L.R. Toscana 44/2024
Disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina l’istanza unica e il coordinamento tra autorizzazione unica energetica e VIA per impianti da fonti rinnovabili, compresi biometano e idroelettrico. Introduce termini per avvio/procedibilità, regole per VIA regionale e statale, casi di archiviazione o riavvio del procedimento e norme transitorie per i procedimenti già pendenti. Entrata in vigore: 9 novembre 2024.
Procedimento unico per autorizzazione energia rinnovabile e raccordo con VIA
Disciplina del procedimento di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili e raccordo con la VIA
La legge interviene sull’ordinamento toscano in materia di energia e valutazione ambientale, coordinando il procedimento di autorizzazione unica energetica per impianti alimentati da fonti rinnovabili con le procedure di VIA. La disciplina riguarda la Regione Toscana e si applica ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore, salvo il regime transitorio previsto per quelli già pendenti.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento aggiorna la legge regionale sull’energia e la legge regionale sulla VIA per rendere più lineare il rapporto tra:
- autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- procedura di VIA vera e propria;
- procedure con VIA regionale e con VIA statale.
L’obiettivo è consentire, nei casi previsti, la presentazione di un’unica istanza e coordinare i tempi istruttori e decisionali, senza duplicazioni procedimentali.
Modifiche alla disciplina dell’autorizzazione unica energetica
La legge modifica l’articolo 13 della l.r. 39/2005 ampliando il riferimento agli impianti da fonti rinnovabili, includendo espressamente anche gli impianti di produzione di biometano.
Viene inoltre riscritto il meccanismo di avvio del procedimento:
- entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione verifica la completezza formale della documentazione;
- se la documentazione è completa, comunica l’avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
- se la documentazione è carente, comunica l’improcedibilità dell’istanza.
Se entro 15 giorni non viene comunicata l’improcedibilità, il procedimento si considera avviato automaticamente. In caso di improcedibilità, il proponente può integrare la documentazione entro 30 giorni; se integra nei termini, il procedimento si considera avviato alla data del completamento. In mancanza di integrazione, l’istanza viene archiviata.
Sono abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 13. Inoltre, il termine finale del procedimento non è più ancorato al limite dei 90 giorni, ma al termine previsto dall’articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, con richiamo anche alle nuove disposizioni di raccordo con VIA.
Impianti geotermici
Per gli impianti geotermici la modifica è puntuale: il riferimento procedurale passa dalla “presa d’avvio” alla “comunicazione di avvio” del procedimento, con soppressione del richiamo al comma 4. La norma aggiorna quindi il raccordo formale con il nuovo assetto dell’avvio del procedimento autorizzativo.
Unica istanza e raccordo con VIA regionale
Per i progetti soggetti sia ad autorizzazione unica energetica sia a VIA di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente in materia di AUE.
L’istanza deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa statale e regionale VIA, secondo la modulistica regionale approvata con decreto dirigenziale. La struttura AUE verifica la completezza documentale anche avvalendosi della struttura operativa VIA.
Una volta che l’istanza è procedibile, oppure decorso il termine di 15 giorni senza improcedibilità, o ancora completata l’istanza dopo eventuale integrazione, la struttura AUE indice la conferenza di servizi e la sospende nel rispetto dei tempi massimi previsti per VIA e autorizzazione.
Gli esiti della VIA sono acquisiti nel procedimento di AUE secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla VIA.
Esito della verifica di assoggettabilità a VIA regionale
Se la verifica si conclude con esclusione dalla VIA:
- la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell’atto di esclusione;
- se il proponente deve adeguare il progetto a eventuali condizioni ambientali richieste, il procedimento riprende dalla comunicazione degli esiti positivi sulla verifica del progetto adeguato.
Se invece l’intervento è assoggettato a VIA:
- il procedimento di AUE viene archiviato;
- è necessaria una nuova istanza di AUE e VIA secondo la disciplina speciale della l.r. 10/2010.
Esito della VIA ordinaria regionale
Quando la VIA è svolta e conclusa:
- la struttura AUE riavvia i lavori della conferenza di servizi dopo l’acquisizione degli esiti;
- se il progetto deve essere adeguato, il riavvio avviene dopo il deposito del progetto conformemente adeguato e la verifica dell’effettivo adeguamento da parte delle strutture competenti.
Unica istanza e raccordo con VIA statale
Per i progetti soggetti a VIA statale e ad autorizzazione unica energetica regionale, il proponente dichiara nella domanda alla Regione di avere già presentato al Ministero competente la relativa istanza di VIA.
Anche in questo caso la struttura AUE:
- indice la conferenza di servizi dopo la procedibilità dell’istanza o il completamento della stessa;
- sospende il procedimento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla normativa statale sulla VIA;
- acquisisce gli esiti della VIA statale nel procedimento di AUE.
Esito della verifica di assoggettabilità a VIA statale
Se la verifica statale esclude la VIA:
- la struttura AUE riattiva il procedimento dalla data di acquisizione dell’atto di esclusione;
- se sono richieste condizioni ambientali con adeguamento del progetto, il riavvio avviene dopo la verifica positiva del progetto adeguato.
Se invece l’intervento è assoggettato a VIA:
- il procedimento di AUE viene archiviato;
- occorre presentare una nuova istanza di AUE e VIA secondo la disciplina del d.lgs. 387/2003.
Impianti idroelettrici
Per gli impianti idroelettrici la legge introduce una disciplina specifica di coordinamento.
In linea generale:
- la concessione di derivazione d’acqua a fini energetici resta presupposto necessario per il rilascio dell’AUE;
- la verifica di assoggettabilità a VIA, se necessaria, riguarda l’insieme delle opere funzionali alla derivazione, all’impianto e alle infrastrutture connesse;
- tale verifica si svolge con procedimento autonomo e antecedente alla richiesta di AUE.
Dopo le procedure in materia di concorrenza e la verifica di assoggettabilità, i procedimenti per la concessione di derivazione, per l’AUE e per l’eventuale VIA seguono il procedimento coordinato previsto dalla legge regionale.
Per le grandi derivazioni idroelettriche continua ad applicarsi la disciplina speciale dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999.
Procedura di VIA regionale nel procedimento coordinato
La disciplina regionale VIA stabilisce che:
- l’istanza unica deve contenere gli elementi richiesti dalla normativa statale e dall’articolo 50 della legge regionale;
- l’istanza è dichiarata procedibile secondo l’articolo 13 della l.r. 39/2005;
- la struttura operativa VIA pubblica l’avviso al pubblico e la documentazione sul sito istituzionale regionale, con informazione anche sull’albo pretorio dei comuni interessati;
- si apre una consultazione pubblica di 30 giorni;
- i soggetti competenti in materia ambientale ricevono comunicazione telematica della pubblicazione.
Entro il termine della consultazione la struttura acquisisce i contributi tecnici istruttori. Se emergono integrazioni necessarie:
- viene richiesto al proponente di integrare la documentazione entro un termine non superiore a 20 giorni;
- su richiesta motivata è possibile una sola sospensione dei termini fino a 60 giorni, o fino a 120 giorni nei casi di particolare complessità tecnica;
- il proponente deve trasmettere le integrazioni anche alla struttura competente in materia di AUE.
Dopo il deposito delle integrazioni:
- viene pubblicata la nuova documentazione;
- si apre una seconda consultazione pubblica di 15 giorni;
- entro i 10 giorni successivi il proponente può presentare controdeduzioni.
Conclusa la consultazione, la struttura operativa VIA svolge l’istruttoria e, se necessario, può convocare una conferenza di servizi istruttoria. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla conclusione della fase di consultazione. Tutta la documentazione e gli esiti istruttori devono essere pubblicati sul sito istituzionale regionale.
Regime transitorio
I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge proseguono secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza.
Resta però salva la facoltà del proponente di chiedere l’archiviazione del procedimento in corso e presentare una nuova istanza secondo le nuove disposizioni in materia di:
- articolo 13 della l.r. 39/2005;
- articoli 13 ter, 13 quater e 13 quinquies della l.r. 39/2005;
- articolo 73 quinquies della l.r. 10/2010.
Aspetti finanziari e decorrenza
La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Valutazione di attualità
Il provvedimento ha contenuto operativo attuale, perché disciplina un procedimento amministrativo ancora rilevante per impianti energetici da fonti rinnovabili e per il coordinamento con la VIA. Non presenta carattere obsoleto, essendo una legge recente e immediatamente applicabile ai procedimenti regionali toscani.
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