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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15732/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di appello (13/11/2023) con doglianze relative a: mancata o insufficiente motivazione (art. 125 c.p.p. richiamato), manifesta illogicità e travisamento probatorio; contestazione di specifici errori materiali indicati nel dispositivo del Tribunale (numero di una fattura indicato come 12 invece di 13, nome della società utilizzatrice indicato come Puglia Wine S.r.l. invece di Puglia Mosti S.r.l., data di un processo verbale indicata 22/6/2022 invece di 22/6/2016); censura sull'uso di presunzioni tributarie e sulla validità del processo inferenziale a fondamento della condanna per il capo b), con estensione delle censure anche al capo a). Il ricorrente chiedeva la riforma della decisione ritenuta soggetta a vizi di motivazione e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato in termini generici e non specifici, non confrontandosi puntualmente con la motivazione della Corte d'appello e chiedendo in sostanza una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità è limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove. Le censure aggregate e non puntualmente riferite alle ragioni della decisione impugnata sono state ritenute aspecifiche; inoltre questioni non dedotte in appello non potevano essere introdotte in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la parte ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di merito (confermata nella sostanza e con la rideterminazione della pena operata dalla Corte d'appello: pena ridotta a 2 anni e 2 mesi) resta quindi acquista efficacia.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato a proposito della doglianza sulla motivazione: la Cassazione osserva che il ricorso non ha adeguatamente affrontato la motivazione della Corte territoriale e che il sindacato di legittimità è limitato a verificare l'esistenza di un apparato logico argomentativo, non a rivedere la valutazione dei fatti

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Citato in relazione al vizio di aspecificità dei motivi: la mancata correlazione tra ragioni dell'impugnazione e argomentazioni della decisione impugnata conduce all'inammissibilità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti da questa norma e il ricorrente deve indicare a quale delle ipotesi dell'art. 606 intende ricondursi

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato in tema di specificità dei motivi: l'assenza di precisazione dei limiti della devoluzione comporta inammissibilità

  • art. 609, comma secondo, c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento relativo all'impossibilità di dedurre in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo casi tassativi

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della parte privata alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • artt. 5 e 8 d.lgs. 74/2000

    Norme penali relative ai reati tributari per i quali era stato originariamente condannato l'imputato; le censure di merito riguardavano la fondatezza probatoria di tali contestazioni

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rilettura dei fatti o una rivalutazione delle prove: il ricorso deve dimostrare l'assenza di un apparato argomentativo logico o un travisamento della prova consistente in elementi indicati nella motivazione che non esistono nel processo o risultati di prova sostanzialmente diversi dalla realtà
  • Le deduzioni devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito: l'assenza di correlazione tra i motivi di impugnazione e la motivazione impugnata comporta inammissibilità per aspecificità
  • I motivi per cassazione sono tassativi e devono essere inquadrati nelle fattispecie dell'art. 606 c.p.p.; il ricorso generico o cumulativo senza specificazione delle norme invocate è destinato a essere dichiarato inammissibile
  • Errori meramente materiali o minime incongruenze (es. numeri di fatture, date, denominazioni) devono essere dimostrati come decisivi per l'esito del giudizio per poter integrare un vizio di legittimità; altrimenti sono considerati non idonei a infrangere la motivazione
  • Questioni non sollevate nel grado di appello non possono normalmente essere sollevate in cassazione, salvo i casi espressamente ammessi (riconoscibilità d'ufficio o impossibilità di proporre la questione in appello)
  • Un ricorso manifestamente generico o privo di specificità può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione

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