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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative all'anno 2010, emesso a seguito di controlli documentali e di verifica svolti senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, ma sulla base della documentazione già in possesso dell'Ufficio e di quella trasmessa in risposta a questionario. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la Commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento di accertamento e dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto esistente un generale obbligo di contraddittorio anche negli accertamenti a tavolino; 2) censura, assorbita, sui limiti del diritto al contraddittorio; 3) censura, assorbita, sull'individuazione del dies a quo del termine dilatorio e sulla motivazione dell'atto. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento per mancato contraddittorio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli accertamenti fondati su controlli meramente documentali o a tavolino, perché il termine dilatorio di sessanta giorni opera solo dopo accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Ha inoltre rilevato che, per i tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale generale richiede anche la prova di resistenza del contribuente, mentre nella specie la CTR aveva affermato l'illegittimità automatica dell'avviso senza verificare tali presupposti. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia sui punti accolti e su quelli assorbiti, nonché per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    ex art. 360, primo comma, n. 3

    norma invocata per denunciare la violazione di legge in sede di ricorso per cassazione.

  • artt. 51, 52, 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamati dall'Agenzia a fondamento della disciplina dei poteri di accertamento in materia IVA.

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dall'Agenzia a fondamento della disciplina dei controlli e accertamenti in materia di imposte dirette.

  • art. 12, commi 1, 2 e 7, L. n. 212/2000

    il comma 7 è interpretato nel senso che il termine dilatorio di 60 giorni e la correlata tutela del contraddittorio operano solo dopo accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applicano agli accertamenti meramente documentali a tavolino.

  • Cass. Sez. Un. 29 luglio 2013, n. 18184

    richiamata per affermare che la violazione del termine di 60 giorni rende illegittimo l'atto solo quando il termine sia effettivamente applicabile e manchino specifiche ragioni di urgenza, la cui esistenza deve essere provata dall'Ufficio.

  • Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823

    richiamata per ribadire che l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussiste per i tributi armonizzati, con onere del contribuente di indicare le difese che avrebbe potuto svolgere e di superare la prova di resistenza; per i tributi non armonizzati non esiste un analogo principio generale.

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non copre gli accertamenti eseguiti esclusivamente sulla base di dati e documenti già disponibili all'Ufficio o acquisiti tramite questionario.
  • Nei controlli meramente documentali non è configurabile, per il solo dato dell'omesso contraddittorio, l'automatica invalidità dell'avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
  • Per i tributi armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera secondo la giurisprudenza di legittimità, ma il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e superare la prova di resistenza; per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato, salvo specifica previsione di legge.
  • Quando si invoca la deroga al termine dilatorio per urgenza, non basta la mera omissione dell'indicazione nell'atto: occorre che l'urgenza sia effettiva e provata dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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