Cassazione Penale, Ordinanza n. 27368/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non interviene nel merito della responsabilità, ma conferma l'esito sfavorevole già maturato in appello sulla richiesta di particolare tenuità del fatto e sulla sospensione condizionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari lamentando, in sostanza, che non fossero state adeguatamente accolte le richieste di riconoscimento della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena, quest'ultima negata anche in considerazione della precedente condanna. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita a riproporre questioni già esaminate e decise in sede di merito con motivazione, sia pure sintetica, ritenuta sufficiente a spiegare le ragioni giuridiche ostative al riconoscimento dei benefici richiesti.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La questione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta già esaminata e motivatamente respinta in appello; il ricorso che la ripropone senza reali censure nuove è inammissibile.
art. 163 c.p.
Il diniego della sospensione condizionale della pena, fondato anche sulla precedente condanna, è stato ritenuto sorretto da motivazione sufficiente e non utilmente censurato in cassazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di merito già valutate dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione resa.
- Il giudice di legittimità non interviene su censure meramente ripetitive o assertive quando la decisione impugnata contenga una motivazione, anche sintetica, idonea a spiegare le ragioni del diniego di istituti quali la particolare tenuità del fatto o la sospensione condizionale della pena.
- La presenza di una precedente condanna può costituire ragione ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale, se adeguatamente valorizzata dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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