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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36394/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA 2006 per cessioni intra- ed extra-UE ritenute erroneamente esenti. Nel merito, Dalpex contestava che le cessioni extra-UE fossero imponibili in mancanza di prova dell'esportazione e deduceva che la prova dell'esportazione possa essere fornita con qualsiasi mezzo, non essendo necessaria la dichiarazione doganale (DAU) timbrata. In sede di appello la CTR aveva ritenuto provate alcune contestazioni ma aveva respinto il motivo relativo alle cessioni extra-UE perché Dalpex non aveva prodotto la prova documentale della presentazione del DAU all'ufficio doganale con il visto di uscita.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso: ha confermato che, pur non essendo la normativa unionale tassativa sulla forma della prova, lo schema nazionale (art. 8 d.P.R. n.633/1972 richiamando la disciplina doganale) richiede documentazione doganale ovvero documenti commerciali validi solo se recanti la vidimazione dell'ufficio doganale. Pertanto la documentazione privata prodotta da Dalpex non è stata ritenuta idonea a provare l'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo in parte: ha censurato la motivazione della CTR circa la mancata pronuncia sulle conseguenze sanzionatorie dell'annullamento del rilievo n.1 e ha ritenuto che la questione delle sanzioni (e l'eventuale applicabilità dello ius superveniens) fosse compresa nel thema decidendum dell'appello. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e rinviata alla CTR di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle sanzioni e sugli effetti dello ius superveniens.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93

    La normativa unionale non fissa in modo tassativo la forma probatoria per dimostrare l'esportazione; tuttavia compete agli Stati membri definire condizioni pratiche per prevenire frodi ed assicurare certezza e proporzionalità

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 8, comma 1, lett. a); art. 53

    L'ordinamento nazionale richiede come prova della destinazione all'esportazione la documentazione doganale (vidimazione dell'ufficio doganale sulla fattura o su bolla/documento di trasporto); in mancanza la presunzione di cui all'art.53 può comportare l'equiparazione a cessione interna soggetta ad IVA

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)

    Consente la prova dell'esportazione anche mediante attestazioni di pubbliche amministrazioni o dogane estere; è fonte primaria per il regime probatorio doganale richiamato dall'art.8 del d.P.R. n.633/1972

  • Direttiva 2006/112/CE

    Prevede che gli Stati membri possano stabilire condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità al fine di prevenire frodi e assicurare una corretta applicazione, nel rispetto dei principi di certezza e proporzionalità

  • Direttiva 77/388/CEE

    art. 15 (applicabile ratione temporis)

    Analogo richiamo al potere degli Stati membri di disciplinare modalità e condizioni per l'applicazione del regime di non imponibilità

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma processuale tributaria relativa alla disciplina dell'impugnazione; qui richiamata nell'ambito dell'eccezione procedurale sollevata con il secondo motivo

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Normativa sopravvenuta sulle sanzioni che deve essere valutata dal giudice del rinvio quanto alla sua applicabilità alle fattispecie oggetto del giudizio

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5; art. 378

    Art.360 indicato come parametro di legittimità per vizio di diritto e insufficiente motivazione nella cassazione; art.378 richiamato per memorie illustrate

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IVA sulle cessioni extra-UE è necessario provare l'effettiva uscita della merce dal territorio dell'Unione con mezzi di prova ritenuti idonei dalle autorità: la documentazione doganale con vidimazione ha valore decisivo.
  • Documentazione privata (fatture, corrispondenza, documentazione bancaria) è insufficiente se non è corredata da un'attestazione doganale o da documenti di trasporto/bolle recanti il visto della dogana competente.
  • La normativa UE lascia margine agli Stati membri di fissare condizioni procedurali per prevenire frodi; tali condizioni devono comunque rispettare i principi di certezza e proporzionalità e non essere meramente formali a scapito della sostanza.
  • In sede di appello il giudice deve pronunciarsi anche sulle conseguenze sanzionatorie connesse alle decisioni sul merito quando siano direttamente connesse al thema decidendum; la mancata motivazione su tale punto è motivo di cassazione.
  • Se sopraggiungono norme che incidono sulle sanzioni (ius superveniens), il giudice di merito chiamato a riesaminare la sanzione deve valutare l'eventuale applicabilità della normativa sopravvenuta.

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