L.R. Toscana 49/2024
Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 83/2019 sul trasporto sanitario: ridefinisce le tipologie di attività autorizzabili, i requisiti minimi degli equipaggi e le modalità per estendere l’autorizzazione, introducendo un doppio regime transitorio per i soggetti già autorizzati. Entro il 31 marzo 2025 va presentata una dichiarazione di appartenenza alla tipologia di trasporto; entro il 31 dicembre 2026 l’adeguamento ai nuovi requisiti deve essere attestato, pena revoca.
Modifiche alla disciplina regionale del trasporto sanitario e transitorio di adeguamento autorizzativo
Modifiche alla disciplina toscana del trasporto sanitario
La legge regionale Toscana 8 novembre 2024, n. 49 interviene sulla l.r. 83/2019, aggiornando l’assetto delle autorizzazioni per il trasporto sanitario, i requisiti degli equipaggi, le procedure per variare l’attività autorizzata e il regime transitorio per i soggetti già operanti.
Ambito delle attività soggette ad autorizzazione
L’autorizzazione comunale riguarda ora due macro-tipologie di servizio:
- il trasporto sanitario di soccorso di base, svolto con autoambulanza di tipo B;
- il trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato, svolto con autoambulanza di tipo A o di tipo A1.
La disciplina chiarisce inoltre che chi è autorizzato al primo soccorso e al soccorso avanzato può svolgere anche il trasporto sanitario di soccorso di base.
Composizione minima degli equipaggi
La legge distingue la composizione minima dell’equipaggio in base alla tipologia di servizio.
Per il soccorso di base l’equipaggio minimo è composto da:
- un autista con attestato di soccorritore di livello base, munito di patente B da almeno tre anni e specificamente formato alla guida di autoambulanze;
- un soccorritore di livello base.
Per il primo soccorso e soccorso avanzato l’equipaggio minimo è composto da:
- un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato, munito di patente B da almeno tre anni e specificamente formato alla guida di autoambulanze;
- un soccorritore di livello avanzato.
Integrazione dell’equipaggio nel soccorso avanzato
In funzione della programmazione del sistema territoriale di soccorso, le aziende USL possono disporre che l’equipaggio del soccorso avanzato sia integrato con:
- un medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l’azienda USL, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale sull’emergenza-urgenza; oppure
- un infermiere dipendente dall’azienda USL e specificamente formato.
Se l’equipaggio di base previsto per il soccorso avanzato è integrato con un ulteriore soccorritore di livello avanzato, la guida dell’ambulanza può essere affidata a un autista con attestato di soccorritore di livello base.
Variazione della tipologia di attività autorizzata
Il titolare autorizzato al solo trasporto sanitario di soccorso di base che intenda svolgere anche il primo soccorso e il soccorso avanzato deve presentare istanza al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato dal dirigente regionale competente e allegando la documentazione richiesta dalla normativa richiamata.
Regime transitorio per i soggetti già autorizzati
La legge introduce un doppio adempimento transitorio per i soggetti già autorizzati alla data di entrata in vigore della disciplina.
Entro il 31 marzo 2025 i soggetti già autorizzati devono trasmettere al comune una dichiarazione sostitutiva con cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle previste dalla l.r. 83/2019 e attestano di possedere i requisiti già richiesti sotto la precedente legge regionale 25/2001. Il comune, ricevuta la dichiarazione, emette un provvedimento che conferma l’autorizzazione in corso e specifica la tipologia autorizzata; tale provvedimento sostituisce gli atti autorizzatori precedenti.
Resta fermo, per il diverso adempimento previsto dalla disciplina transitoria, che i soggetti già autorizzati devono trasmettere al SUAP competente, entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva di adeguamento ai requisiti del regolamento. Decorso inutilmente tale termine, il comune revoca l’autorizzazione. Entro lo stesso termine i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, trasmettono la dichiarazione di adeguamento alla commissione di vigilanza e controllo.
Adeguamento del regolamento attuativo
La legge prevede che la Giunta regionale approvi, entro sei mesi dall’entrata in vigore del comma introdotto, le modifiche al regolamento attuativo della l.r. 83/2019.
Inoltre viene abrogato il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale sul piano finanziario: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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