L.R. FVG 2/2012
Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Friuli Venezia Giulia gli strumenti regionali per agevolare il credito alle imprese: FRIE, Fondo per lo sviluppo e Sezione garanzie. Disciplina mutui, finanziamenti e garanzie, il Comitato di gestione, il passaggio da precedenti fondi e alcune misure per settori in crisi. Prevede regole transitorie fino all’avvio del nuovo sistema.
Agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese regionali
Agevolazioni regionali per l’accesso al credito delle imprese
La legge riforma, per il Friuli Venezia Giulia, il sistema regionale di sostegno finanziario alle imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi. L’obiettivo è favorire sviluppo, consolidamento, internazionalizzazione e capacità di innovazione, semplificando la gestione degli strumenti e unificando l’impiego delle risorse.
Finalità e impianto degli interventi
La Regione persegue le finalità della legge attraverso interventi di agevolazione finanziaria basati su tre strumenti principali:
- il Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE);
- il Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi;
- la Sezione per le garanzie, istituita nell’ambito del FRIE.
Le gestioni hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e sono amministrate con contabilità separata come gestioni fuori bilancio. La legge richiama inoltre il coordinamento con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con la normativa regionale di contabilità.
Dotazione e alimentazione dei fondi
Le risorse dei fondi sono alimentate, oltre che dalle dotazioni già esistenti, da:
- conferimenti della Regione;
- conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di soggetti privati;
- interessi sulle giacenze di tesoreria;
- economie e rimborsi collegati ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie.
Per FRIE e Fondo per lo sviluppo confluiscono anche i rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati. La legge prevede inoltre la possibilità per la Giunta regionale di rientrare al bilancio regionale delle disponibilità allocate e di modificare la distribuzione delle risorse in base all’andamento degli utilizzi.
Convenzioni con banche e confidi
Le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l’Amministrazione regionale per attuare i finanziamenti previsti, alle condizioni e con i requisiti stabiliti tramite bando.
Per la Sezione garanzie possono convenzionarsi i confidi vigilati autorizzati ex articolo 107 del TUB e operanti in Regione; fino al 31 dicembre 2012 possono convenzionarsi anche i confidi iscritti all’albo ex articolo 106 del TUB. È inoltre prevista la possibilità di convenzionamento del Consorzio regionale garanzia fidi Finreco.
FRIE: mutui agevolati per le imprese
Le dotazioni del FRIE sono destinate all’attivazione di mutui a condizioni agevolate a favore delle imprese con sede operativa in Friuli Venezia Giulia. La concessione avviene secondo la legge statale istitutiva del fondo e le norme di attuazione dello Statuto speciale.
Fondo per lo sviluppo: finanziamenti per PMI e imprese minori
Il Fondo per lo sviluppo integra gli interventi del FRIE e finanzia operazioni agevolate a favore di microimprese e piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi con sede operativa regionale.
Sono previste due linee principali:
- finanziamenti fino a 15 anni per investimenti e sviluppo aziendale, con priorità per imprenditoria giovanile e femminile; tali finanziamenti possono essere concessi anche come prestito partecipativo;
- finanziamenti fino a 5 anni per imprese costituite da non oltre 12 mesi, o da non oltre 2 anni se derivanti da spin-off universitari o di enti pubblici di ricerca; possono accedervi anche soggetti che si impegnano a costituire l’impresa entro 6 mesi.
Le finalità dei finanziamenti per imprese di nuova costituzione o in avvio riguardano in particolare studio, valutazione e sviluppo del progetto iniziale, start-up e acquisto di azienda o ramo d’azienda per mantenerne l’attività sul mercato.
Sezione per le garanzie
La Sezione per le garanzie sostiene l’accesso al credito delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi con sede operativa in Regione, mediante garanzie agevolate su:
- mutui per investimenti aziendali;
- finanziamenti a breve termine;
- operazioni di consolidamento finanziario a medio-lungo termine;
- riscadenzamenti, sospensioni temporanee e allungamenti dei piani di ammortamento;
- altre operazioni finalizzate al rafforzamento aziendale.
Per ridurre il rischio sono ammesse controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti e altre forme di controgaranzia.
Regole di concessione e criteri attuativi
Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni sono demandati a un regolamento, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale può impartire direttive al Comitato di gestione.
La legge precisa anche che, ai fini dei finanziamenti del Fondo per lo sviluppo, tra le imprese di servizi rientrano anche quelle che prestano servizi alla persona in ambito sanitario e assistenziale, mentre sono escluse le attività finanziarie e assicurative.
Per le nuove imprese artigiane è ammesso, nel rispetto della normativa comunitaria, il finanziamento delle spese sostenute nei sei mesi precedenti l’iscrizione all’albo, purché la domanda sia presentata entro sei mesi dall’iscrizione.
Vincoli dei beneficiari e successione dell’impresa
I beneficiari devono mantenere la sede operativa attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e delle garanzie; se il contratto supera 100.000 euro, il vincolo prosegue per due anni dopo la conclusione. La violazione comporta la revoca dell’incentivo.
In caso di conferimento, trasformazione, fusione, trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, gli incentivi possono essere confermati dal Comitato di gestione se il subentrante possiede i requisiti del beneficiario originario e vi è continuità nell’esercizio dell’impresa.
Comitato di gestione: composizione e funzioni
L’amministrazione del FRIE, della Sezione garanzie e del Fondo per lo sviluppo, nonché la deliberazione degli interventi finanziari, è affidata a un Comitato di gestione con sede a Trieste.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore alle attività produttive, ed è composto da:
- un Presidente;
- quattro membri designati dal Consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze;
- quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.
I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il direttore centrale competente può partecipare con voto consultivo. La Giunta regionale determina indennità e gettoni di presenza, mentre le spese di funzionamento sono ripartite proporzionalmente sui tre strumenti e soggette a un limite massimo annuale.
Vigilanza e controlli
La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dalla Giunta regionale tramite la Direzione centrale competente, secondo la normativa regionale di contabilità e le ulteriori modalità di controllo stabilite dal regolamento. Il Presidente del Comitato di gestione comunica tempestivamente le deliberazioni assunte.
Abrogazioni e riassetto della normativa previgente
La legge abroga ampie parti delle precedenti discipline regionali in materia di FRIE, fondo di garanzia PMI, artigianato e commercio/servizi/turismo, ricondotte al nuovo sistema unitario. Il riordino comporta anche la ridenominazione e il rifacimento di alcuni istituti già esistenti.
Trasferimento dei fondi e regime transitorio
La riforma prevede un passaggio graduale ai nuovi strumenti.
In particolare:
- al FRIE affluiscono le risorse del Fondo regionale smobilizzo crediti (FRSC), con cessazione della relativa gestione fuori bilancio e trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi;
- al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse del Fondo di rotazione per le imprese artigiane (FRIA) e quelle già destinate ai contributi per artigianato, commercio, turismo e servizi;
- la Sezione per le garanzie succede nei rapporti e nelle risorse del Fondo regionale di garanzia per le PMI.
Fino alla data fissata dalla Giunta regionale per l’avvio operativo delle nuove misure continuano ad applicarsi le vecchie norme su FRIE, fondo di garanzia PMI, artigianato e commercio/turismo/servizi, con disciplina transitoria per i procedimenti in corso e possibilità di sospendere temporaneamente l’accettazione delle domande per garantire la transizione.
Le deliberazioni già adottate prima della riforma producono effetti finanziari rispettivamente sul FRIE o sul Fondo per lo sviluppo, secondo la nuova allocazione. È prevista anche la prosecuzione temporanea dei comitati di gestione previgenti fino alla liquidazione delle vecchie gestioni e al trasferimento delle risorse.
Finanziamenti per progetti nei settori produttivi in crisi
La Regione autorizza due finanziamenti da 2 milioni di euro ciascuno alle Camere di commercio di Udine e di Pordenone per attuare progetti, oggetto di appositi accordi con la Regione, a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi.
I progetti possono riguardare:
- ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- innovazione di prodotto e di processo;
- internazionalizzazione;
- sviluppo di reti distributive;
- sostegno a contratti di rete e ad altre forme di aggregazione per promozione, commercializzazione e internazionalizzazione.
I criteri e le modalità attuative sono affidati a un regolamento nel rispetto del regime de minimis.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Per alcune componenti, tuttavia, l’efficacia operativa piena è differita alla data stabilita dalla Giunta regionale per l’avvio delle nuove procedure.
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