Sentenza del 21/12/2015 n. 1423 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo Tributario - Atti impugnabili - Ruolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di considerare il ruolo un atto autonomamente impugnabile, sostenendo l'ammissibilità del ricorso contro il ruolo anche senza contestuale impugnazione della cartella di pagamento. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, che menziona il "ruolo e la cartella di pagamento" tra gli atti impugnabili.
La decisione
La tesi dell'impugnazione autonoma del ruolo è stata respinta. Il ruolo non è considerato un atto autonomamente impugnabile: deve essere contestato insieme alla cartella di pagamento. La cartella costituisce infatti l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente acquisisce certezza dell'iscrizione a ruolo e della pretesa tributaria; pertanto, l'impugnazione della cartella è il percorso processuale necessario per far valere anche i vizi del ruolo.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. n. 546/1992
"il ruolo e la cartella di pagamento"
La disposizione deve essere interpretata nel senso che il ruolo non è autonomamente impugnabile, ma deve essere contestato unitamente alla cartella di pagamento, che rende conoscibile al contribuente l'iscrizione a ruolo e la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto non è necessariamente autonomamente impugnabile solo perché menzionato dalla legge tra gli atti contestabili; occorre verificare la sua effettiva funzione e il momento in cui il contribuente acquisisce conoscenza della pretesa.
- Il ruolo, in assenza della cartella, non consente normalmente al contribuente di conoscere con certezza e completezza la pretesa tributaria e non costituisce quindi il principale veicolo processuale per proporre il ricorso.
- Per contestare vizi propri del ruolo o la pretesa iscritta a ruolo, il contribuente deve generalmente impugnare la cartella di pagamento entro il termine previsto, deducendo nel ricorso anche le censure riferite al ruolo.
- In situazioni analoghe è necessario individuare l'atto notificato che rende effettivamente conoscibile la pretesa tributaria e impugnare tempestivamente quello, evitando di fondare il ricorso su un atto meramente interno o privo di autonoma efficacia lesiva.
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