Sentenza n. 2087/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto somme da accreditare sulle Carte elettroniche dei Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso collettivamente il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 1705/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento, mediante accredito sulle rispettive Carte elettroniche dei Docenti, degli importi individualmente riconosciuti — pari, rispettivamente, a euro 3.500,00, 500,00, 1.000,00, 500,00, 2.000,00 e 2.500,00 — nonché la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza dei ricorrenti volta a ottenere una decisione senza partecipazione alla camera di consiglio, non essendo tale incombente processuale previsto dalle disposizioni vigenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione; ha inoltre stabilito che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la modulistica prevista. È stata applicata, quale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la corresponsione degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per disporre, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto sino all’insediamento del Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato, insieme al passaggio in giudicato della sentenza, presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il Commissario, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti ex legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro e l’Amministrazione non vi provvede dopo il decorso del termine previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’Amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina di un Commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata mediante il riconoscimento degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza fino all’insediamento del Commissario ad acta.
- L’incarico di Commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per le condanne pecuniarie ex legge Pinto può essere applicata analogicamente ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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