Cassazione Civile, Sentenza n. 34865/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva ritenuto la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione del diniego di transazione fiscale formulata nell'ambito di una proposta di concordato preventivo. L'Agenzia sostiene che la transazione fiscale inserita nel concordato è ricompresa nell'ambito delle procedure concorsuali (normativa della legge fallimentare) e quindi rientra nella competenza del giudice ordinario (tribunale nella sua sezione fallimentare); denuncia, inoltre, vizi di motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia e assorbe i restanti motivi. Cassa la sentenza della C.T.R. e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario (tribunale fallimentare) per le controversie relative al diniego della transazione fiscale nel contesto del concordato preventivo. Rimette le parti alla riassunzione davanti al giudice ordinario nel termine di legge e demandata a detto organo la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267), artt. 180, 182-bis, 182-ter
La Corte interpreta queste disposizioni nel senso che la 'trattamento dei crediti tributari' inserita in concordato preventivo è parte integrante del procedimento concorsuale, con prevalenza della finalità concorsuale su quella tributaria, e perciò le relative controversie attengono alla giurisdizione del tribunale fallimentare.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, artt. 2 e 19
Le norme sul riparto di giurisdizione non autorizzano la competenza del giudice tributario quando la questione è ancillare e funzionalmente connessa al procedimento concorsuale; dunque il giudice ordinario è competente.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Articolo invocato come parametro per le censure di violazione di legge, vizio di motivazione e contrasti tra motivazione e dispositivo; su tale base la Corte accoglie i motivi principali di ricorso.
Legge n. 232/2016, art. 1, comma 81
La previsione dell'obbligatorietà del sub-procedimento di trattamento dei crediti tributari nel concordato sottolinea la prevalenza della ratio concorsuale e rafforza l'idea che le controversie relative alla transazione fiscale inserita nel concordato appartengano al plesso giurisdizionale ordinario.
D.lgs. n.14/2019 e D.L. n.125/2020
Le modifiche legislative hanno ulteriormente valorizzato la funzione concorsuale della procedura di trattamento dei crediti tributari; la Corte ne riconosce rilevanza interpretativa nel confermare la competenza del giudice ordinario, pur valutando la loro applicabilità temporale.
D.L. n.138/2002, art. 3, comma 3
La Corte distingue la transazione fiscale 'classica' prevista dall'art. 3 co.3 del d.l. 138/2002 (che riguarda definizioni poste nella fase di esecuzione dei ruoli) dalla transazione inserita nel concordato: la prima rientra nella competenza del giudice tributario, la seconda nel giudice ordinario.
Precedenti giurisprudenziali (Cass. SS.UU. n.8504/2021; Cass. SS.UU. n.35954/2021; Cass. SS.UU. n.25632/2016)
Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio che il diniego dell'Agenzia su proposte di trattamento dei crediti tributari inserite in concordato è questione di giurisdizione ordinaria (tribunale fallimentare), evidenziando la natura ancillare e funzionalmente connessa di tali questioni rispetto al procedimento concorsuale; la giurisprudenza è richiamata come indirizzo decisivo per la cassazione.
Massime di principio
- Quando la transazione fiscale è inserita in una proposta di concordato preventivo o in altro procedimento concorsuale regolato dalla legge fallimentare, la controversia relativa al diniego dell'Agenzia delle Entrate è in linea di massima di competenza del giudice ordinario (tribunale, sezione fallimentare).
- La natura 'ancillare' o 'funzionalmente connessa' della transazione fiscale rispetto alla procedura concorsuale prevale sul profilo tributario ai fini del riparto di giurisdizione.
- Va distinta la transazione fiscale prevista dall'art. 3, comma 3, d.l. 138/2002 (attinente a definizioni in fase esecutiva/ruoli), che resta di competenza del giudice tributario, dalla transazione inserita nel concordato, che rientra nel circuito concorsuale.
- In caso di decisione del giudice tributario sulla giurisdizione in senso contrario, la parte soccombente o l'Agenzia può proporre ricorso per cassazione opponendo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; in seguito il giudizio deve essere riassunto davanti al tribunale ordinario nei termini di legge.
- Le modifiche legislative recenti (d.lgs. n.14/2019, d.l. n.125/2020) rafforzano l'interpretazione della prevalenza della finalità concorsuale, ma è necessario valutare la loro applicabilità temporale alla fattispecie concreta.
- Ai fini processuali è consigliabile sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza per relativo riparto di giurisdizione e, se necessario, predisporre la riassunzione davanti al tribunale fallimentare una volta acquisita la pronuncia di cassazione favorevole.
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