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Legge

L.R. FVG 5/2012

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

Normativa regionaleL.R. FVG 5/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia promuove autonomia, partecipazione, studio, lavoro, casa, cultura e imprenditorialità dei giovani tra 14 e 35 anni, istituendo organi di rappresentanza, un Piano triennale e il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani. Prevede contributi, agevolazioni e monitoraggio. Molte misure operano tramite regolamenti; la disciplina è oggi in larga parte superata da modifiche e dal tempo trascorso.

Autonomia dei giovani e Fondo di garanzia per le loro opportunità

Autonomia dei giovani e Fondo di garanzia per le loro opportunità

La legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia definisce un quadro organico di politiche giovanili rivolto ai giovani residenti o presenti nel territorio regionale per studio o lavoro. La disciplina mira a sostenere autonomia personale, partecipazione civica, formazione, occupazione, imprenditorialità, accesso al credito, cultura, sport, casa e informazione.

Finalità, principi e destinatari

La Regione riconosce l’autonomia dei giovani e concorre alla sua realizzazione con il coinvolgimento dei giovani stessi e delle famiglie. Gli interventi puntano a promuovere cittadinanza attiva, capacità progettuale e creativa, responsabilità individuale e collettiva, merito e solidarietà, pari opportunità di studio e lavoro, contrasto alla dispersione scolastica, inclusione sociale, mobilità, identità territoriale, relazioni intergenerazionali, uso responsabile delle tecnologie e rete degli Informagiovani. I destinatari sono i giovani tra 14 e 35 anni residenti o presenti in Friuli Venezia Giulia per ragioni di studio o lavoro; per la fascia 14-19 anni sono previsti interventi specifici in ambito scolastico, culturale, sportivo e familiare.

Governance, programmazione e partecipazione

La legge prevede un modello di governance multilivello, con il concorso di giovani, enti locali, scuole, università, associazioni imprenditoriali, sindacati, ordini professionali e altri soggetti attivi in materia giovanile. Il coordinamento regionale è affidato a una struttura dedicata presso la Direzione centrale competente. La programmazione si fonda sul Piano regionale giovani, di durata triennale, che definisce linee strategiche, ambiti di competenza dei soggetti attuatori e azioni a favore dei giovani, in coerenza con la programmazione regionale e con i principi e programmi nazionali ed europei. Il Piano è elaborato dalla struttura competente con la partecipazione della Consulta regionale dei giovani, con il concorso di Province, Comuni, Università, scuole, categorie economiche e parti sociali, ed è approvato dalla Giunta previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente.

Organi di partecipazione giovanile

La Consulta regionale dei giovani è l’organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia. È nominata per tre anni dal Presidente della Regione, su proposta dell’assessore competente, e include rappresentanti dei giovani, degli studenti universitari e dell’alta formazione, degli studenti delle superiori, dei movimenti giovanili dei partiti, dei movimenti giovanili sindacali, delle associazioni di categoria e della Consulta delle professioni ordinistiche. I componenti devono avere tra 14 e 35 anni e svolgono la funzione gratuitamente. La Consulta ha funzioni propositive e consultive: formula proposte, esprime pareri, collabora al Piano regionale giovani, promuove studi, incontri e dibattiti, redige relazioni annuali e finali e designa quattro rappresentanti per i tavoli di coordinamento. Opera presso la struttura regionale competente ed è disciplinata da proprio regolamento. Sono inoltre previste Assemblee provinciali dei giovani, almeno una volta ogni tre anni, e una Conferenza regionale dei giovani triennale, che raccoglie e discute le istanze provenienti dal territorio e verifica lo stato di attuazione della legge.

Associazionismo giovanile e aggregazioni informali

La legge istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili. Possono iscriversi le associazioni con sede e attività nel Friuli Venezia Giulia che rispettino requisiti stringenti: almeno l’80% dei componenti non deve superare i 35 anni, nessun componente dell’organo direttivo può avere più di 35 anni, assenza di lucro, democrazia interna, gratuità ed elettività delle cariche, prevalente coinvolgimento di giovani. Non sono ammissibili partiti politici, sindacati, associazioni professionali e di categoria. L’iscrizione è condizione necessaria per accedere a contributi, finanziamenti e altri incentivi regionali. La legge riconosce anche le aggregazioni giovanili, ossia gruppi spontanei di giovani tra 14 e 35 anni, senza fini di lucro, costituiti con atto scritto e rappresentati da un soggetto autorizzato a operare e riscuotere eventuali contributi.

Interventi per la casa e l’autonomia abitativa

Per favorire l’autonomia abitativa di giovani lavoratori e studenti, la Regione promuove progetti di coabitazione per riqualificare centri storici e rivitalizzare periferie e aree dismesse. I progetti possono essere realizzati da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato, mediante recupero, riconversione, costruzione o acquisto di immobili. La legge modifica inoltre la normativa regionale sull’edilizia residenziale pubblica introducendo:

  • una riserva non inferiore al 5% degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani;
  • una riduzione del 30% dell’ISEE per i giovani che escono dal nucleo familiare di origine, ai fini dell’accesso all’edilizia agevolata;
  • una quota non inferiore al 5% delle agevolazioni per il sostegno alle locazioni riservata a persone under 35. Per tali interventi i giovani devono presentare ISE e ISEE nei limiti fissati da regolamento.

Formazione, ricerca, lavoro e mobilità internazionale

La Regione promuove il raccordo tra formazione, ricerca, innovazione e lavoro, sostiene progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, agevola il costo di registrazione di nuovi brevetti e favorisce lo studio delle lingue straniere. In materia di lavoro, sono previste misure di politica attiva per la stabilizzazione occupazionale dei giovani e per incentivare l’occupazione di giovani altamente qualificati o impiegati nella ricerca. Nella normativa sul lavoro è introdotta la possibilità di misure specifiche per i giovani non ancora trentaseienni e di un incremento fino al 30% degli incentivi connessi. La Regione sostiene anche il rientro dei giovani talenti che si sono distinti all’estero o in altre regioni italiane, finanziando fino al 50% progetti di durata massima triennale. Sono previste inoltre borse di studio triennali per neo laureati residenti in regione finalizzate ad alta formazione in centri di eccellenza non presenti sul territorio e al successivo inserimento nel mercato del lavoro regionale. Sono infine sostenuti mobilità giovanile europea e internazionale, scambi, volontariato, iniziative transnazionali e internazionalizzazione delle professioni tramite tirocini, stage e formazione fino a due anni.

Imprenditorialità giovanile e accesso al credito

La legge valorizza l’imprenditorialità giovanile come leva di sviluppo economico e sociale. La Regione favorisce la cultura imprenditoriale nei percorsi formativi, promuove avvio di nuove imprese, iniziative innovative, mantenimento dei mestieri tradizionali, passaggio generazionale, incubatori e acceleratori di impresa, progetti con università e scuole, nonché iniziative di coworking nell’ambito dei progetti di coabitazione. Può concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, fino al 50% della spesa ammissibile, con importi compresi tra 2.500 e 20.000 euro, elevati tra 5.000 e 40.000 euro per società con almeno tre soci. Può inoltre, nella legge finanziaria, disporre riduzioni IRAP per nuove imprese costituite da giovani, definite come imprese individuali di giovani o società/cooperative con maggioranza assoluta di soci giovani e di capitale sociale. Sul fronte del credito, viene istituito nel FRIE il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani, destinato a garanzie e cogaranzie su finanziamenti per studio, formazione, tirocini, avvio di impresa, studi professionali, praticantati, strumenti informatici e prima casa. Il Fondo opera con autonomia patrimoniale e contabilità separata, con limiti massimi di intervento, disciplina regolamentare, convenzioni con banche e confidi e vigilanza della Direzione centrale attività produttive. In prima attuazione è previsto un conferimento iniziale di 2 milioni di euro.

Ambito sociale, salute, cultura, sport e cittadinanza

La Regione sostiene interventi contro il disagio giovanile, il bullismo, il razzismo e la xenofobia; promuove educazione alla salute, stili di vita sani, prevenzione delle dipendenze, sicurezza stradale, salute sessuale e ruolo dei consultori. Gli interventi possono essere rivolti anche in modo esclusivo ai giovani tra 14 e 19 anni, con riserva annuale di risorse. In ambito culturale la legge valorizza creatività, pluralismo, identità locale, cultura europea e internazionale, tutela ambientale, patrimonio artistico e minoranze linguistiche. I contributi possono andare ad associazioni e aggregazioni giovanili e, per iniziative dedicate ai 14-19enni, anche alle scuole. Restano ferme le funzioni di Comuni e Province previste dalla normativa di riordino delle funzioni locali. Sono previsti anche interventi per l’alfabetizzazione informatica, con contributi e incentivi economici per favorire l’uso degli strumenti digitali e l’accesso a internet, e misure sportive volte ad abbattere le spese dei giovani per l’attività sportiva.

Centri di aggregazione, arte giovanile e Carta giovani

La Regione concede contributi per acquistare, costruire, ristrutturare o mettere a norma immobili destinati a centri di aggregazione giovanile, anche tramite recupero di edifici dismessi. I centri devono svolgere attività educative, ricreative, sportive, artistiche, culturali e musicali, senza lucro, con continuità e in sedi aperte al pubblico. È istituita la Giornata regionale dell’arte giovanile, occasione di presentazione dei migliori progetti artistici candidati a contributi regionali; a tre progetti di eccellente valore è attribuito il premio “Giovani talenti emergenti”. La Regione promuove inoltre la Carta giovani, carta servizi che consente accesso agevolato a iniziative, attività e servizi per la fascia 14-35 anni, integrabile con altre carte esistenti.

Informazione, orientamento e monitoraggio

Il Portale regionale giovani è il sistema ufficiale di comunicazione informatica della Regione in materia di politiche giovanili, collocato nella home page del sito istituzionale e gestito dalla struttura competente con la collaborazione di uffici regionali, Consulta ed enti locali. Dà priorità alle informazioni e ai collegamenti relativi all’Unione europea. Gli Informagiovani sono promossi e sostenuti come centri informativi plurisettoriali e di servizi, gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni iscritte al registro ed enti privati senza fini di lucro. Forniscono gratuitamente informazioni su studio, lavoro, formazione, volontariato, imprenditoria, partecipazione, politiche abitative, salute, sport, tempo libero e cultura. Le Province coordinano le reti territoriali e la formazione degli operatori. La struttura regionale competente realizza anche attività di monitoraggio sulla condizione giovanile, raccogliendo dati, redigendo rapporti e analizzando gli interventi regionali; può avvalersi di soggetti pubblici o privati tramite convenzioni.

Valutazione, attuazione, regime transitorio e finanziario

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge. Dopo un anno dall’entrata in vigore, la Giunta deve riferire sul processo attuativo e sul Fondo di garanzia; poi, per ogni triennio, deve presentare un rapporto sui risultati conseguiti, sull’attuazione del Piano, sull’operatività del Fondo regionale per i giovani e del Fondo di garanzia e sugli esiti della Conferenza regionale dei giovani. I criteri e le modalità attuative degli interventi e dei contributi sono demandati a regolamenti, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore. In via transitoria, fino all’adozione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi alcune disposizioni della precedente legge regionale 12/2007 e i relativi regolamenti; inoltre, in prima applicazione, alcune misure possono essere attuate anche prima dell’approvazione del Piano regionale giovani. Per il finanziamento è istituito un Fondo regionale per i giovani, suddiviso in spese correnti e in conto capitale, alimentato da risorse regionali, statali, europee, di altri enti pubblici e di privati. La Giunta ne determina annualmente la ripartizione per comparti di intervento. La legge prevede inoltre norme finanziarie specifiche per il 2012 e dispone numerose abrogazioni della previgente disciplina regionale in materia di politiche giovanili, sostituita dal nuovo impianto normativo.

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