Cassazione Civile, Sentenza n. 5750/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 2553/2019. Il ricorrente contestava essenzialmente due profili: 1) errore di diritto nella statuizione secondo cui l'iscrizione a ruolo e la successiva formazione della cartella esattoriale non richiedevano la preventiva notifica del provvedimento giudiziale sotteso; 2) errore di fatto e di diritto nell'affermare che le cartelle contenevano gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare il titolo e difendersi (ossia la presunta non intelligibilità dei titoli esecutivi riportati nelle cartelle). Inoltre il ricorrente prospettava querela di falso nei confronti della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. Motivi principali: le censure proposte riguardano questioni di diritto e accertamenti di merito già decisi dalla sentenza impugnata; la revocazione è ammessa solo per specifici errori di fatto previsti dall'art. 395 c.p.c. e non risulta configurato alcun vizio revocatorio; l'accertamento circa la 'utile conoscibilità' dei provvedimenti sottesi è fatto di merito insindacabile in sede di revocazione/legittimità; la querela di falso è strumento inidoneo per mettere in discussione il merito della sentenza. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate in complessivi euro 3.200, oltre spese generali e accessori) e sussistono le condizioni per l'ulteriore pagamento, se dovuto, del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis cod. proc. civ.
Norma invocata dal ricorrente quale base per il ricorso di revocazione: disciplina i presupposti e le modalità per chiedere la revoca di una sentenza per motivi eccezionali (nuove prove o errori di fatto rilevanti). La Corte ha ritenuto che le censure non rientrassero nelle ipotesi previste.
art. 395, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
Richiamata dalla Corte quale limite alla revocazione: impedisce la revocazione quando il fatto dedotto sia un punto controverso sul quale la sentenza ha già pronunciato. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate fossero state già decise e pertanto precluse.
art. 227-ter, comma 1, testo unico sulle spese di giustizia
Richiamato nella sentenza di cassazione impugnata per spiegare il meccanismo di recupero delle spese di giustizia e la formazione del ruolo da parte dell'ufficio recupero crediti; la Corte ha considerato legittimo che ruolo e cartella venissero formati/trasmessi senza preventiva notifica del provvedimento giudiziale in caso di convenzione con agente della riscossione.
art. 221 cod. proc. civ.
Norma sulla querela di falso. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la querela di falso non può essere utilizzata per impugnare il contenuto o il merito di una sentenza, ma solo aspetti di forma o autenticità attestati dall'atto pubblico.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Decreto ministeriale citato per la liquidazione delle spese di lite: la Corte liquida le spese di cassazione facendo riferimento a tale provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.
Sentenze Corte Costituzionale n. 17/1986 e n. 36/1991
Richiamate dal ricorrente; la Corte di Cassazione ha valutato che i riferimenti non comportavano ragioni idonee alla revocazione e che le questioni erano già state affrontate nella motivazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è uno strumento eccezionale: non è idonea a rimettere in discussione questioni di diritto già decise o accertamenti di fatto sui quali la sentenza si è pronunciata (art. 395 c.p.c.).
- La querela di falso non può essere usata per attaccare il merito o la motivazione di una sentenza; è ammessa solo per censurare la conformità o l'autenticità formale di quanto la sentenza attesta come fatto pubblico.
- Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi la cartella esattoriale, se costituisce il primo atto che porta a conoscenza dell'obbligato il contenuto del provvedimento giudiziale, deve contenere gli elementi minimi che consentano l'identificazione della pretesa e la possibilità di difendersi: la valutazione sulla sufficienza di tali elementi è un accertamento di fatto.
- La formazione del ruolo e la notifica della cartella possono essere effettuate anche senza preventiva notifica del provvedimento giudiziale quando il procedimento di riscossione è disciplinato dalle norme applicabili (es. art. 227-ter TU spese di giustizia) e la convenzione abbia affidato la quantificazione/ruolo all'agente della riscossione; tuttavia l'operatività di tale meccanismo è suscettibile di contestazione nei limiti consentiti (ma la valutazione concreta resta di merito).
- Le impugnazioni devono distinguere chiaramente profili di fatto e profili di diritto e proporre censure specifiche e documentate: argomentazioni confuse o che mescolano fatti e diritto rendono più probabile l'inammissibilità.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla conoscibilità e identificabilità del titolo esecutivo sono in linea di principio non sindacabili in sede di legittimità e ancor meno in sede di revocazione, salvo il verificarsi delle specifiche ipotesi incrinate dalla legge per la revocazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5690/2022 del 22/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5691/2022 del 22/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5692/2022 del 22/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5693/2022 del 22/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5694/2022 del 22/02/2022
- Sentenza civile · 22 feb 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 5695/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →