.
Art. 92, comma 2, del codice di procedura civile
Richiamato per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti in presenza di giusti motivi.
Massime di principio
- Un beneficio economico ricevuto dopo il pensionamento può comunque essere tassato come reddito di lavoro dipendente se la sua origine e il suo titolo derivano dal precedente rapporto di lavoro.
- Per stabilire la tassabilità di uno sconto o di un’agevolazione non è decisiva la data di fruizione, ma il collegamento sostanziale con il rapporto di lavoro e con eventuali contratti collettivi o accordi aziendali.
- Il principio di onnicomprensività dell’art. 51 TUIR comprende, oltre alla retribuzione ordinaria, anche vantaggi accessori e fringe benefit economicamente valutabili.
- La cessazione del rapporto di lavoro non esclude automaticamente la tassazione del beneficio quando il diritto a usufruirne sopravvive per effetto della contrattazione collettiva o di regole aziendali connesse al rapporto cessato.
- In controversie analoghe occorre verificare il titolo giuridico dell’agevolazione, la sua previsione contrattuale e il nesso con il rapporto di lavoro, senza basarsi soltanto sul fatto che il beneficiario sia già pensionato.
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