Sentenza del 10/05/2022 n. 2113 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - interpretazione autentica - Prezzi di trasferimento. (1° massima). Finanza locale - Irap - Interpretazione autentica - Libertà di iniziativa economica. (2°massima). Finanza locale - Irap - interpretazione autentica - Cedu - Principio di affidamento. (3°massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 1, comma 281, della legge n.147/2013 quale norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, sostenendo che tale interpretazione estendesse le regole di determinazione della base imponibile IRAP derivanti dalla disciplina dei prezzi di trasferimento anche a periodi d'imposta anteriori alla legge (in particolare oltre il 31/12/2007). Venivano sollevate eccezioni di incostituzionalità rispetto agli artt. 3, 53 e 41 Cost. (con riferimento alla libertà di iniziativa economica) e profili di incompatibilità con gli artt. 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, lamentando la violazione del diritto a un processo equo e dell'affidamento del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 1, co. 281, della legge n.147/2013 abbia natura di norma di interpretazione autentica e, come tale, possa operare con efficacia retroattiva estendendo ai fini IRAP le regole di determinazione della base imponibile connesse all'applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento anche con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 31.12.2007. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 3, 53 e 41 Cost., ritenendo non irragionevole che il legislatore prevedesse effetti più gravosi per la violazione di una norma rispetto alla disciplina previgente. Infine, ha ritenuto non violati gli artt. 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, osservando che non era fondato l'affidamento del contribuente su una materia così controversa e soggetta a successive abrogazioni, anche alla luce del breve intervallo temporale fra la legge e il periodo cui la disposizione retroagisce. In pratica la censura del ricorrente è stata respinta e l'interpretazione autentica è stata confermata.
Norme richiamate
legge n.147/2013, art. 1, comma 281
Considerata norma di interpretazione autentica; la Corte le attribuisce efficacia esplicativa retroattiva, estendendo alle regole sui prezzi di trasferimento gli effetti ai fini IRAP anche per periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore
D.P.R. n.917/1986, art. 110, comma 7
Rilevante come disciplina di riferimento sui prezzi di trasferimento; la norma è applicata ai fini della determinazione della base imponibile IRAP secondo quanto chiarito dall'interpretazione autentica
Costituzione Italiana, art. 3
La Corte ritiene che l'attribuzione di efficacia retroattiva all'interpretazione autentica non violi il principio di uguaglianza
Costituzione Italiana, art. 53
Non ravvisa contrasto con il principio di capacità contributiva: l'estensione interpretativa non è irragionevole rispetto al sistema tributario
Costituzione Italiana, art. 41
Non sussiste incompatibilità con la libertà di iniziativa economica: il legislatore può prevedere effetti più gravosi per la violazione di norme anche rispetto alla disciplina antecedente
Costituzione Italiana, artt. 111 e 117
Non emerge una violazione dei diritti processuali o delle competenze costituzionali in rapporto all'art. 6 CEDU; l'interpretazione autentica non contrasta con tali principi
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
La Corte ha ritenuto che non sia stato leso il diritto a un processo equo né l'affidamento del contribuente, dato il forte grado di incertezza e le successive abrogazioni nella materia nonché il breve intervallo temporale considerato
Massime di principio
- Una norma qualificata come interpretazione autentica può operare retroattivamente se chiarisce il significato di disposizioni previamente controverse; ciò può estendersi all'applicazione di regole sostanziali (es. prezzi di trasferimento) anche per periodi precedenti alla data di entrata in vigore della norma interpretativa
- La mera lesione della libertà di iniziativa economica non è sufficiente a dichiarare l'incostituzionalità di un'interpretazione autentica: il giudice valuta la ragionevolezza dell'intervento legislativo e l'eventuale congruità degli effetti retroattivi
- Per valutare profili connessi all'art. 6 CEDU e all'affidamento del contribuente si considera la prevedibilità e la chiarezza della disciplina pregressa; in materie altamente controverse o soggette a successive modifiche/abrogazioni l'affidamento del contribuente è meno protetto
- In presenza di normative fiscali complesse e mutevoli (prezzi di trasferimento, regole di determinazione della base imponibile), il contribuente che voglia contestare l'applicazione retroattiva dovrebbe documentare un affidamento ragionevole e stabile sulla previgente interpretazione o agire tempestivamente con rimedi giurisdizionali specifici
- Sul piano pratico, in ipotesi analoghe è prudente: (a) verificare la cronologia normativa e giurisprudenziale della materia, (b) raccogliere le informazioni/documenti che dimostrino l'affidamento, (c) valutare l'intervento immediato attraverso ricorsi e questioni di legittimità costituzionale ove vi siano fondate ragioni di illegittimità
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