L.R. FVG 3/2012
Norme urgenti in materia di autonomie locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene in via urgente su autonomia locale, trasferimenti ai Comuni, termini contabili 2012, centrali uniche di committenza, regole elettorali e altre disposizioni su enti locali del Friuli Venezia Giulia. Molte misure hanno efficacia limitata al 2012 o con scadenze specifiche; alcune decorrono dal 1° gennaio 2013 o fino al recepimento della riforma costituzionale.
Norme urgenti in materia di autonomie locali del Friuli Venezia Giulia
Norme urgenti in materia di autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina, per il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misure urgenti in materia di ordinamento degli enti locali, finanza locale, procedure contabili, appalti, elezioni e assetti associativi. Gran parte delle disposizioni ha portata temporale limitata al 2012, con alcuni effetti decorrenti dal 1° gennaio 2013 o fino al recepimento di future riforme.
Competenza regionale e conferma dell’assetto degli enti locali
La Regione ribadisce la propria competenza in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, richiamando lo Statuto speciale e le norme di attuazione. Fino al recepimento nell’ordinamento regionale della riforma costituzionale richiamata, restano confermate le vigenti modalità di elezione, la composizione degli organi di governo e l’esercizio delle funzioni comunali e provinciali. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve presentare un disegno di legge di riforma dell’assetto istituzionale degli enti locali.
Trasferimenti finanziari ai Comuni e conguagli 2012
La legge ridistribuisce a favore dei Comuni diverse somme previste dalla finanziaria 2012, ripartendole in proporzione ai trasferimenti già assegnati secondo la disciplina finanziaria 2011. Sono previsti:
- l’erogazione in unica soluzione entro il 15 novembre 2012 di una quota di 65.661.014,27 euro, subordinata all’approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l’assegnazione di 40 milioni di euro, con erogazione entro il 30 giugno 2012, subordinata all’approvazione del rendiconto 2011 e sospesa fino al 15 novembre 2012 se non sono stati comunicati nei termini i dati richiesti dalla disciplina regionale;
- un fondo straordinario di 5.949.208 euro per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, da ripartire d’ufficio e in unica soluzione entro il 15 novembre 2012. Per il 2012 è inoltre previsto il conguaglio del minor gettito connesso all’applicazione anticipata dell’IMU, da definire nella legge di assestamento 2012, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le certificazioni richieste. Ai fini del bilancio di previsione 2012, i Comuni possono iscrivere in entrata una corrispondente assegnazione regionale. La legge autorizza le relative spese e ne indica le coperture mediante storni e prelievi da fondi globali.
Tempistiche straordinarie per bilanci, rendiconti e patto di stabilità
Per il solo anno 2012 sono introdotte proroghe straordinarie per i Comuni del Friuli Venezia Giulia:
- il bilancio di previsione deve essere deliberato entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- il rendiconto di gestione dell’esercizio 2011 deve essere approvato entro il 31 maggio 2012;
- per il patto di stabilità, i Comuni sopra 5.000 abitanti trasmettono i modelli di monitoraggio con i dati di previsione entro la data fissata dalle norme regionali per il bilancio di previsione;
- i Comuni fino a 5.000 abitanti deliberano l’adesione al patto e trasmettono i relativi modelli entro la medesima data, tramite il sistema web “finanza locale”.
Centrali uniche di committenza per i piccoli Comuni
Dal 1° gennaio 2013 i piccoli Comuni, come individuati dalla normativa regionale richiamata, devono affidare l’acquisizione di lavori, servizi e forniture a una centrale unica di committenza costituita obbligatoriamente nell’ambito delle forme collaborative previste dalla legge regionale sull’ordinamento delle autonomie locali. L’obbligo non si applica agli affidamenti in economia.
Modifiche e aggiustamenti in materia di autonomia locale, finanza e contributi
La legge interviene su numerose disposizioni previgenti, tra cui:
- arrotondamento per eccesso all’unità di euro superiore di un importo risultante da riparto, con efficacia dalla data della delibera giuntale di recepimento;
- proroga al 30 settembre 2012 di un termine previsto dalla finanziaria 2011;
- modifica di termini e riferimenti interni a norme finanziarie regionali;
- ampliamento delle categorie di indebitamento consentito per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco e ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile;
- innalzamento al 35% della percentuale di riferimento per i Comuni che gestiscono il servizio sociale dei Comuni;
- proroga al 31 dicembre 2012 di un termine previsto dalla normativa di assestamento 2010;
- differimento al 15 febbraio di ogni anno di un termine previsto per le forme collaborative locali;
- modifiche alla disciplina delle Unioni dei Comuni montani, con abrogazione di una lettera, aggregazione del Comune di Polcenigo all’Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane e attribuzione alla Provincia di Pordenone di alcune funzioni amministrative nella zona del Livenza.
Revisione economico-finanziaria e tesoreria unica
Per i Comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti interessati dalla legge regionale sulle Unioni dei Comuni montani, qualora l’organo di revisione scada nel corso del 2012, si applicano le regole previste per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia continua ad applicarsi la disciplina regionale sulla tesoreria unica, nonostante le previsioni statali richiamate, secondo l’interpretazione autentica già richiamata dalla normativa regionale.
Interventi territoriali, edilizia sociale e termini di rendicontazione
La legge fissa termini finali per un intervento ASTER relativo a edifici da destinare a centri diurni per anziani e ad abitare possibile: il termine di conclusione è fissato al 30 giugno 2012 e quello di rendicontazione al 31 dicembre 2012. È inoltre stabilito che il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata regolarmente assegnato è equiparato alle unità immobiliari e pertinenze adibite ad abitazione principale, ferme restando eventuali disposizioni più favorevoli.
Disciplina delle spese elettorali per elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
È inserita una disciplina organica sulle spese elettorali per le consultazioni provinciali e comunali. In sintesi:
- le spese tecniche e di attuazione delle elezioni dei consigli provinciali e comunali sono poste a carico degli enti cui i consigli appartengono, salvo le eccezioni previste;
- l’Amministrazione regionale sostiene direttamente specifiche spese di stampa, trasporto del materiale elettorale e altre attività elencate dalla norma;
- la Regione rimborsa ai Comuni le spese per la stampa dei manifesti dei candidati, del ballottaggio e degli eletti per le elezioni comunali;
- per le elezioni circoscrizionali, le schede sono fornite dalla Regione e i relativi oneri sono rimborsati dai Comuni;
- nei territori tutelati per sloveno, tedesco e friulano, i manifesti possono essere stampati anche in lingua minoritaria con spese a carico della Regione;
- in caso di elezioni provinciali e comunali contemporanee, le spese comuni sono ripartite a metà; se si svolgono anche elezioni circoscrizionali, il riparto è per due terzi a carico del Comune e per un terzo a carico della Provincia. Sono inoltre individuati i capitoli di bilancio e le entrate correlate.
Altre modifiche di sistema e abrogazioni
La legge abroga due commi della disciplina regionale sugli enti locali del 2003. Inoltre, consente allo statuto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli di prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci dei Comuni consorziati e che l’organo esecutivo sia composto da membri delle giunte o dei consigli comunali associati.
Sostegno all’UNCEM
Per il 2012 lo stanziamento regionale in favore delle associazioni di enti locali è incrementato di 90.000 euro a favore dell’UNCEM, in deroga ai criteri ordinari di riparto, per sostenere l’attività istituzionale collegata all’attuazione della legge regionale sulle Unioni dei Comuni montani. La norma indica anche la copertura finanziaria mediante prelievo da fondo globale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
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