L.R. Toscana 46/2024
Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) in quattro parti, ridefinisce gli atti pubblicabili in ciascuna sezione, introduce una nuova parte per atti gestionali con dati personali, disciplina correzioni, termini e regole tecniche di pubblicazione, e aggiorna il sistema delle banche dati regionali. È in vigore dal 13 novembre 2024 e sostituisce/abroga varie disposizioni della l.r. 23/2007.
Ordinamento del BURT toscano e disciplina della pubblicazione degli atti e delle banche dati regionali
Ordinamento del BURT toscano e pubblicazione degli atti
La legge regionale disciplina in modo organico il Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) e le banche dati istituzionali degli atti amministrativi regionali, modificando in più punti la l.r. 23/2007. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Toscana e mira a chiarire l’articolazione del BURT, le modalità di pubblicazione, la tutela dei dati personali e le regole tecniche di pubblicazione.
Articolazione del BURT e struttura delle parti
Il BURT viene espressamente articolato in quattro parti. Inoltre, per bilanci, consuntivi e altri atti di rilevanti dimensioni, compresi i relativi allegati, è prevista la pubblicazione in appositi supplementi.
La disciplina precedente sull’articolazione del Bollettino viene superata, con abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 23/2007.
Contenuti della parte prima
La parte prima del BURT accoglie gli atti di maggiore rilievo istituzionale e normativo, tra cui:
- lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;
- le leggi e i regolamenti regionali, nonché i testi coordinati;
- il Programma regionale di sviluppo (PRS), il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR) e gli altri atti previsti dalla l.r. 1/2015 in materia di programmazione economico-finanziaria;
- gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi ai suddetti documenti;
- gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi secondo la normativa di settore;
- le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità su leggi regionali e i ricorsi del Governo contro leggi regionali;
- gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che fissano interpretazioni normative o indirizzi applicativi;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale quando opera come commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.
Contenuti della parte seconda e della parte quarta
La parte seconda del BURT comprende, tra l’altro:
- le deliberazioni del Consiglio regionale diverse da quelle incluse nella parte prima;
- gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli connessi agli atti di programmazione economico-finanziaria;
- gli atti della Regione e degli enti locali che la legge o il regolamento statale o regionale prevede siano pubblicati, purché non contengano dati personali.
La legge introduce anche la parte quarta, destinata a:
- atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali, quando abbiano natura gestionale e contengano dati personali;
- provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti disciplinati dall’articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 23/2007.
Modalità di pubblicazione, richieste e decorrenza dei termini
Le modalità di pubblicazione sono aggiornate con rinvio alle norme speciali richiamate dalla legge. Viene inoltre precisato che la richiesta di pubblicazione riguarda la parte del BURT individuata dalla legge stessa.
Per le leggi e i regolamenti regionali, il termine di pubblicazione decorre rispettivamente:
- dalla data di promulgazione per le leggi;
- dalla data di emanazione per i regolamenti.
Correzione degli errori pubblicati
Se il testo pubblicato sul BURT differisce da quello trasmesso alla struttura competente, il BURT pubblica un comunicato che indica la parte errata e la sua corretta formulazione. La disciplina sulla correzione viene semplificata: la struttura competente pubblica il testo corretto.
Ordinamento del BURT e regole tecniche
La pubblicazione del BURT è affidata alla struttura competente della Giunta regionale. Le regole tecniche relative alla pubblicazione sono definite con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, d’intesa con la struttura competente del Consiglio regionale e previo parere della struttura che cura la pubblicazione.
Se il concerto non si realizza entro 30 giorni dalla richiesta, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione.
Il decreto sulle regole tecniche disciplina in particolare:
- l’invio elettronico degli atti da pubblicare;
- le garanzie di sicurezza dei testi pubblicati, per assicurarne autenticità e integrità;
- l’archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;
- la realizzazione della sezione del sito istituzionale dedicata al BURT, con motore di ricerca accessibile anche ai soggetti con disabilità.
Ulteriori indicazioni attuative e regole tecniche sulle forme e modalità di pubblicazione possono essere dettate con atti della struttura regionale competente.
Banche dati istituzionali e pubblicità legale
Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto dei limiti alla trasparenza previsti dalla normativa statale e delle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale.
Le due banche dati devono essere collegate per consentire agevole consultazione e ricerca. La pubblicazione effettuata tramite tali banche dati, se l’atto non è pubblicato sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.
Se invece la normativa vigente attribuisce pubblicità legale a piattaforme digitali diverse da quelle regionali, la pubblicazione nelle banche dati regionali ha funzione notiziale.
Tutela dei dati personali
Nella pubblicazione degli atti amministrativi devono essere rispettate le regole del GDPR e i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.
La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità operative e le misure tecniche e organizzative che devono essere osservate dalle strutture regionali e dai soggetti esterni richiedenti la pubblicazione, al fine di garantire la protezione dei dati personali.
Decorrenza, abrogazioni e impatto finanziario
La legge modifica e in parte abroga disposizioni della l.r. 23/2007, in particolare quelle relative all’articolazione del BURT e alle regole tecniche precedenti. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Valutazione di attualità
La disciplina è attuale e operativa, perché riguarda l’organizzazione vigente del BURT, le modalità di pubblicazione degli atti e la gestione delle banche dati regionali, con effetti ancora utili per l’attività amministrativa e professionale in Toscana.
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