L.R. Toscana 47/2024
Ulteriori disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico. Modifiche alla l.r. 18/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 18/2017 ampliando e rimodulando le agevolazioni fiscali per erogazioni liberali a favore di progetti culturali, paesaggistici e di rievocazione storica. Aumenta il credito d’imposta al 60% per le erogazioni ammissibili, ridefinisce destinatari e progetti finanziabili, e stabilisce che gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Agevolazioni fiscali regionali per cultura, paesaggio e rievocazioni storiche in Toscana
Agevolazioni fiscali per cultura, paesaggio e rievocazioni storiche in Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana delle agevolazioni fiscali per erogazioni liberali, aggiornata dalla l.r. 18/2017, estendendo e rimodulando i progetti ammissibili e la misura del credito d’imposta. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Toscana e si applica, per gli effetti nuovi, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Oggetto e finalità dei progetti sostenibili
La disciplina regionale riguarda le agevolazioni fiscali riconosciute a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali destinate a progetti con finalità di interesse culturale e paesaggistico. Rientrano tra le finalità ammissibili:
- la promozione e organizzazione di attività culturali;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche con riferimento alle norme del Codice dei beni culturali, della normativa urbanistica regionale e del piano paesaggistico toscano;
- la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica definite dalla normativa regionale di settore.
Destinatari delle agevolazioni
La legge aggiorna la platea dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. In particolare:
- viene abrogata una delle categorie precedentemente previste;
- per i soggetti esercenti arti e professioni, sono ricomprese le società semplici e quelle ad esse equiparate.
Progetti di intervento finanziabili
Tra i progetti finanziabili vengono ricompresi anche gli interventi promossi da associazioni senza fini di lucro già in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale sulle rievocazioni storiche. Inoltre, nella procedura applicativa, il riferimento all’“accreditamento” è sostituito da quello di “individuazione” dei soggetti/progetti rilevanti.
Misura del credito d’imposta e riparto delle risorse
La misura dell’agevolazione viene elevata dal 40% al 60% delle erogazioni ammissibili. Il credito d’imposta è riconosciuto entro un tetto annuo complessivo di euro 1.000.000,00, ripartito al 50%:
- per i progetti culturali, paesaggistici, gli studi di fattibilità per i progetti di paesaggio e le manifestazioni di rievocazione storica;
- per i progetti di cui alla diversa lettera dell’articolo 3, comma 1. È inoltre previsto che, se dopo l’approvazione dell’elenco annuale residuano risorse, l’agevolazione possa essere concessa anche in deroga ai limiti percentuali ordinari alle ulteriori istanze ammissibili.
Procedura annuale, elenco delle erogazioni e regolamento attuativo
La struttura regionale competente approva annualmente, secondo i termini stabiliti dal regolamento attuativo:
- l’elenco delle erogazioni liberali effettuate;
- i relativi beneficiari;
- le istanze ammissibili;
- i soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale. Il regolamento deve disciplinare anche i termini dell’approvazione annuale e le modalità di applicazione dell’eventuale estensione dell’agevolazione in presenza di risorse residue.
Monitoraggio e abrogazioni
La clausola valutativa viene aggiornata con riferimento ai soggetti “individuati” anziché “accreditati”. È inoltre abrogato l’articolo 8 della l.r. 18/2017, secondo quanto previsto dalla legge di modifica.
Decorrenza ed effetti finanziari
Gli effetti della legge decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024. La legge dichiara infine la neutralità finanziaria, precisando che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto alla legislazione vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 nov 2024L.R. Toscana 46/2024
- Legge · 7 nov 2024L.R. Toscana 48/2024
- Legge · 6 nov 2024L.R. Toscana 45/2024
- Legge · 8 nov 2024L.R. Toscana 50/2024
- Legge · 8 nov 2024L.R. Toscana 49/2024
- Legge · 5 nov 2024L.R. Toscana 44/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →