L.R. Toscana 50/2024
Disposizioni in materia di contributi finalizzati a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Modifiche alla l.r. 38/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale, con effetto dall’anno 2025, ridetermina gli importi dei contributi annuali previsti dalla l.r. 38/2002 per i soggetti beneficiari indicati dalla norma. Viene inoltre quantificata la copertura finanziaria in 570.000 euro annui, a valere sul bilancio 2024-2026 per il biennio 2025-2026 e, per gli anni successivi, sulle future leggi di bilancio.
Aumento dei contributi annuali per la tutela e valorizzazione dell'antifascismo e della Resistenza
Contributi per la conservazione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza
La legge regionale della Toscana interviene sulla l.r. 38/2002 per aggiornare, dal 2025, gli importi dei contributi annuali destinati ai soggetti che operano nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza, nonché nella promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.
Soggetti beneficiari e importi del contributo
Dal 2025 il contributo annuale spettante ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 38/2002 è fissato nei seguenti importi:
- euro 250.000,00 per i soggetti di cui alla lettera a);
- euro 90.000,00 per i soggetti di cui alla lettera b);
- euro 20.000,00 per i soggetti di cui alla lettera c);
- euro 210.000,00 per i soggetti di cui alla lettera d).
La modifica opera quindi solo a partire dall’annualità 2025 e sostituisce la precedente quantificazione dei contributi per i soggetti indicati.
Copertura finanziaria
La spesa conseguente all’incremento dei contributi è autorizzata a decorrere dal 2025 per un importo complessivo annuo di euro 570.000,00.
La copertura è assicurata:
- per le annualità 2025 e 2026, con le risorse già disponibili nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026;
- per gli esercizi successivi al 2026, mediante le successive leggi di bilancio, per il medesimo importo annuo.
Ambito temporale di efficacia
La disciplina introdotta ha efficacia pratica a partire dall’anno 2025. Non contiene disposizioni ulteriori su scadenze, procedure di erogazione o controlli, limitandosi alla rideterminazione degli importi e alla relativa copertura finanziaria.
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