L.R. FVG 1/2012
Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina misure urgenti per rilevare e contenere le emissioni di benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel nelle aree in cui siano superati i valori obiettivo fissati dal d.lgs. 155/2010. Prevede interventi comunali urgenti, supporto ARPA, aggiornamento del piano aria, riesame AIA e controlli a carico dei titolari delle sorgenti emissive.
Contenimento delle emissioni di benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel
Contenimento delle emissioni di benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia introduce misure urgenti per la rilevazione e il contenimento di specifici inquinanti atmosferici. La disciplina opera solo nel territorio regionale e solo nelle aree in cui sia accertato il superamento dei valori obiettivo previsti dalla normativa statale.
Ambito di applicazione e presupposti
Le misure si applicano quando, presso una o più stazioni di rilevamento collocate comunque sul territorio regionale, venga accertato il superamento dei valori obiettivo per:
- benzo(a)pirene
- arsenico
- cadmio
- nichel
Il riferimento tecnico-normativo è il d.lgs. 155/2010, in coerenza con il principio di cautela richiamato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Finalità di tutela della salute e dell’ambiente
La legge assume come prioritaria la tutela della salubrità ambientale e della salute umana. Le misure devono essere orientate a prevenire ed evitare situazioni di dannosità per la salute, nel rispetto della disciplina ambientale statale richiamata.
Misure urgenti in caso di superamento dei valori obiettivo
In presenza di un rischio di dannosità per la salute, il raggiungimento dei valori obiettivo calcolati come media su un anno civile deve avvenire nel più breve tempo possibile.
Se i valori obiettivo risultano superati, anche prima della scadenza annuale quando sia già escluso il loro raggiungimento entro il termine, il Comune, sentita l’Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti di protezione e tutela della salute. Tali misure possono includere azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.
Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, il Sindaco emana ordinanze contingibili e urgenti ai sensi della normativa statale richiamata.
Ruolo della Regione, di ARPA e degli enti locali
La Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA per definire le misure di contenimento necessarie al rientro entro i valori obiettivo.
ARPA cura anche:
- la scelta dei siti per le stazioni di rilevamento, fisse o mobili
- la manutenzione delle stazioni
- il controllo del loro funzionamento
La Direzione centrale competente in materia di ambiente comunica ai Comuni, alla Provincia e alle Aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti i dati sulla qualità dell’aria nelle aree interessate e trasmette al Ministero dell’ambiente e a ISPRA le relazioni e comunicazioni previste dalla disciplina statale.
Pianificazione regionale e riesame delle autorizzazioni
Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria deve essere prevista una sezione specificamente dedicata alle aree in cui si registrano superamenti dei valori obiettivo.
A seguito delle risultanze del Piano, la Regione procede, nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata, al riesame dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale relativi agli impianti interessati. Per tali impianti, la procedura di riesame non sospende né impedisce l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina statale in materia di AIA.
Controlli e verifiche
La Regione, tramite ARPA, controlla la costante applicazione delle misure di contenimento e verifica l’efficacia delle azioni intraprese.
Oneri e spese
Gli oneri connessi all’attuazione delle misure urgenti di contenimento sono posti a carico dei soggetti titolari delle sorgenti di emissione interessate.
Rinvio alla normativa vigente e entrata in vigore
Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la normativa regionale e statale vigente in materia.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 feb 2012L.R. FVG 2/2012
- Legge · 9 mar 2012L.R. FVG 3/2012
- Legge · 21 mar 2012L.R. FVG 4/2012
- Legge · 22 mar 2012L.R. FVG 5/2012
- Legge · 29 dic 2011L.R. FVG 18/2011
- Legge · 29 dic 2011L.R. FVG 19/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →