Sentenza del 23/04/2020 n. 8073 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della rettifica e liquidazione fiscale relativa a un contratto di compravendita tassato con il regime "prezzo-valore" (L. n. 266/2005, art. 1, comma 497) per un immobile qualificato come pertinenza dell'abitazione della contribuente; la contribuente aveva subito dopo l'acquisto donato lo stesso immobile alla figlia. Il ricorso censurava la valutazione della pertinenza (art. 817 c.c.), la possibilità di rettifica in presenza della regola prezzo-valore (D.P.R. n. 131/1986, art. 52, commi 4 e 5-bis) e l'uso del principio antielusivo/abuso del diritto (art. 818 c.c., comma 2). La Corte ha esaminato la concreta fattispecie, rilevando l'assenza sia dell'elemento oggettivo (rapporto di servizio/ornamento con l'immobile principale) sia dell'elemento soggettivo (volontà duratura del proprietario di destinare il bene a pertinenza), considerato l'immediato atto di donazione; perciò la qualificazione come pertinenza non regge e la rettifica dell'Agenzia è legittima. Inoltre la Corte ha ritenuto che gli argomenti relativi alla regola prezzo-valore e all'abuso del diritto non ostavano alla rettifica quando la pertinenza non sussiste.
La decisione
Rigetto del ricorso; confermata la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado annullante la rettifica. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 2.900,00 oltre oneri) e accertamento dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 817 c.c.
La nozione di pertinenza va ricavata dall'art. 817 c.c.; richiede elementi oggettivi (rapporto di servizio o ornamento) e soggettivi (volontà del titolare di destinare il bene a pertinenza). In mancanza di tali elementi non si può qualificare l'immobile come pertinenza ai fini fiscali.
L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497
Regola il regime tributario cd. "prezzo-valore" per la compravendita; tuttavia la sua applicazione presuppone che l'immobile sia effettivamente pertinenziale. Se la pertinenza manca, la disposizione non impedisce la rettifica fiscale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 4 e 5-bis
Le norme sul controllo e rettifica fiscale non escludono automaticamente l'esercizio del potere di rettifica quando, nella fattispecie concreta, manca l'effettiva pertinenza che giustificherebbe l'uso della regola prezzo-valore.
art. 818 c.c., comma 2
Il richiamo al principio antielusivo/abuso del diritto è stato valutato come interno alla giurisprudenza sulla qualificazione di pertinenza; tuttavia la decisione è stata fondata principalmente sull'analisi dei requisiti di pertinenza ex art. 817 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale che prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale onere a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene come pertinenza richiede sia elementi oggettivi (uso effettivo al servizio o ad ornamento dell'immobile principale) sia l'elemento soggettivo della volontà duratura del proprietario; l'assenza di uno di questi elementi esclude la pertinenza.
- La verifica della pertinenza si basa sulla concreta situazione di fatto e non solo sulla forma degli atti: atti di disposizione immediatamente successivi all'acquisto (es. donazione nella stessa giornata) indicano mancanza di intenzione a destinare il bene a pertinenza.
- L'applicazione della regola "prezzo-valore" non impedisce all'Amministrazione finanziaria di rettificare la tassazione quando risulti che l'agevolazione è stata in realtà indebitamente utilizzata per un bene non pertinenziale.
- Il principio antielusivo/abuso del diritto può essere richiamato come criterio ermeneutico ma, in concreto, la soluzione può fondarsi sull'accertamento oggettivo dei requisiti di pertinenza; l'onere probatorio di dimostrare la pertinenza grava sul contribuente.
- In giudizio tributario è essenziale la completezza dell'azione di impugnazione: il ricorso deve essere autosufficiente nella descrizione della fattispecie negoziale e degli elementi decisivi (oggetto degli atti, identificazione degli immobili, tempi e modalità di disposizione).
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