Ordinanza n. 375/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, con oscuramento di alcune parti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda partecipante alla procedura negoziata indetta dal Comune di Iseo per la conclusione di un accordo quadro quadriennale relativo alla manutenzione globale del verde pubblico ha chiesto l'accesso alla documentazione amministrativa e alle offerte tecnica ed economica dell'aggiudicataria, in vista della valutazione di un ricorso contro l'aggiudicazione. Il Comune ha parzialmente accolto l'istanza, trasmettendo l'offerta tecnica dell'aggiudicataria con l'oscuramento di alcune parti, a seguito dell'opposizione della controinteressata. La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara e ha proposto istanza incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l'ostensione integrale della documentazione. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta e la ricorrente ha dichiarato di non insistere nella domanda ostensiva, avendo comunque acquisito aliunde quanto richiesto, chiedendo tuttavia la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., rilevando che l'interesse ostensivo era stato soddisfatto dalla successiva acquisizione della documentazione richiesta. La pronuncia riguarda esclusivamente la domanda di accesso; la decisione sulle spese della relativa fase è stata riservata alla sentenza definitiva che definirà il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
istanza incidentale di accesso formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è divenuta improcedibile quando la documentazione richiesta è stata successivamente acquisita dalla parte interessata.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
dichiara l’improcedibilità della domanda di accesso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale alla conoscenza degli atti determina l'improcedibilità della domanda per carenza sopravvenuta di interesse.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
senza tuttavia trasmettere la documentazione di cui all’art. 36, comma 1 D.Lgs. 36/2023
La norma è richiamata nel ricostruire la mancata trasmissione iniziale della documentazione di gara, senza che l'ordinanza ne sviluppi ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- La domanda giudiziale di accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il richiedente acquisisce la documentazione oggetto dell'istanza, anche aliunde, realizzando il risultato conoscitivo perseguito.
- Quando la domanda di accesso è dichiarata improcedibile per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse, la regolazione delle spese della relativa fase può essere riservata alla sentenza definitiva che decide il giudizio principale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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